Errori bloccanti e malattia del professionista non elidono le sanzioni amministrative per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione

In tema di sanzioni amministrative comminate, per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza.

Tale principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19381 del 2018. Il caso. Un soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali – nel caso di specie un centro di elaborazione dati – impugna l’atto con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per tardiva trasmissione telematica di alcune dichiarazione del sostituto di imposta per il periodo di imposta 2002, per aver inviato tali dati oltre il termine di un mese dalla data di impegno ex art. 5, comma 7- ter , d.P.R. n. 332/1998. La società di capitali rileva che tale ritardo è dipeso dalla presenza di errori bloccanti e dalla malattia del professionista che esercita in forma autonoma l’attività di servizi di elaborazione di dati contabili. Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale rigetta il ricorso della società. Nell’ordinanza n. 19381 del 2018 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società e conferma la pronuncia impugnata, enunciando il seguente principio di diritto in tema di sanzioni amministrative comminate, per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici nella specie i cosiddetti errori bloccanti , in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per messo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto . La giurisprudenza di legittimità in materia di ignoranza incolpevole. Il Collegio pone a fondamento delle proprie statuizioni alcune pronunce di legittimità in materia di sanzioni amministrative. In primo luogo, la Suprema Corte ricorda che, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo Cass., Sez. Trib., n. 6930/2017, in CED Cass., Rv. 643309 Cass., sez. VI civ. – T, ord., n. 11832/2016, ibidem, Rv. 640018 Cass., sez. VI civ. – T, ord., n. 25580/2015, ibidem, Rv. 638008 . Al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza Cass., sez. II civ., n. 720/2018, in CED Cass., Rv. 647152 . In secondo luogo, il Giudice di legittimità accosta alla fattispecie in esame due principi di diritto enunciati in materia di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa” e in materia di IVA. Quanto al primo ambito, la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente Cass., sez. VI civ. – T, ord., n. 17225/2017, in CED Cass., Rv. 644938, ove, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che integrassero la forza maggiore, ostativa al trasferimento della residenza nel termine di legge, le gravi condizioni di salute del contribuente, in quanto circostanze esistenti già al momento del rogito e, pertanto, prive dei caratteri della posteriorità e della imprevedibilità . Quanto al secondo ambito, la condotta di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, consistente nella richiesta di rimborso d’imposta non dovuta o eccedente il dovuto, integra una violazione di pericolo, che non è meramente formale e non ricade, pertanto, nell’ambito applicativo dell’art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, senza necessità dell’effettiva percezione della somma, per cui non è sufficiente, al fine di escludere la punibilità, una volta formulata la richiesta di rimborso nella dichiarazione trimestrale, la rettifica nella successiva dichiarazione annuale, specialmente ove il ravvedimento del contribuente sia stato originato da una richiesta di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria Cass., sez. trib., n. 16422/2016, in CED Cass., Rv. 640657 . Il contribuente può rimediare agli errori bloccanti. Il Collegio ricorda che, in caso di invio telematico, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale ultimo atto fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Ciò vale anche qualora si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti” della trasmissione telematica essi sono segnatali nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio cfr. Cass., sez. trib., ord., n. 15015/2017, in CED Cass., Rv. 644694 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 16 maggio – 20 luglio 2018, n. 19381 Presidente Chindemi – Relatore Priscoli Fatti di causa Rilevato che C.A. S.r.l., in qualità di soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ricorreva avverso l'ordinanza-ingiunzione del 17 giugno 2006 della Direzione Generale delle Entrate con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa nella misura di euro 2.580 per tardiva trasmissione telematica di 5 dichiarazioni modello 770S/2003 per l'anno d'imposta 2002 in violazione dell'art. 7 ter del D.P.R. n. 322 del 1998 ndr art. 3, co. 7-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 in quanto inviate oltre il prescritto termine di un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente che della società ricorrente si avvaleva, per l'inoltro telematico dei dati contabili, l'operatrice O.M., consulente libera professionista che esercitava in forma autonoma l'attività di servizi di elaborazione di dati contabili che la consegna delle dichiarazioni venne effettuata in ritardo per la presenza di errori contenuti nel supporto magnetico bloccando l'invio telematico delle dichiarazioni e per una malattia della M. che le aveva impedito di correggere prontamente gli errori bloccanti che avverso tale ordinanza la C.A. ricorreva avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, la quale accoglieva il ricorso, osservando che l'operato della società era immune da colpe per le difficoltà incontrate errori bloccanti , malattia della M. che l'Agenzia delle Entrate appellava tale sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, la quale accoglieva il ricorso in quanto come risulta dalle dichiarazioni presentate dall'intermediario vi era l'impegno a trasmettere le dichiarazioni medesime in via telematica in base ad una determinata data di consegna, data che lo stesso appellato riconosce che non è stata modificata con una nuova dichiarazione. A nulla rileva che la mancata tempestiva trasmissione sia dipesa da una non corretta esposizione dei dati da parte dell'operatrice in quanto tale questione attiene ai rapporti interni tra le parti e non riguarda la violazione degli obblighi di legge che la C.A. s.r.l. proponeva ricorso affidato a tre motivi e che l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso in prossimità dell'udienza la ricorrente depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la società ricorrente denuncia omessa/carente/insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per la controversia in quanto l'intero impianto difensivo è imperniato sulla impossibilità per la stessa e dunque sulla corrispondente assenza di responsabilità al riguardo in ragione sia degli errori bloccanti sia delle condizioni di salute della M. che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6, commi 5 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto tali norme, benché non espressamente dedotte in grado di appello, individuano il principio di colpevolezza in materia tributaria, mentre nella specie la società ricorrente non avrebbe colpa in quanto avrebbe commesso il fatto per forza maggiore che con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5 bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000, in quanto si tratterebbe di una violazione formale che non avrebbe inciso sul versamento del tributo ritenuto che i motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati considerato infatti che in materia, la Corte ha affermato i seguenti principi in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo Cass. 17 marzo 2017, n. 6930 Cass. 9 giugno 2016, n. 11832 Cass. 18 dicembre 2015, n. 25580 in tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell’ordinaria diligenza Cass. 15 gennaio 2018, n. 720 Cass. 16 giugno 2017, n. 15015 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio Cass. 21 giugno 2017, n. 15439 Cass. 16 gennaio 2015, n. 675 in tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa , la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove é situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che integrassero la forza maggiore, ostativa al trasferimento della residenza nel termine di legge, le gravi condizioni di salute del contribuente, in quanto circostanze prive dei caratteri della imprevedibilità Cass. 17 luglio 2017, n. 17225 in materia d'IVA, la condotta di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, consistente nella richiesta di rimborso d'imposta non dovuta o eccedente il dovuto, integra una violazione di pericolo, che non è meramente formale e non ricade, pertanto, nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 3, della I. n. 212 del 2000, senza necessità dell'effettiva percezione della somma, per cui non è sufficiente, al fine di escludere la punibilità, una volta formulata la richiesta di rimborso nella dichiarazione trimestrale, la rettifica nella successiva dichiarazione annuale, specialmente ove il ravvedimento del contribuente sia stato originato da una richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria Cass. 5 agosto 2016, n. 16422 Cass. 10 febbraio 2016, n. 2505 che dai suddetti principi può a sua volta enuclearsi il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie In tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest'ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici nella specie i cd. errori bloccanti , in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali e quindi in contrasto con l'art. 10 dello Statuto dei contribuenti perché il rispetto dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva, ossia a che non siano fatti errori circa il quantum delle imposte dovute ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito.