Spese di lite, compensazione sempre motivata

In tema di spese giudiziali le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono riguardare specifiche circostanze ed essere motivate.

Le gravi ragioni non possono essere espresse dal giudice di merito con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo Cass. n. 10042/18, depositata il 24 aprile . Contesto normativo. Nel giudizio tributario la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, nel rispetto del principio della soccombenza presente. Il legislatore ha rivisto di recente la disciplina giuridica delle spese di lite riformulando l’articolo 15 d.lgs. n. 546/1992, alla luce del d.lgs. n. 156/2015, in vigore dal 01/01/2016, prevedendo, in particolare, la compensazione delle spese che il giudice deve espressamente motivare. E’ stata introdotta nel processo tributario la c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria, che si richiama all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità il comma 2- bis dell’articolo 15 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 96, commi 1 e 3, c.p.c. che sotto il titolo di responsabilità aggravata disciplina due ipotesi per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Il criterio della soccombenza per la imputazione delle spese ed il relativo potere del giudice di compensarle, quindi, sono improntati ad un specifico compito spettante allo stesso giudice in quanto dovrà specificamente motivarle”, risultando, dopo le modifiche apportate, notevolmente limitato l’ambito della compensazione per il giudizio. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali nonché i versamenti sostenuti per imposta sul valore e contributi previdenziali se dovuti. La vicenda. Nel caso di specie la società ha impugnato la sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto allo sgravio parziale di una cartella, compensando tuttavia le spese in presenza di giustificati motivi correlati alla natura della controversia. In particolare, la società ha eccepito l’errata compensazione delle spese processuali che era consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni. La Corte ha accolto il ricorso ed ha ritenuto che l’accoglimento dell’appello doveva comportare anche la liquidazione delle spese a favore della società/contribuente, quale parte vittoriosa, in non ravvisando la presenza di gravi ragioni, idonee a giustificare la compensazione delle spese. I Giudici hanno ritenuto, pertanto, la decisione della CTR viziata da errore di diritto che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, ha compensato le spese per giustificati motivi correlati alla natura della controversia”. Compensazione delle spese. In tema di spese giudiziali, ex articolo 92 c.p.c., le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della causa decisa e non possono essere espresse con una formula generica nella specie, la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale inidonea a consentire il necessario controllo. Sul tema una recente pronuncia ha ribadito che le spese di lite compensate dal giudice tributario per le quali si richiamano le gravi ed eccezionali ragioni, devono essere sempre motivate altrimenti si configura il vizio di violazione di legge. Cass n. 6438/18 . Le cause giustificative della compensazione delle spese di lite non devono riferirsi ad un unico motivo prescrizione della cartella esattoriale , atteso che la notifica di una cartella di pagamento per un credito tributario ormai prescritto costringe il contribuente a dover necessariamente impugnare l’atto per impedirne l’acquisizione di definitività, per cui non è giustificata la deroga del generale criterio della soccombenza Cass. n. 6614/18 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 14 febbraio – 24 aprile 2018, n. 10042 Presidente Locatelli – Relatore Guida Ritenuto in fatto La Tre A. SrI, con sede legale in omissis , esercente attività di profilatura, trafilatura e fusione di acciaio e altri metalli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che ha depositato atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia in seguito CTR sopra indicata che, in riforma della sentenza di primo grado, sfavorevole alla contribuente, pur affermando il diritto della società allo sgravio parziale di una cartella di pagamento, aveva però compensato le spese, in presenza di giustificati motivi correlati alla natura della controversia. Considerato in diritto 1. Primo motivo Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, in via subordinata, secondo motivo omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 . . La ricorrente lamenta che la sentenza della CTR, nell'accogliere l'appello della società, ha erroneamente compensato le spese processuali sulla base di giustificati motivi correlati alla natura della controversia , quando, ai sensi delle norme appena richiamate, la compensazione delle spese era consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da specificare in motivazione. 1.1. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4/07/2009 , l'accoglimento dell'appello doveva comportare anche la liquidazione delle spese del grado a favore della contribuente, quale parte vittoriosa, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , idonee a giustificare la compensazione delle spese. Pertanto, è viziata da un errore di diritto la decisione della CTR che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, ha compensato le spese per giustificati motivi correlati alla natura della controversia . S'intendere dare continuità al consolidato orientamento della Corte, secondo cui In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis , le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica nella specie, la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale inidonea a consentire il necessario controllo. Cass. 25/09/2017, n. 22310 . 2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese ed il rinvio alla CTR, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.