Deposito telematico della memoria oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile: è comunque ammissibile?

È ammissibile nel PAT una memoria difensiva depositata telematicamente oltre le ore 12 ma comunque entro l’ultimo giorno consentito?

A seguito del ricorso presentato da due Comuni trentini per l’annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta , le amministrazioni controinteressate hanno depositato, in forma telematica, memoria difensiva oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile. Utilizzabilità della memoria. Il Collegio ritiene che la memoria così depositata possa essere utilizzata infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori cioè fino allo spirare dell’ultimo giorno . Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. Tale soluzione non contrasta con il disposto dell’ultimo periodo dell’art. 4, comma 4, cit. secondo cui agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza, effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno, si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che, per contestare gli atti depositati oltre le ore 12, i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo. Fonte ilprocessotelematico.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sentenza 8 13 febbraio 2018, n. 31 Presidente Vigotti Estensore Tassinari Fatto L’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha previsto, per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, l’esercizio obbligatorio in forma associata, mediante convenzione, dei seguenti compiti e attività a segreteria generale, personale e organizzazione, b gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, c gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, d gestione dei beni demaniali e patrimoniali, e ufficio tecnico, f urbanistica e gestione del territorio, g anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, h servizi relativi al commercio, i altri servizi generali tabella B . La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1952 del 9.11.2015 ha, poi, definito, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del richiamato art. 9 bis, gli ambiti associativi ed i termini per la stipula delle convenzioni di associazione individuando, quanto ai Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano, l’ambito n. 3.2. I termini fissati da tale deliberazione al 30.6.2016 per la presentazione del progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività , al 31.7.2016 per la stipula delle relative convenzioni con avvio dal 1.8.2016 della gestione associata di almeno due servizi tra cui la segreteria , al 31.12.2016 per la stipula delle relative convenzioni con avvio dal 1.1.2017 della gestione associata dei restanti compiti e attività , sono stati prorogati rispettivamente al 30.9.2016, 31.10.2016 e 30.4.2017 con deliberazione n. 1228 del 22.7.2016, che, peraltro, ha confermato l’ambito n. 3.2. quanto ai Comuni odierni ricorrenti e convenuti. In prossimità della scadenza del termine per la presentazione del progetto di riorganizzazione, il Comune di Scurelle ha rappresentato cfr. nota del 26.9.2016 prot. n. 5996 a tutti i Comuni dell’ambito 3.2. e alla Provincia la necessità di prevedere due sedi, come già per l’ufficio tecnico, anche per il servizio ragioneria personale economato , l’una a Telve per la gestione a favore di Telve, Carzano e Telve di Sopra e l’altra a Scurelle per la gestione del servizio su Scurelle, Castelnuovo e Samone. Nei mesi di ottobre e novembre 2016 il progetto di riorganizzazione è stato approvato dal commissario straordinario del Comune di Samone e dai consigli comunali di Carzano, Telve, Castelnuovo e Telve di Sopra, mentre il consiglio comunale di Scurelle lo ha respinto cfr. nota del comune di Telve del 28.11.2016 prot. n. 6354 in relazione alla mancata suddivisione in due sub-ambiti per i servizi finanziario e tecnico nelle sedi di Telve e Scurelle. A fronte del mancato rispetto della tempistica prevista dalla deliberazione n. 1228 del 22.7.2016, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2168 del 2.12.2016 ha diffidato tutti i Comuni dell’ambito 3.2 a provvedere, entro quarantacinque giorni dalla data di adozione di tale deliberazione, alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni da esercitare obbligatoriamente in forma associata. A questo punto il Comune di Scurelle, unitamente al Comune di Samone ove, dopo la reggenza del com determinerebbero la necessità di una macchina amministrativa, pronta, rapida ed efficiente cfr. nota del 17.1.2017 prot. n. 306 . Viceversa i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno confermato la contrarietà alla creazione di due sub-ambiti, rivendicando l'approvazione del progetto di riorganizzazione intercomunale strutturato su di un solo ambito cfr. nota del 18.1.2017 prot. n. 325 anche da parte del commissario straordinario del Comune di Samone. In relazione all’inadempimento della diffida, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 380 del 13.3.2017, ha, quindi, nominato un commissario ad acta presso i Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano dell’ambito 3.2. per l’adempimento di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015. Con deliberazioni n. 11 del 15.3.2017 e n. 15 del 15.3.2017 i consigli comunali di Scurelle e Samone hanno, poi, approvato il progetto di riorganizzazione strutturato su due sub-ambiti. Essendo risultati vani i tentativi finalizzati ad una soluzione della controversia tra le amministrazioni, il commissario ad acta ha, infine, adottato, il 20 giugno 2017 per ogni Comune dell’ambito di gestione associata una deliberazione recante l’approvazione del progetto gestioni associate servizi vari, una deliberazione recante l’approvazione dello schema di convenzione sulla gestione associata del servizio segreteria generale, personale e organizzazione, una deliberazione recante l’approvazione dello schema di convenzione sulla gestione associata del servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. Dopo una richiesta, rimasta senza riscontro, di annullamento in autotutela, rivolta al commissario, ai Comuni dell’ambito e alla Provincia, i Comuni di Scurelle e Samone con il presente ricorso hanno impugnato le anzidette diciotto deliberazioni del commissario, unitamente ai relativi progetti e convenzioni, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2168 e n. 380 del 2016 aventi ad oggetto la diffida e la nomina del commissario ad acta. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi 1. Sulle determinazioni n. 1 del 20.06.2017 recanti ad oggetto esame ed approvazione del progetto gestioni associate servizi vari dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra e relativo progetto per la gestione associata. Illegittimità per violazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 380/2017 e per violazione da parte del commissario ad acta della delega ricevuta dalla Provincia. Violazione di legge per violazione dell’art. 82 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.P.reg. 1.2.2005, n. 3/l. e dell’art. 54 dello statuto d’autonomia. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 l.241/1990, dell’art. 4 della l.p. 23/1992 e dell’art. 5 della l.r. 13/1993. Violazione dell’art. 97 Costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta. Illegittimità derivata delle determinazioni n. 2 e n. 3 del 20.06.2017. L’approvazione del progetto di riorganizzazione comunale disposta dal commissario ad acta con le sei deliberazioni n. 1 impugnate non rientra tra le competenze ed i poteri attribuiti a tale organo dalla Giunta provinciale poichè la deliberazione n. 380/2017 si riferisce all’adempimento previsto al punto 4 della deliberazione n. 1952/2015 specificando, tuttavia, con termine fissato dalla deliberazione n. 1228/2016 al 31 ottobre 2016 e il termine del 31 ottobre 2016 riguarda l’obbligo per i Comuni di sottoscrivere le convenzioni relative alle funzioni da gestire in forma associata. Del resto solo rispetto a detto obbligo i Comuni, con la deliberazione n. 2168/2016, sono stati diffidati a provvedere mentre nessuna diffida è stata formulata quanto al progetto di riorganizzazione. La Provincia ha, quindi, conferito l’incarico al commissario al fine dell’adozione delle deliberazioni n. 2 e n. 3 ma non della deliberazione n. 1. Inoltre, non essendo stato investito di un potere di annullamento del progetto di riorganizzazione precedentemente approvato dai Comuni dell’ambito, il commissario illegittimamente ha dato atto della sostituzione con il nuovo progetto del precedente, tra l’altro senza alcun riferimento alle relative deliberazioni consiliari approvative e omettendo di motivare in ordine all’opportunità dell’ambito unitario 3.2. rispetto ai subambiti. L’illegittimità delle deliberazioni n. 1, infine, si riverbera, in via derivata, sulle deliberazioni n. 2 e n. 3. 2. Sulle determinazioni n. 2 del 20.06.2017 recanti ad oggetto approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra e per l’esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria generale e relativa convenzione. Violazione della deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 20.6.2017. Violazione dell’art. 97 costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, carenza istruttoria. Le deliberazioni n. 2, sostanzialmente per lo più condivise, risultano affette da innumerevoli errori formali che evidenziano la trascuratezza dell’operato del commissario. La terminologia utilizzata nel testo delle deliberazioni e delle convenzioni quanto alle denominazioni delle attività da gestire in forma associata risulta imprecisa, diversificata, non corrispondente ed anche contraddittoria. Nella sostanza, poi, benché il progetto di riorganizzazione intercomunale preveda, quanto alla funzione segreteria generale , un modello di organizzazione funzionale che comporta un unico ufficio associato, con la convenzione approvata con la determinazione n. 2 sono stati creati tre sub-ambiti Telve e Carzano, Castelnuovo e Telve di Sopra, Scurelle e Samone . 3. Sulle determinazioni n. 3 del 20.06.2017 recanti ad oggetto approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra e per l’esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale e relativa convenzione. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 4 della l.p. 23/1992 e dell’art. 5 della l.r. 13/1993. Violazione dell’art. 97 Costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, carenza istruttoria. Anche le deliberazioni n. 3 presentano gravi errori, imprecisioni e contraddizioni in particolare quanto alle locuzioni impiegate per definire i servizi nei quali si articola la gestione che risultano diverse nelle convenzioni. Inoltre le convenzioni prevedono l’applicazione ai servizi finanziari del modello organizzativo funzionale con un ufficio unico associato mentre quanto alla funzione segreteria generale sono stati previsti tre sub-ambiti laddove il progetto di riorganizzazione dispone per entrambe le funzioni il modello organizzativo funzionale. La domanda risarcitoria è proposta dai ricorrenti in relazione al danno per lesione dell’immagine subito ed è formulata nei confronti del commissario ad acta e della Provincia autonoma di Trento. L’amministrazione provinciale ha confutato le tesi sostenute dai ricorrenti insistendo per la reiezione del ricorso, così come le amministrazioni comunali controinteressate. Queste ultime, in particolare, hanno, altresì, eccepito, quanto all’impugnazione delle deliberazioni, ritenute immediatamente lesive, della Giunta provinciale n. 2168 del 02.12.2016 e n. 380 del 13.03.2017, l’irricevibilità per tardività del ricorso e l’inammissibilità per omessa formulazione di censure specifiche avverso tali deliberazioni, cui i ricorrenti hanno, quindi, prestato acquiscenza. Ancora i Comuni controinteressati hanno rilevato, quanto all’impugnazione dei provvedimenti commissariali, l’inammissibilità del ricorso posto che, rimasta incontestata la nomina del commissario ad acta, atteso il rapporto interorganico e non intersoggettivo come sostenuto da parte ricorrente tra commissario e singoli Comuni questi ultimi sono privi della legittimazione ad impugnare le singole determinazioni commissariali non essendo titolari di una posizione giuridica differenziata rispetto al commissario. Nel prosieguo i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso e deducendo l’inammissibilità per tardività del deposito della memoria dei controinteressati. Alla pubblica udienza odierna, nel corso della quale i Comuni controinteressati hanno argomentato anche a riguardo della eccepita tardività del deposito della memoria, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione. Diritto I In limine litis il Collegio ritiene di assentire l’utilizzabilità della memoria depositata dai controinteressati oltre le ore 12 ore 12 24 56 dell’8 gennaio 2018, ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori, che si computano a giorni, a mesi e ad anni, previsti dall'art. 73 del cod. proc. amm. Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal d.l. 168/2016, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell’ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell’apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l’ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo trattasi quindi di regola del tutto ragionevole e coerente con i principi presidiati dalla Costituzione, sicché le argomentazioni svolte dalla difesa dalle amministrazioni controinteressate, volte a rilevare profili di possibile incostituzionalità nelle suddette norme sono del tutto ininfluenti. II Il Collegio, ritiene, poi, di prescindere, in ragione della palese infondatezza del ricorso, dall’esame delle questioni di irricevibilità ed inammissibilità accennate in fatto. III Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento. Giova, in primo luogo, sottolineare che la dichiarata ratio dell’esercizio obbligatorio in forma associata di compiti ed attività disposto, per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dall’art. 6, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12 che ha introdotto l’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, risiede nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali. In attuazione di quanto previsto dal citato art. 9 bis la Giunta provinciale ha individuato gli ambiti associativi ricomprendendo i Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano in un unico ambito con popolazione complessiva di 6.151 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, in particolare dell’unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività lett.d comma 2 art. 9 bis e di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno 5.000 abitanti lett.a comma 2 art. 9 bis , dimensione demografica ritenuta idonea a permettere la realizzazione di politiche pubbliche efficaci e l’economicità dell’azione amministrativa. Quest’ultimo criterio, peraltro, risulta derogabile unicamente qualora il territorio dei comuni interessati sia caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche. Dei due cosiddetti sub-ambiti proposti dai Comuni ricorrenti, quello costituito dai Comuni di Scurelle e Samone avrebbe una popolazione di 1987 abitanti, e quello costituito dai Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo conterebbe 4164 abitanti, ambedue sotto la soglia minima normativamente stabilita. Così contestualizzata la vicenda di cui è causa nella prospettiva generale del conseguimento di un risparmio nella spesa di funzionamento delle amministrazioni comunali, vale, altresì, evidenziare che le deliberazioni n. 1952 del 9.11.2015 e n. 1228 del 22.7.2016 con cui la Giunta provinciale ha individuato gli ambiti associativi hanno stabilito anche la procedura e la tempistica per addivenire alla gestione in forma associata. In particolare la tempistica non risulta limitata a un unico termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i Comuni coinvolti , come testualmente recita il comma 3 dell’art. 9 bis della l.p. n. 3/2006, ma comprende anche un primo termine per la presentazione di un progetto di riorganizzazione comunale che riguarda tutti i compiti e le attività da gestire in forma associata, nonché due ulteriori successivi termini per la stipula rispettivamente della convenzione relativa ad almeno due servizi da gestirsi in forma associata e della convenzione relativa ai restanti servizi. In altre parole, nel dettare la disciplina di dettaglio per l’avvio delle gestioni associate di cui al comma 3 del predetto art. 9 bis, la Giunta provinciale ha delineato una prima fase, costituita dalla presentazione del progetto di riorganizzazione e più scadenze temporali per un avvio graduale con la gestione in associazione dapprima di due servizi e, successivamente, dei restanti. Tali specifiche progressioni procedurali, del tutto legittimamente e ragionevolmente individuate, risultano incontestate, così come l’unicità dell’ambito 3.2 in cui sono ricompresi i Comuni ricorrenti e controinteressati, non essendo state oggetto di impugnazione le suddette deliberazioni n. 1952/2015 e n. 1228/2016. E’ anche tenuto conto di quanto precede che la lettura che i ricorrenti pretendono di dare alle deliberazioni n. 380 del 13.3.2017 di nomina del commissario ad acta e n. 2168 del 2.12.2016 recante la diffida appare riduttiva e illogica e non può essere condivisa, essendo del tutto logico che il riferimento al termine del 31 ottobre 2016 vale ad indicare non solo la stipula delle convenzioni, ma tutte le scansioni procedurali ad essa prodromiche, ivi inclusa la presentazione del progetto di riorganizzazione. E’ quindi evidente che la disamina compiuta e sistematica dei contenuti dei suddetti provvedimenti, con cui la Giunta provinciale, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 9 bis, ha esercitato il potere sostitutivo di cui agli artt. 54 dello statuto speciale e 82 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L e s. m., conduce obiettivamente ad affermare che anche l’approvazione del progetto di riorganizzazione comunale disposta dal commissario ad acta con le sei deliberazioni n. 1 impugnate rientri tra le competenze ed i poteri attribuiti a quest’ultimo organo dalla Giunta provinciale e che, analogamente, la diffida sia stata rivolta ai Comuni anche relativamente al progetto di riorganizzazione. Quanto alla nomina e alle attribuzioni del commissario vale, infatti, considerare non solo il preciso riferimento, contenuto nel dispositivo della deliberazione n. 380/2016, all’intero punto 4 riguardante tutte le fasi per avviare la gestione ed in primis la presentazione del progetto di riorganizzazione della deliberazione n. 1952/2015, ma, altresì, i ripetuti richiami della parte motiva all’art. 9 bis della l.p. n. 3/2006 e a detta deliberazione n. 1952, che dell’art. 9 bis ha dettagliato i contenuti. L’inciso relativo al termine del 31 ottobre 2016 fissato per le convenzioni, non rileva, in conclusione, al fine di escludere dalle competenze attribuite al commissario il progetto di riorganizzazione, come vorrebbero i ricorrenti. Quanto alla diffida rivolta ai Comuni a provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni va evidenziato che essa è completata dal riferimento a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 9 bis i cui contenuti, come specificati dalla deliberazione n. 1952/2015, comprendono, si ripete, anche il progetto di riorganizzazione nonché a quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 1952/2015. La volontà dell’amministrazione risulta, in sintesi, chiaramente tesa a diffidare i comuni ad adempiere anche alla fase di presentazione del progetto di riorganizzazione. Con riguardo, poi, al rilievo, sottolineato dai ricorrenti, secondo cui il potere sostitutivo esercitato dalla Provincia con la diffida e la nomina del commissario, in quanto espressione di un potere comunque di natura eccezionale, sarebbe limitato al caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni testualmente previsto dall’art. 9 bis predetto, valga considerare che il potere in questione è funzionale ad addivenire alla gestione associata e non al mero adempimento di una fase della relativa sequenza procedimentale e trova, quindi, giustificazione applicativa anche in relazione alla fase relativa al progetto di riorganizzazione. In relazione, poi, al potere di annullamento del progetto di riorganizzazione precedentemente approvato dai Comuni dell’ambito, potere di cui secondo i ricorrenti il commissario non sarebbe stato investito, è sufficiente rilevare che il riconosciuto potere da parte del commissario di approvare il programma di gestione implica inevitabilmente il superamento di qualsivoglia progetto relativo all’ambito o ai sub-ambiti precedentemente elaborato o approvato dai Comuni. Conseguentemente il dare atto della sostituzione con il nuovo progetto del/i precedente/i vale a chiarire la situazione, a nulla rilevando al riguardo l’omesso riferimento alle relative deliberazioni approvative. E neppure può ritenersi che in capo al commissario gravasse un particolare onere motivazionale per quanto riguarda l’adottata soluzione della gestione associata in un unico ambito rispetto ai pretesi cosiddetti sub-ambiti, atteso che con le deliberazioni n. 1952/2015 e n 1228/2016, la Giunta provinciale aveva già assunto una decisione in merito, tra l’altro in piena corrispondenza con i criteri prestabiliti dalla legge e, in particolare, con la previsione dell’ unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività . In conclusione le sei deliberazioni n. 1 di approvazione del progetto adottate dal commissario risultano immuni dal vizio dedotto e conseguentemente non sussiste una illegittimità derivata delle deliberazioni n. 2 e 3. IV Anche il secondo motivo non è fondato. Invero, quanto al rilievo attinente le funzioni segretariali dei sei Comuni dell’ambito, la suddivisione delle stesse, effettuata nella convenzione, tra le tre unità di personale attualmente in servizio, non disattende il modello organizzativo funzionale dell’ufficio unico individuato per la segreteria nel progetto organizzativo né, tantomeno, configura la costituzione di tre sub-ambiti. D’altra parte, il commissario con la convenzione di cui è causa ha unicamente dato applicazione all’art. 63 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 2/L e s. m. Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni delle regione autonoma Trentino Alto Adige , che al comma 2 prevede, appunto, la ripartizione tra i segretari comunali in servizio delle funzioni segretariali nei Comuni associati. Con riferimento alle imprecisioni e alla non corrispondenza tra il testo delle deliberazioni e delle convenzioni quanto alla terminologia e alle denominazioni utilizzate, è sufficiente evidenziare che la tabella B approvata con la l.p. n. 3/2006, nell’elencare i compiti che i Comuni devono esercitare in forma associata ai sensi dell’art. 9 bis ha individuato nove campi di attività ognuno dei quali include più compiti o servizi. L’attività 1. Segreteria generale comprende anche il personale e l’organizzazione, per cui la denominazione segreteria identifica inequivocabilmente anche le altre due funzioni. E ciò senza considerare l’ambito di riferibilità a tale attività, ricavabile dai contenuti della convenzione. In definitiva le segnalate imprecisioni sono appunto mere imprecisioni che, a tutto concedere, denotano scarsa diligenza e cura, ma, di per sé, non hanno portata concretamente decettiva e risultano insufficienti ad integrare il vizio dedotto né, conseguentemente, implicano l’illegittimità delle deliberazioni n. 2. V Il terzo motivo è infondato per considerazioni analoghe a quelle svolte rispetto al secondo motivo. La menzionata tabella B prevede quale attività 2. gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione e, nonostante i lapsus calami, le deliberazioni n. 3 si riferiscono chiaramente a tali compiti. Inoltre, sia per l’attività 1. sia per l’attività 2., il progetto di riorganizzazione prevede un ufficio unico associato secondo il modello organizzativo funzionale e così entrambe le convenzioni relative a tali attività, benchè per le funzioni segretarili, in applicazione, come detto, dell’art. 63 del d.P.Reg. numero /L del 2005 che prevede il riparto tra segretario, vicesegretario e vicesegretari ad esaurimento delle funzioni segretarili nei Comuni associati sia disposto che ogni segretario di fatto presente in organico svolga funzioni di referente di due Comuni. La distribuzione delle funzioni segretarili dei sei Comuni sulle tre unità di personale esistenti non comporta, infatti, una suddivisione in subambiti e non contraddice il modello di organizzazione funzionale unitario che non implica necessariamente un unico ufficio accentrato. VI In conclusione il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico solidale dei ricorrenti. P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/S dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano rispettivamente in euro 3.000,00 oltre a oneri di legge a favore dell’amministrazione provinciale di Trento e in complessivi euro 3.000,00 oltre a oneri di legge a favore dei Comuni controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.