La cartella notificata via PEC come file "".pdf"" privo di attestazione di conformità è illegittima

Il file di estensione .pdf costituisce una mera copia informatica digitale dell’atto, giacché non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale in assenza di attestazione di conformità. La notifica via posta elettronica certificata necessita che il file trasmesso rechi l’estensione .p7m solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza .

Sul punto la CTR della Campania, sez. XI, sentenza n. 9464/17 depositata il 9 novembre. Il caso. Una società di capitali impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale relativamente al periodo di imposta 2011, allegando di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di rilascio di copia dell’estratto di ruolo cfr. Cass. SS.UU. n. 19704/15 e deducendo l’illegittimità della notifica. Nel corso del giudizio l’Agente della riscossione produce la ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata con il quale ha notificato l’atto impositivo impugnato. La CTP di Napoli accoglie il riscorso della società contribuente e rileva che l’Agente della riscossione non ha provato il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e la sua riferibilità alla cartella impugnata in assenza di allegazione dell’atto oggetto della notifica telematica, di certificazione di autenticità e conformità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto . Nella sentenza in rassegna, la CTR della Campania rigetta l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rilevando che l’Agente della riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata, il cui contenuto resta oggettivamente incerto. Il file di estensione .pdf costituisce una mera copia informatica digitale dell’atto, giacché non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale in assenza di attestazione di conformità. La notifica via posta elettronica certificata necessita che il file trasmesso rechi l’estensione .p7m solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza . Si consolida l’orientamento nella giurisprudenza di merito. La sentenza in rassegna non è la prima ad aver affermato la illegittimità della prassi notificatoria seguita dall’Agente della riscossione, essendo stata preceduta prima dalle sentenze gemelle nn. 100 e 101 pronunciate nel 2017 dalla CTP di Savona, poi dalla sentenza n. 1023/17 emessa dalla CTP di Milano. Nell’arresto del Giudice meneghino si afferma espressamente che la notificazione della cartella di pagamento come file .pdf è illegittima perché non garantisce la conformità del documento informatico all’originale e la validità della firma digitale dell’Agente della riscossione . La disciplina della notificazione della cartella di pagamento via PEC. In via preliminare, il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile alla notificazione della cartella di pagamento. Un’avvertenza è d’obbligo poiché la fattispecie esaminata risale a epoca anteriore al 1 giugno 2016, essa è regolata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nel testo modificato dall’art. 14, d.lgs. n. 159/2015. La notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata è regolata dall’art. 26, d.P.R. n. 602/1973. Il comma 2 di tale articolo richiama espressamente le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 . Nella circolare n. 4 del 2011, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate afferma che, in base alla richiamata disciplina, la cartella deve essere notificata con le modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 così testualmente al 18 . Nella circolare n. 98 del 2015 con decorrenza 22 ottobre 2015 lo stesso Agente della riscossione osserva che la disciplina contenuta nell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973 richiama le modalità di cui al d.P.R. n. 68 del 2005 . Il regolamento di cui al d.P.R. n. 68/2005 stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione documenti informatici mediante posta elettronica certificata art. 1, comma 1 , tra l’altro prevedendo quanto segue - il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore art. 3 - la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6 art. 4, comma 6 - 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 art. 6 Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17 art. 8 1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi art. 10 - le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento art. 16, comma 1 - 1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo. 2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l’attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata art. 14, commi 1 e 2 - il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata art. 17 . Le regole tecniche da ultimo menzionate sono contenute nel d.m. n. 19818/2005 e sue note integrative. L’allegato deve avere estensione .p7m . In secondo luogo i Giudici meneghini precisano che con la posta elettronica certificata, in luogo della cartella di pagamento in formato cartaceo, si notifica come allegato un documento informatico. Tale file deve essere di estensione .p7m perché solo detta estensione, rappresentando la cosiddetta busta crittografica contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, garantisce, da un lato, l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e, dall’altro, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto . Manca la dichiarazione di conformità ai documenti cartacei. Di particolare interesse è anche la sentenza CTP di Avellino, sez. II, n. 556/2014, ove è stato statuito che l’assenza della relazione di notifica, della prova di un atto sottoscritto con firma digitale, della dichiarazione di conformità sui documenti cartacei depositati dall’amministrazione, determinano l’inesistenza dell’atto per nullità e/o inesistenza della notifica, in quanto non può essere ritenuta provata la spedizione e la ricezione dello specifico atto . Preliminarmente viene svolta una disamina della normativa che ha introdotto e regola l’uso della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione e/o notificazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino prende atto del fatto che l’efficacia giuridica della PEC, quale strumento di comunicazione, è disciplinata dal TU sulla documentazione amministrativa, dal c.d.a., dal decreto anticrisi e dal c.p.c. . Tra le forme di notifica o comunicazione degli atti della PA diretti ai privati rientra oggi anche la posta elettronica certificata gli atti e i provvedimenti inviati dalla PA alle imprese tramite tale strumento sono in grado di produrre gli effetti giuridici cd. integrazione dell’efficacia che l’ordinamento ricollega alla conoscenza dell’atto da parte del destinatario e consentono alla PA di assolvere agli obblighi connessi alla partecipazione del privato al procedimento art. 48, comma 2, c.a.d. e art. 149- bis c.p.c. . Quanto alla fase di integrazione dell’efficacia dei provvedimenti recettizi, quelli limitativi della sfera giuridica del privato, es. sanzioni, espropriazioni, ordini che, per produrre effetti, devono essere notificati o comunicati al destinatario art. 21- bis , l. n. 41/1990 , la notifica a mezzo PEC è idonea a rendere efficace il provvedimento nei confronti del destinatario medesimo. Anche nelle ipotesi in cui il provvedimento non sia recettizio es. provvedimento ampliativo della sfera giuridica privata , la notifica tramite PEC è idonea a far decorrere comunque i termini processuali per l’eventuale impugnazione del provvedimento . La CTP di Avellino precisa che il notificante deve adempiere tutte le formalità previste dalla legge in materia e ha l’onere di fornire la prova della regolare notifica o comunicazione in caso di contestazione. A tal proposito, occorre fare riferimento al d.P.R. n. 68/2005, recante il regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, con il quale si riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta elettronica. Per le comunicazioni che hanno bisogno delle ricevute di invio e di consegna per identificare con certezza il mittente vanno utilizzate la posta elettronica certificata e la firma digitale. L’e-mail certificata acquista valore legale grazie al fatto che la trasmissione del messaggio e la ricezione da parte del destinatario sono certificate dai gestori di posta elettronica certificata del mittente e del destinatario, attraverso la ricevuta di accettazione prodotta dal primo e la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dal secondo. Per quanto concerne l’indirizzo di PEC è indispensabile sia per il mittente e sia per il destinatario, che gli indirizzi siano tratti da appositi registri REGINDE o INI - PEC o IPA tenuti dall’amministrazione statale. È elemento indispensabile, ai fini di una corretta notificazione o comunicazione, la firma digitale, che deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale, inoltre, ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5. []. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta e la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche . La CTP di Avellino afferma la necessità di verificare se tutti gli adempimenti formali richiesti dalla normativa in materia sia stati osservati e cioè 1 se gli indirizzi PEC siano corretti 2 se vi è apposizione della firma digitale 3 se vi è ricevuta di consegna completa sia della spedizione che della consegna tramite il gestore , sottolinea che a qualsiasi allegato va apposta la firma digitale su formato PDF e non una mera fotocopia ed evidenzia che qualsiasi atto destinato a produrre effetti giuridici deve essere recettizio e al momento della notifica deve contenere la relazione da parte del soggetto che procede alla notifica stessa, anche se il notificante intende avvalersi del servizio postale o come nel caso di specie della notifica a mezzo posta certificata telematica . La prova dell’avvenuta e corretta notifica deve essere fornita dal soggetto notificatore. Secondo la CTP di Avellino, la prova della notifica può essere data mediante documento telematico o mediante documenti cartacei che riproducano esattamente tutti gli atti spediti, debitamente sottoscritti con firma digitale. La prova della notificazione può essere fornita in maniera cartacea, mediante le stampe dell’atto, della relata e dei messaggi di invio, di ricevuta di accettazione e di quello di avvenuta consegna, seguiti dall’attestazione di conformità delle ricevute di accettazione che devono recare la firma digitale del gestore della PEC stessa art. 9, d.P.R. n. 68/2005 . Nel caso di specie, la CTP di Avellino ha chiesto al soggetto notificante di produrre la stampa dell’atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato le ricevute di accettazione e consegna completa della PEC il certificato di firma digitale del notificante il certificato di firma del gestore di PEC le informazioni richieste dall’art. 18 per il corpo del messaggio TAR Lazio - Roma, Sez. III bis , decreto n. 23921/2013 TAR Campania - Napoli, Sez. VI, sentenza n. 1756/2013 .

Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. XI, sentenza 20 ottobre 9 novembre 2017, n. 9464 Presidente Menditto Relatore Barela Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 7.3.2016, la Twins Corporation srl impugnava davanti alla CIP di Napoli la cartella di pagamento n. omissis relativa ad IRES e IVA 2011. La ricorrente asseriva di aver avuto conoscenza di tale cartella solo a seguito di rilascio di copia di estratto di ruolo presso uno sportello Equitalia in data 14.1.16 e deduceva a l'inesistenza e/o la nullità della notifica di tale cartella b l'inesistenza e/o la nullità della notifica dei necessari atti prodromici accertamento e/o invito alla definizione bonaria concludendo per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella e del ruolo con condanna alle spese. Si costituiva il concessionario per la riscossione EQUITALIA SUD spa, depositando in data 15.4.16 controdeduzioni in cui si limitava ad eccepire che la cartella di pagamento impugnata era stata ritualmente notificata come da relata di cui si riservava la produzione. Con ulteriore atto di controdeduzioni, depositato il 10.5.16, EQUITALIA SUD spa cui il concessionario eccepiva difetto di legittimazione passiva e deduceva l'avvenuta notifica della cartella oggetto d'impugnazione, mediante PEC del 17.6.15 di cui produceva ricevuta di consegna , con conseguente mammissibilità del ricorso per intervenuta definitività della carrella. Si costituiva con atto d'intervento l'Agenzia delle Entrate, associandosi a quanto dedotto dal concessionario per quanto concerne la notifica della cartella di pagamento, e aggiungendo - che detta cartella scaturiva da un controllo formale ex art. 36bis D.P.R. 600/73 del modello Unico/2012, con il quale l'Ufficio aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le imposte ivi indicate a debito e non versate - che pertanto alcun atto di accertamento doveva essere notificato alla ricorrente, che aveva ad ogni modo ricevuto comunicazione di irregolarità, tanto che il 2.1.14 provvedeva al versamento della prima rata produceva F24 - che ai sensi dell'art. 3bis D.Lgs. 462/97 la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis del citato articolo poteva essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, e quindi nel caso in esame entro il 31.12.16 - che conseguentemente è da escludersi il verificarsi della decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, essendo la società venuta a conoscenza della cartella mediante estratto di ruolo in data 14.1.16. Con memoria illustrativa depositata il 24.6.16 la Twins Corporation srl osservava A che controparte non aveva documentato in giudizio l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità o di altro atto presupposto della cartella impugnata B che la produzione di EQUITALIA SUD spa era inidonea a dimostrare l'avvenuta notificazione a mezzo pec della cartella de quo, dal momento che la stessa non veniva comunque prodotta, né veniva attestata in alcun atto la conformità del documento trasmesso via pec alla cartella oggetto d'impugnazione. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 15193/09/2016 del 7 luglio 2016 depositata il 21 settembre 2016 accoglieva il ricorso rilevando che in assenza di allegazione dell'atto oggetto della notifica telematica, di certificazione di autenticità e conformità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto l'agente della riscossione non ha adeguatamente provato il contenuto del messaggio e comunque la sua riferibilità alla cartella impugnata. Avverso tale sentenza, non notificata, l'Agenzia delle Entrate di Napoli ha proposto tempestivo appello, deducendo a che erroneamente i giudici di prime cure avevano ritenuto invalida la notifica a mezzo posta elettronica certificata a tal fine richiamando gli artt. 5 e 8 del D.M. n. 163/13 nella parte in cui prevedono, in conformità con quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 82/05, che la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario b che in ogni caso la pretesa erariale è legittima, essendo controparte a conoscenza della cartella quantomeno a far data dal 14.1.16, epoca precedente al termine ultimo - 31.12.2016 - per la notifica della stessa da parte dell'agente per la riscossione e concludendo pertanto per la riforma della sentenza di prime cure e la conferma della legittimità della cartella di pagamento impugnata da controparte, con vittoria di spese. Si costituiva in grado di appello la Twin Corporation srl, chiedendone il rigetto sulla scorta delle argomentazioni già rappresentate in primo grado ed evidenziando finconferenza delle allegazioni di controparte relative a pagamenti che sarebbero stati effettuati sulla scorta di una comunicazione di irregolarità e in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento per cui è causa. Motivi della decisione L'appello è infondato e va pertanto rigettato. Come correttamente osservato dai giudici di primo grado, l'agente per la riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata PEC . Il file .pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica digitale dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Peraltro, nella vicenda in disamina, l'agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC, di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell'atto notificato. In realtà, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi estensione .p7m solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza. Il ravvisato difetto di notifica non può ritenersi sanato, come opina l'Ufficio nel secondo motivo d'appello, dalla successiva conoscenza del contenuto dell'atto mediante estratto di ruolo, permanendo l'interesse di parte ricorrente all'annullamento della cartella, atto foriero di effetti pregiudizievoli quale ad esempio l'interruzione di termini prescrizionali e decadenziali. La complessità e la novità della questione trattata integrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. la Commissione Tributaria Regionale di Napoli - sez. 11, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede - rigetta l'appello e compensa le spese.