L’ipoteca esattoriale è nulla se non si è attivato il contraddittorio con il debitore

Va annullata l’ipoteca se nell’atto del concessionario della riscossione non viene indicato il diritto del contribuente di potersi difendere entro trenta giorni dalla notifica.

In tema di riscossione della tassa automobilistica in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, si applica il termine triennale di cui all’art. 5, comma 51, d.l. n. 953/1982 conv. l. n. 53/1983, in quanto la scadenza del termine perentorio previsto per l’impugnazione non produce la conversione del termine breve in termine lungo decennale previsto per l’ actio iudicati dall’art. 2953 c.c., ma soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza 5577/19, depositata il 26 febbraio, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente. Ipoteca esattoriale e contraddittorio preventivo la giurisprudenza. Sulla questione del contradditorio preventivo in relazione proprio alle iscrizioni ipotecarie sono intervenute le Sezioni Unite nel 2014 sentenza 19667 secondo tale pronuncia in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi dell'art. 77 citato nella formulazione vigente ratione temporis , deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2- bis , dello stesso decreto, introdotto dal d.l. n. 70/2011 , in 30 giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità. In altri termini, anche prima delle modifiche del 2013 ad opera del d.l. n. 69/2013 che hanno istituzionalizzato il contraddittorio preventivo anche in materia di ipoteca attraverso l’inserimento del comma 2- bis all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 , l'Amministrazione finanziaria, prima dell’iscrizione ipotecaria, doveva comunicare al contribuente che le sue intenzioni, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in 30 giorni - per presentare osservazioni o effettuare il pagamento successivamente si veda Cass. 12052/2016 e 28989/2017 . Il caso concreto. Nel caso di specie la CTR aveva erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione, a seguito della definitività delle cartelle di pagamento prodromiche per mancata impugnazione, fosse decennale. Invece, come precisato anche dalle Sezioni Unite 23397/2016 cui hanno fatto seguito altre pronunce cfr. Cass. 9076/2017 e 20503/2017 il termine decennale di cui all’art. 2953 si applica solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, nulla dicendo sulla prescrizione della riscossione dei vari crediti di cui sono titolari gli organi della pubblica amministrazione, contributivi piuttosto che relativi ad imposte o sanzioni. La prescrizione di tali crediti segue quindi regole autonome. Ad esempio per i crediti contributivi di cui di cui all'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 la prescrizione quinquennale è prevista dalla legge, così come quella per le sanzioni tributarie ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997. Nel caso di specie quindi la CTR cui la controversia è stata rinviata, dovrà verificare se è maturata la prescrizione tra la mancata impugnazione e la notifica dell’iscrizione ipotecaria in ordine a ciascun tributo. Accolto anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 per non avere l’agente della riscossione attivato il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente prima dell’iscrizione ipotecaria n.b. notifica dell’intimazione intesa come avviso di iscrizione ipotecaria per consentire al contribuente di contraddire con l’amministrazione . Infatti, secondo consolidata giurisprudenza formatasi anche prima della positivizzazione del contraddittorio attraverso l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 77 del predetto dpr in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2- bis , del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , in trenta giorni - per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità cfr. Cass. 19667/2014, 4587/2017 e da ultimo 7762/2018 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 – 26 febbraio 2019, n. 5577 Presidente Cirillo – Relatore D’Orazio Fatti di causa 1. In data 5-4-2007 l'E. comunicava a C.C. l'avvenuta iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su terreni di sua proprietà, in base a numerose cartelle di pagamento. 2. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso proposto dal C. avverso l'iscrizione ipotecaria fondato, tra l'altro, sulla inesistenza o nullità delle cartelle di pagamento notificate dalla concessionaria a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento, ma senza la redazione della relata di notifica, sulla intempestività della notifica ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 5, per la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale cui presentare ricorso, sulla intervenuta prescrizione dei crediti, sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per mancato preavviso della iscrizione ipotecaria. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente. 4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 5. Equitalia Nord s.p.a. ha depositato memoria scritta. 6. L'Avv. Ugo Maria Calò ha depositato comunicazione di avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo. Ragioni della decisione 1. Anzitutto, si rileva che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo Cass., 1757/2016 . 1.1. Inoltre, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla Equitalia Nord s.p.a. per assenza della procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità Cass., 7 marzo 2006, n. 4868 , cui si intende aderire, superando un datato orientamento Cass. Civ., 17 dicembre 1998, n. 12653 Cass. Civ., 15 maggio 1997, n. 4281 , ove la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, non v'è dubbio che la stessa, al di là delle indicazioni in essa contenute e dei termini usati nella redazione dell'atto, sia riferibile proprio al giudizio di cassazione. Infatti, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione principale o incidentale - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza -, mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto art. 1367 c.c. , di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108 . Si è anche aggiunto che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità Cass.Civ., 17 marzo 2017, n. 7014 . 1.2. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla inesistenza e/o nullità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento e/o alla inesistenza e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria e/o delle cartelle di pagamento , in quanto la concessionaria gli ha inviato le cartelle utilizzando il servizio di posta ordinaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, quindi con raccomandata, in plico chiuso, munita di ricevuta di ritorno, ma in assenza della relata di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c., non ricoprendo, peraltro, l'esattore la qualifica di pubblico ufficiale e non potendo, quindi, attestare che il documento è stato effettivamente notificato al destinatario. 1.3. Tale motivo è infondato. Invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede, nella disciplina all'epoca vigente, che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione .nelle forme previste dalla legge .la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda . La Corte Costituzionale sentenza n. 175 del 23 luglio 2018 , chiamata a pronunciarsi sulla conformità di tale disposizione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e con l'effettività del contraddittorio e la parità delle armi ex art. 111 Cost., ha rigettato la richiesta di dichiarazione di illegittimià costituzionale della norma. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della norma, muovendo dalla considerazione che la notifica diretta e semplificata delle cartella da parte del concessionario poi divenuto agente alla riscossione, quindi, con l'utilizzo delle disposizioni ordinarie di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, invece che di quelle di cui alla L. n. 890 del 1982, è giustificato, non solo dalla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del concessionario, ma anche dall'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, in quanto la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che proprio la semplificazione che connota la notificazione diretta giustifica la mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell'avvenuta notificazione. Nella notificazione diretta , ai sensi del D.P.R. n. 602 del /197, però, c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico chiuso , contenente l'originale della cartella, al destinatario. La Corte Costituzionale non ha mancato di osservare che lo scarto tra la conoscenza legale e quella effettiva può essere riequilibrato facendo applicazione dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, in modo da tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, fornendo al riguardo elementi presuntivi dinanzi al giudice della controversia. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione, con decisione cui si intende dare seguito, affermando che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato Cass, 12 novembre 2018, n. 28872 Cass., 5 dicembre 2017, n. 29022 anche in precedenza vedi Cass., 19 giugno 2009, n. 14327 . In particolare si è ritenuto che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione Cass., sez. L, 19270/2018 . Pertanto, sia le cartelle precedenti, sia la comunicazione di iscrizione di ipoteca sono state ritualmente notificate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, con l'utilizzo della posta ordinaria, quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno, tanto che il contribuente non ha contestato di avere ricevuto la raccomandata, ma soltanto la mancata redazione della relata di notifica. E', dunque, decorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso sia nei confronti delle cartelle pregresse sia nei confronti della spedizione con posta ordinaria della comunicazione di iscrizione ipotecaria , avvenuta il 5-42007 dato non contestato , con ricorso giurisdizionale notificato solo nel 2009. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità delle cartelle di pagamento per intempestività della notifica e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto il concessionario non ha notificato la cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato. 2.1. Tale motivo è infondato. A prescindere dalla considerazione che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, conteneva la previsione invocata dal ricorrente solo dal 9-6-2001 e non prima di tale data Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , con una successiva modifica ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417, il concessionario notifica la cartella di pagamento .entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo , la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle regolarmente notificate dal concessionario al contribuente a mezzo posta ordinaria, con raccomandata con avviso di ricevimento, impedisce di censurare le cartelle, essendo le stesse divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità delle cartelle di pagamento per violazione della L. 212 del 2000Statuto dei diritti del contribuente , in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, prescrive che, prima di procedere alla iscrizione a ruolo, l'amministrazione deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, mentre nel periodo intercorso tra la pretesa violazione e la asserita notifica della cartella non v'è stata alcuna comunicazione. 3.1. Tale motivo è infondato. Invero, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle ritualmente notificate dal contribuente a mezzo del servizio postale ordinario, impedisce di censurare le stesse che sono divenute definitive, dovendosi anche precisare che la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, si riferisce alla diversa ipotesi in cui la cartella sia emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, a seguito di controllo automatico e solo nei caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione , in quanto, in caso di controllo automatico, la cartella viene emessa proprio per le autodichiarazioni del contribuente, che non versa quanto dichiarato. 4. Con il quinto motivo così riportato a pagina 20 del ricorso, benchè non sia stato enunciato il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla intervenuta prescrizione dei crediti azionati ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, e/o della L. n. 689 del 1981, art. 28, e/o del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, e/o in ogni caso per il decorso dei termini prescrittivi e/o. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2953 c.c. e/o dell'art. 2945 c.c. e/o dell'art. 14 delle disp. gen. , in quanto la Commissione regionale ha ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi fosse decennale, per mancata impugnazione delle cartelle, mentre tale termine è solo triennale tasse automobilistiche o quinquennale. Pertanto, anche considerando le cartelle non più impugnabili per non tempestiva impugnazione, tuttavia sono comunque decorsi i nuovi termini di prescrizione dalla data di notifica delle cartelle a quella di notifica della iscrizione ipotecaria nel 2007. 4.1. Tale motivo è fondato. Si premette che il motivo di ricorso risulta autosufficiente, in quanto alle pagine 3 e 4 il contribuente ha riportato gli estremi di tutte le cartelle di pagamento, con indicazione per ciascuna dell'anno di emissione e dell'ente impositore, sì da consentire a questa Corte di comprendere la natura dei tributi sottesi a tali cartelle. Inoltre, a pagina 21, all'interno del quinto motivo, il contribuente ha fatto espresso riferimento del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, relativo alla prescrizione delle tasse automobilistiche. Quanto al merito, si osserva che la Commissione regionale ha erroneamente rigettato la censura relativa alla maturata prescrizione della cartelle, ritenendo che la loro definitività, in assenza di impugnazione, ha comportato la conseguente prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., che si riferisce, invece, agli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi. Per questa Corte, infatti, il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo vigente ratione temporis , bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati Cass., 7 aprile 2017, n. 9076 . Inoltre, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati , mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario Cass. Civ., 10 dicembre 2009, n. 25790 . Il motivo, pertanto, deve essere accolto e la Commissione regionale dovrà valutare se è maturata la prescrizione in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile. 5. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità della intervenuta iscrizione ipotecaria e/o della comunicazione della stessa per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, n. 4 e/o del D.P.R. 602 del 1973, art. 50 . Per il ricorrente dall'atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria non emerge l'avvertimento relativo al termine ed all'autorità cui poter ricorrere in opposizione. Inoltre, il contribuente deduce che la concessionaria non ha dimostrato di avere notificato le cartelle e, di conseguenza, neppure di avere iniziato l'espropriazione forzata, dopo che era trascorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione delle stesse. Inoltre, la concessionaria ha iniziato la procedura di espropriazione forzata quando era già decorso il termine di un anno dalla notifica delle cartelle, sicchè era necessaria la notifica di un ulteriore avviso contenente l'intimazione ad adempiere. 5.1. Tale motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Invero, la comunicazione di iscrizione ipotecaria, avvenuta pacificamente il 5-4-2007, è stata impugnata solo il 3-12-2009, quando il termine per proporre impugnazione era ormai inesorabilmente spirato. Inoltre, quanto alla pretesa violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, n. 4, per la mancata indicazione nella comunicazione di iscrizione ipotecaria sia del termine per proporre impugnazione sia dell'autorità cui inviare l'impugnazione, si rileva che per questa Corte Cass., 17194/09 tale omissione non comporta la nullità dell'atto perchè tale sanzione non è prevista nella L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando che tale violazione renderebbe solo rilevante sul piano processuale l'eventuale scusabilità dell'errore Cass., 31 maggio 2006, n. 12895 Cass., 21 gennaio 2013, n. 1372 . Quanto alla dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, si rileva che questa Corte ha affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587 Cass. Civ., Sez. Un.,18 settembre 2014, n. 19667 . Tuttavia, per le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 nella formulazione vigente ratione temporis , deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità Cass. Civ.,Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667 . Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1 , non innova soltanto la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha una reale valenza interpretativa . La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto alla interpretazione del concreto contenuto delle doglianze dei contribuenti, distinguendo le domande con cui ci si limitava a denunciare la mancata comunicazione dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, da quelle con cui si evidenziava sostanzialmente il mancato invio della comunicazione dell'avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, per consentirgli di presentare osservazioni e di provvedere al pagamento. Solo in tale seconda ipotesi si è ritenuta nulla l'iscrizione ipotecaria cfr. Cass. Civ., 22 febbraio 2017, n. 4587 . Nella specie, il contribuente si è lamentato proprio della mancata comunicazione dell'avviso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, al fine di attivare il contraddittorio endo-procedimentale. 6. Con l'ottavo motivo di impugnazione riportato a pagina 26 del ricorso, pur in assenza del settimo motivo il ricorrente deduce Violazione e/o errata applicazione delle norme di diritto in relazione alla tardività dell'opposizione in riferimento al richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 , in quanto ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 21, il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnazione, mentre, nella specie, l'iscrizione ipotecaria non è mai stata notificata al ricorrente, ma solo comunicata , impedendosi così il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione. Il ricorrente richiama sul punto quanto dedotto in ordine alla inesistenza della notifica delle cartelle e da ritenersi integralmente richiamato in tale punto . 6.1. Tale motivo è infondato. Invero, la notificazione anche in questo caso è stata effettuata da parte del concessionario con l'utilizzo della posta ordinaria, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sicchè la notificazione è stata regolare per le ragioni già indicate al paragrafo 1.2. Si aggiunge che il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, mediante lettera raccomandata o telegramma, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario, sicchè incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico non contiene alcuna lettera ovvero ha un oggetto diverso rispetto a quello indicato dal mittente Cass. 28 maggio 2016, n. 21852 . 7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto di cui ai paragrafi 4.1. e 5.1. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. In accoglimento dei motivi quinto e sesto, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.