IRAP: non c’è autonoma organizzazione se l’avvocato ha un ufficio di segreteria e domiciliatari

Mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Il contribuente impugna il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP presentata per i periodi di imposta 2004 e 2006, ritenendo sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione in relazione alle modalità di esercizio della professione di avvocato. Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta il ricorso del contribuente, ritenendo che l’ammontare delle spese – in particolare quelle per dipendenti e collaboratori – ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio della libera professione de qua le spese per prestazioni di lavoro dipendente e per l’ufficio di segreteria dimostravano infatti la fruizione di lavoro altrui in modo non occasionale e di risorse strumentali. Nelle sentenze n. 6116 e 6119 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata. L’elemento organizzativo non è connaturato all’attività di lavoro autonomo. La Quinta Sezione richiama la sentenza del 21 maggio 2001 n. 156 con la quale la Corte Costituzionale ha ribadito che l’IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Secondo la Consulta, mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’IRAP rappresentato, secondo l’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, dall’ esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi , con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa. Quando ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione? Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass., Sez. Unite Civ., n. 12108/2009, in CED Cass., Rv . 608232 il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Il Supremo Consesso ha successivamente precisato i confini del fattore lavoro, affermando che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive Cass., Sez. Unite Civ., n. 9451/2016, in CED Cass., Rv. 639529 . Non conta il collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass., Sez. Unite Civ., n. 9451/2019, cit. , se fra gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi personali” di cui il contribuente può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella attività diretta allo scambio di beni o di servizi di cui all’art. 2, d.lgs. n. 546/1997. Ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità. Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in nudo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’ id quod piterumgue accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere armonicamente per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore. È necessario esaminare il concreto apporto delle prestazioni all’effettivo svolgimento dell’attività del contribuente. Nella sentenza in commento la Sezione Tributaria cassa con rinvio la pronuncia impugnata, giacché essa indica soltanto l’entità della spesa sostenuta dal professionista per l’ufficio di segreteria, ma non ne specifica il numero dei componenti, non ne descrive né la composizione, né la natura delle funzioni attribuite a ciascuno. Parimenti insufficiente è l’enunciazione della sola circostanza costituita dall’esistenza di compensi corrisposti a terzi, essendo omessa la natura di tali compensi, vale a dire se essi siano relativi a una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali e se siano strettamente afferenti all’esercizio della propria attività professionale ad esempio domiciliatari . Manca inoltre l’indicazione del numero delle dazioni e l’esame delle causali del versamento delle somme.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 28 gennaio – 1 marzo 2019, numero 6116 Presidente Cirillo – Relatore Cataldi Fatti di causa 1. Il contribuente avv. Sa. Am. ha presentato all'Agenzia delle Entrate domanda di rimborso dell'importo indebitamente versato, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, per l'anno d'imposta 2004, assumendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione della sua attività professionale di avvocato, esercitata nel medesimo periodo. 2. Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo ha accolto, escludendo la sussistenza dell'autonoma organizzazione, in considerazione della congruità delle spese esposte nel quadro RE della dichiarazione dei redditi del ricorrente. 3. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, censurando la decisione di primo grado per aver negato la ricorrenza dell'autonoma organizzazione, nonostante l'ammontare delle spese, in particolare per dipendenti e collaboratori, eccedesse il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale in questione. 4. La C.T.R., con la sentenza numero 211/9/13, depositata l'8 luglio 2013, ha accolto l'appello, rilevando, in particolare, che dall'istruttoria emergevano spese per prestazioni di lavoro dipendente, che, unitamente all'esistenza di un ufficio di segreteria, dimostravano l'impiego, da parte del professionista, di lavoro altrui in modo non occasionale e di risorse strumentali, consentendo pertanto di accertare l'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposizione. 5. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, articolando tre motivi. 6. La resistente si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. civ. 7. Il contribuente ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, per avere il giudice a quo ritenuto che l'esistenza di un ufficio di segreteria, cui è addetto personale dipendente, fosse, di per sé, dimostrativa dell'autonoma organizzazione della sua attività di avvocato. 2. Con il secondo e con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., l'omessa motivazione su fatti decisivi e controversi, per non avere il giudice a quo né compiuto la doverosa valutazione, nel merito, in ordine alla sufficienza, nel caso di specie, dell'utilizzazione di una sola dipendente, con funzioni di segretaria né chiarito, in alcun modo, natura e consistenza delle risorse strumentali utilizzate dal contribuente e concorrenti, nella decisione impugnata, a configurare l'autonoma organizzazione. 3. Giova premettere alla decisione dei tre motivi di ricorso che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente la sintetica ricostruzione degli elementi costitutivi del presupposto d'imposta dell'i.r.a.p., come dettati dal legislatore ed interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolar modo con riferimento a fattispecie, come quella sub iudice, nelle quali l'eventuale soggetto passivo dell'imposizione utilizzi personale dipendente, con mansioni di segreteria. L' art. 2 D.Lgs. numero 446/1997 stabilisce che il presupposto dell'i.r.a.p., già definita dall'art. 1 come imposta a carattere reale, è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. . La Corte costituzionale, con la sentenza numero 156 del 21 maggio 2001, ribadito che l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’ autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito. Cass., Sez. U., 10/05/2016, numero 9451 in continuità con Cass., Sez.U., 12/5/2009, numero 12108, ma specificando ulteriormente i requisiti dell'impiego del lavoro altrui ha chiarito i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, numero 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . 4. Tanto premesso, venendo quindi all'esame del caso concreto sub iudice, il ricorso è fondato. Infatti, in forza dei principi normativi e giurisprudenziali già richiamati, la mera circostanza dell'impiego, da parte del professionista, di personale dipendente che esplichi mansioni di segreteria, non costituisce indice significativo della ricorrenza del presupposto impositivo dell'i.r.a.p., se non eccede il numero di un collaboratore, che la citata Cass., Sez. U., 10/05/2016, numero 9451 ritiene, con riferimento al fattore della forza lavoro, la soglia minima da oltrepassare per poter presumere ragionevolmente la sussistenza dell' autonoma organizzazione. La sentenza impugnata, valorizzando l'esistenza di un ufficio di segreteria , senza indicarne la composizione in particolare con riferimento al numero dei dipendenti che ne facevano parte ed alla natura delle funzioni loro attribuite dal contribuente non ha fatto applicazione dei principi, normativi e giurisprudenziali consolidati, sopra richiamati. Né, peraltro, al fine di ritenere sufficientemente motivata la valutazione dell'impiego di personale dipendente, può valorizzarsi il riferimento del giudice a quo all'entità della relativa spesa sostenuta dal professionista, trattandosi di un dato che non integra, di per sé solo, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione Cass., 10/04/2018, numero 8728. Nello stesso senso Cass., 18.11.2016, numero 23557 . Inoltre, le già descritte carenze in ordine alla ricostruzione delle componenti fattuali sulle quali si fonda l'affermata sussistenza dell'autonoma organizzazione appaiono aggravate dalla mancata specificazione, nella motivazione, dell'inclusione o meno, nella struttura organizzativa accertata e nelle spese considerate sintomatiche della sua esistenza, anche del consulente del lavoro, del quale il contribuente ha dedotto di servirsi unicamente per la predisposizione delle buste paga dell'unica segretaria, circostanza che ne escluderebbe la rilevanza ai fini i.r.a.p. cfr. Cass., 20/10/2016, numero 21331, secondo la quale, ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, i compensi corrisposti al commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità non assumono rilevanza, essendo compresa tale attività, per la quale è richiesto un apporto tecnico in ragione delle connesse responsabilità anche fiscali, nella gestione minimale di qualunque attività professionale . Infatti, questa Corte, proprio con riguardo all'attività professionale di avvocato, ha escluso che possa farsi discendere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla sola circostanza costituita dai compensi corrisposti a terzi, omettendo di considerare la natura di tali compensi, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all'esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se fossero e in che misura riconducibili a prestazioni strettamente connesse all' esercizio della professione forense, come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulando dall'assetto strettamente organizzativo dell'attività professionale, non appaiono di per sé indicativi di autonoma organizzazione Cass., 08/11/2016, numero 22695 . Pertanto, riguardo alle prestazioni di terzi collaboratori del professionista, ed ai relativi costi, la verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione richiede un esame del concreto apporto di tali prestazioni all'effettivo svolgimento dell'attività del contribuente, al fine di verificare se il coinvolgimento di tali professionalità sia o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente Cass., 17/04/2018, numero 9431/2018 Cass. 24/01/2017, numero 1820 . Le medesime carenze motivazionali si ravvisano, infine, anche riguardo ai beni strumentali utilizzati dal contribuente, che il giudice a quo non individua nemmeno genericamente per categorie, definendoli apoditticamente come eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della relativa attività, senza valutare, ai fini dell'accertamento del presupposto dell'i.r.a.p., se essi rappresentino o meno un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall'attività intellettuale del professionista cfr. Cass., 18/11/2016,numero 23552 , o siano ad essa asserviti in modo da non poterne essere distinti Cass. 18/11/2016, numero 23552 e da non essere pertanto idonei a rivelare l'esistenza dell'autonoma organizzazione. 5. Va quindi cassata la sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice a quo affinché provveda, alla luce dei principi e dei criteri sinora esposti, a nuova valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'accertamento del presupposto dell'imposizione controversa. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 28 gennaio – 1 marzo 2019, n. 6119 Presidente Cirillo – Relatore Di Marzio Fatti di causa il contribuente, Avvocato Sa. Am., in data 05.11.2009 ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, formatosi in ordine all'istanza di rimborso della somma complessiva di Euro 14.341,00, versata a titolo di Irap per l'anno d'imposta 2006. Il ricorrente affermava di non essere tenuto al pagamento del tributo in considerazione dell' alta specializzazione in settori particolari del diritto amministrativo propria della sua attività professionale di Avvocato e consulente legale, esercitata 'esclusivamente' da sé medesimo, senza avvalersi di alcuna autonoma struttura, recandosi in tutta Italia presso i committenti e presenziando personalmente dinanzi agli Uffici giudiziari, ed allegava pure la documentazione contabile giustificativa e la relativa dichiarazione dei redditi. La Commissione Tributaria Provinciale riconosceva la fondatezza delle ragioni dell'istante ed escludeva il ricorrere del presupposto impositivo, ovvero la sussistenza di un'organizzazione/azienda autonomamente atta a produrre reddito , rilevando che nel caso in specie, il ricorrente dimostra di svolgere la sua attività professionale, in assenza di organizzazione, considerato che le spese esposte nel quadro RE risultano congrue a configurare un'attività professionale produttrice di reddito senza il determinante apporto di un'organizzazione ric. p. 4, sent. CTR, p. 2 . L'Ente impositore, pertanto, proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, alla quale domandava la riforma dell'impugnata sentenza, ritenendo che l'ammontare delle spese dichiarate, ed in particolare quelle per dipendenti e collaboratori, nonché per beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, dovessero ritenersi indice della capacità contributiva, ai fini Irap, di parte appellata. La CTR, osservato che il contribuente aveva sostenuto spese rilevanti nell'anno d'imposta, e si era avvalso di prestazione di lavoro dipendente, riteneva accertato che avesse predisposto una struttura organizzativa autonoma a supporto della propria attività professionale. In conseguenza reputava che l'Am. dovesse essere assoggettato all'Irap e non gli competesse il rimborso della stessa accoglieva pertanto il ricorso dell'Ufficio. Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma ha proposto ricorso per cassazione Sa. Am., affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente, invocando il disposto di cui all'art. 370, comma 1, cod. proc. civ., al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. del 15.11.1997, n. 446, da parte dell'impugnata Commissione Tributaria Regionale, in materia di attività autonomamente organizzata , alla stregua delle più recenti pronunce, costituzionalmente orientate , della Suprema Corte di Cassazione. Il contribuente censura la Commissione Tributaria Regionale per aver istituito un automatismo univoco e determinante, del tipo causa efficiente/effetto, tra la presenza di una sola segretaria esecutiva e l'esistenza di una autonoma organizzazione e la conseguente soggezione all'IRAP ric., p. 9 . 1.2. - Con il secondo motivo di lagnanza, proposto a norma dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso di compiere ed esplicitare la doverosa valutazione nel merito della fattispecie specifica, essendosi limitata ad affermare apoditticamente la doppia equivalenza automatica presenza di una segretaria = autonoma organizzazione produttiva = assoggettabilità all'IRAP ri., p. 12 . 1.3. - L'impugnante, mediante il terzo motivo di ricorso, introdotto ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., si duole ancora della carenza di motivazione della sentenza oggetto del gravame, laddove viene affermato, senza alcun ulteriore argomento, che il contribuente nell'esercizio della propria professione di avvocato si è avvalso di risorse strumentali e della collaborazione di terzi, in modo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività . 2.1. - 2.2. - 2.3 - I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché domandano di valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento all'Irap dei redditi conseguiti per effetto dell'attività professionale di Avvocato svolta dal ricorrente, in considerazione dei medesimi elementi, da esaminarsi in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Con il primo motivo di ricorso l'istante lamenta alla Commissione Tributaria Regionale di essere incorsa nella violazione di legge, perché la sentenza impugnata si pone in contrasto con la ricostruzione, 'costituzionalmente orientata', della ratio legis del disposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15.09.1997, n. 446, in ordine alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, avuto riguardo alle recenti pronunce del giudice di legittimità in materia. Tanto perché la CTR afferma che l'intervenuto utilizzo della prestazione di lavoro di una sola segretaria integra la predisposizione di un'autonoma organizzazione dell'attività lavorativa del contribuente. In particolare, contesta il ricorrente, il giudice dell'appello si è limitato ad affermare apoditticamente che già la esistenza di un ufficio di segreteria, con personale dipendente, appare di per sé dimostrativo dell'impiego di lavoro altrui in modo non occasionale sent. CTR, p. 4 , senza null'altro aggiungere a sostegno della propria asserzione. Il contribuente, sul punto, lamenta, pure, 'l'ambiguità lessicale' del linguaggio adottato, che farebbe propendere per la presenza di una struttura organizzata servante, composta da più persone, e che sarebbe, invece, smentita dalla somma riportata nella dichiarazione dei redditi, alla voce Spese per lavoro dipendente n. 1 segretaria , pari ad Euro 25.000.00 circa ric. p. 11 . Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente contesta poi il vizio di motivazione, in quanto la CTR di Roma avrebbe istituito la doppia equivalenza automatica presenza di una segretaria = autonoma organizzazione produttiva = assoggettabilità all'IRAP ric. p. 12 . Mediante l'ultimo motivo di lagnanza, infine, il contribuente si duole del difetto di motivazione in merito alla pretesa natura 'eccedente il minimo indispensabile' delle risorse strumentali e della collaborazione di terzi, impiegate nell'esercizio della propria professione forense, tanto più che la CTR non opera alcun riferimento alle difese dell'appellato ed alla documentazione versata in giudizio. In materia di assoggettamento all'Irap dei redditi conseguiti dal lavoratore autonomo, questa Corte ha avuto occasione di precisare, pronunciando a Sezioni Unite, che il presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive , Cass. S.U., sent. 10.5.2016, n. 9451. Nel caso di specie il ricorrente lamenta, innanzitutto, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto dimostrata l'autonoma organizzazione dell'attività professionale dell'impugnante, in conseguenza del sol fatto che si avvaleva di una segretaria, non applicando, pertanto, il ricordato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Invero, non coglie nel segno la critica dell'Am. laddove afferma l'erroneità della affermazione della CTR secondo cui già la esistenza di un ufficio di segreteria, con personale dipendente, appare di per sé dimostrativo dell'impiego di lavoro altrui in modo non occasionale . Infatti, l'avere il professionista alle proprie dipendenze una segretaria a tempo pieno prova, effettivamente, l'utilizzazione non occasionale del lavoro altrui. Tuttavia, occorre evidenziare, in applicazione del condivisibile orientamento autorevolmente proposto dalle Sezioni Unite ed innanzi sintetizzato, il solo accertamento della disponibilità di una segretaria, assunta quale lavoratore dipendente, non è sufficiente a far ritenere integrata la realizzazione, da parte del lavoratore autonomo, di una autonoma organizzazione professionale. Il ricorrente lamenta, inoltre, il vizio di motivazione in ordine agli ulteriori elementi che la CTR avrebbe ritenuto di poter porre a fondamento della propria decisione. La Commissione Tributaria Regionale capitolina, analizzando la dichiarazione dei redditi dell'odierno ricorrente, ha osservato che l'esame nel dettaglio delle specifiche spese sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta 2005 consente di rilevare un ammontare di spese, in particolare per compensi corrisposti a terzi Euro 11.730,00 e per prestazione di lavoro dipendente Euro 24.649,00 , che consentono di ritenere che il contribuente, nell'esercizio della propria professione di avvocato, abbia utilizzato una struttura organizzativa autonoma, avvalendosi di risorse strumentali e della collaborazione di terzi, in modo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività sent. CTR, p. 4 . La motivazione adottata si rivela inadeguata. La CTR afferma che una pluralità di elementi fondano la valutazione della predisposizione di una autonoma organizzazione della propria attività professionale da parte del ricorrente, ma si limita ad elencarli e non li analizza, affinché possa stimarsene la rilevanza. Questa Suprema Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che la valutazione degli elementi su cui il giudice del merito fonda la ritenuta sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione del professionista, ai fini del suo assoggettamento al tributo dell'Irap, deve essere rigorosa, non consentendosi altrimenti al professionista un'adeguata possibilità di difesa. Si è, ad esempio, precisato che in tema d'IRAP non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività , Cass. sez. VI-V, n. 22695 del 2016, e merita di essere rilevato che dalla decisione impugnata non emergono le causali del versamento di somme dall'odierno contribuente in favore di colleghi professionisti, e neppure il numero delle dazioni. La CTR impugnata mostra di fondare la propria decisione, essenzialmente, sulla considerazione delle spese sostenute dall'odierno ricorrente, che reputa elevate, ma questo giudice di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che in tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale , rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo , Cass. sez. VI-V, n. 23557 del 2016. In definitiva la motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale si mostra esclusivamente enunciativa degli elementi posti a fondamento della decisione, anziché valutativa degli stessi, e si rivela perciò meramente apparente. Il vizio di motivazione, in conseguenza, effettivamente sussiste, ed il ricorso deve pertanto essere accolto. L'impugnata decisione deve essere, in definitiva, cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale capitolina perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso proposto da Am. Sa., cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del presente giudizio di cassazione.