Mancato versamento IVA, la crisi di liquidità non è in via automatica un’esimente

I Giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28063/2018, hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate la mancanza di liquidità non può essere considerata in via automatica un’esimente.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 5, d. lgs. n. 472/1997. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 2 novembre 2018 n. 28063, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In breve, nel caso in esame l’Agenzia aveva notificato una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno di imposta 2009, ma la CTR aveva annullato le sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta a causa dell’asserita crisi di liquidità dell’azienda contribuente. Secondo i giudici di merito, la crisi di liquidità era da considerare automaticamente un’esimente e non, invece, un impedimento per l’assolvimento degli obblighi tributari. I Giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso del Fisco, ricordando che la nozione di causa di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere un oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla mancanza di liquidità . Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 11 ottobre – 2 novembre 2018, n. 28063 Presidente Manzon – Relatore Solaini Ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR del Molise, relativa a una cartella di pagamento per Iva e altro 2009, dove la CTR ha annullato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'imposta a causa di una crisi di liquidità non addebitabile alla società contribuente. L'ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano annullato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'imposta, ritenendo che la crisi di liquidità fosse da considerare automaticamente un'esimente e non invece un impedimento per l'assolvimento degli obblighi tributari che deve rivestire il carattere di assoluta insuperabilità, tanto che la contribuente viene richiesto un onere di diligenza nella ricerca delle risorse utili all'assolvimento dei debiti tributari ultroneo rispetto all'ordinario. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale 11011 costituisce forra maggiore, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 Cass. ord. n. 7850/18 . In particolare, secondo Cass. ord. n. 22153/17, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità, v. anche Cass. ord. n. 3049/18, con riferimenti al concetto di forza maggiore nella giurisprudenza euro unitaria. Nel caso di specie, la CTR ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, tralasciando ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo nonché sui profili dell'elemento oggettivo caratterizzanti l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.