Inapplicabile all’IRAP il raddoppio dei termini per l’accertamento

In quanto imposta per il cui mancato versamento la legge non prevede sanzioni penali, all’IRAP risulta inapplicabile la disciplina in tema di raddoppio dei termini per l’accertamento.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1425/18, depositata il 19 gennaio. Il caso. Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società, di avvisi di accertamento relativi ad IVA e IRES, la CTR Lombardia dichiarava con sentenza non dovuta l’IRAP e rilevava la possibilità di detrazione dell’IVA. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate denunciando la mancata applicazione dell’istituto del c.d. raddoppio dei termini all’IRAP. Il raddoppio dei termini di accertamento per l’IRAP. Il Supremo Collegio evidenzia che, in base ad un principio espresso dalla medesima Corte, l’IRAP non è un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali e pertanto è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini” di accertamento . Tale inoperatività, precisa la Suprema Corte, deriva dall’assenza di una previsione all’interno del d.lgs. n. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto che legittimi il raddoppio dei termini per l’accertamento dell’IRAP, dato che tale decreto disciplina solamente i reati relativi alle imposte sui redditi e sull’IVA. Ciò posto, la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all’IRAP, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti . La Corte quindi rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 30 novembre 2017 – 19 gennaio 2018, n. 1425 Presidente Iacobellis – Relatore La Torre In fatto Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della Pirelli & amp C. s.p.a. di avvisi di accertamento relativi ad Iva e Ires annualità 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalle Soceità contribuenti dichiarava non dovuta l'IRAP e riconosceva la detraibilità dell'IVA, rideterminava, infine, le sanzioni. Avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo. Le contribuenti resistono con controricorso e depositano memoria. Si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata. In diritto L'unico motivo con il quale si deduce l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello a ritenere non applicabile l'istituto del raddoppio dei termini all'IRAP è manifestamente infondato, alla luce del principio per cui non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile catione ternporim cfr. Cass. n. 20435/2017 n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017 . L'inapplicabilità di tale termine lungo all'Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 25 Cost., comma 2. Tale interpretazione risulta peraltro condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che nella C.M. 154/E del 04.08.2000, ha precisato che sono escluse dalla fattispecie criminosa le dichiarazioni ai fini Irap e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo penale solamente le violazioni in materia di imposte dirette e Iva. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese dell'intero processo, in ragione del recente affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'itero processo.