Prima casa: il termine triennale per la revoca dei benefici fiscali decorre dalla data di registrazione dell’atto

L’Amministrazione finanziaria revoca le agevolazioni fiscali per l’acquisto della cosiddetta prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dalla compravendita.

In sede giurisdizionale, la Commissione Tributaria Regionale dichiara l’illegittimità dell’atto impositivo perché notificato tardivamente nella sentenza il Giudice del gravame individua il dies a quo per il computo del termine triennale di cui all’articolo 76 T.U. Registro nella data di stipula dell’atto e non da quella della sua registrazione . Nell’ordinanza numero 28860/2017, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata ed enuncia il seguente principio di diritto In tema di benefici fiscali cosiddetta prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’articolo 1, nota II bis , comma 1, lett. a , della Tariffa allegata al d.p.r. numero 131/1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel Comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’Amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’articolo 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto in termini Cass., sez. VI civ. – T, 5 febbraio 2014 ord. , numero 2527, in CED Cass., Rv. 629739 . Il dies a quo per il termine di decadenza dell’Amministrazione finanziaria. Nell’ordinanza in rassegna il Giudice di legittimità si allinea a quanto già statuito dal Supremo Consesso in passato nella sentenza numero 1196 del 2000 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato per la cosiddetta prima casa” è soggetto a termine triennale di decadenza a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione. Le Sezioni Unite hanno così composto un contrasto giurisprudenziale relativo al quesito se l’iniziativa dell’ufficio del registro, rivolta a denunciare il mendacio dell’acquirente e la perdita dei benefici in precedenza automaticamente accordati sulla scorta delle sue dichiarazioni, nonché a liquidare le ulteriori imposte e le soprattasse, sia soggetta a decadenza triennale ovvero a prescrizione decennale. Il Supremo Consesso Nomofilattico ha concluso che, trattandosi di richiesta dell’ufficio inerente ad atto sottoposto alla registrazione, il tempo per l’avviso di liquidazione in esame è il triennio di decadenza e non il decennio di prescrizione, che il T.U. Registro esplicitamente stabilisce al distinto fine di riscuotere l’imposta definitivamente accertata, cioè di esigere il soddisfacimento del credito portato da un precedente atto d’imposizione, non contestato giudizialmente dal contribuente, o contestato con insuccesso in tutto od in parte , e come tale divenuto titolo esecutivo. Per quanto concerne il decorso del termine di decadenza di 3 anni, l’articolo 76 T.U. Registro, dopo aver stabilito la decadenza triennale per la richiesta d’imposta relativa ad atti prodotti per la registrazione, contiene tre ulteriori disposizioni inerenti al dies a quo del triennio, che viene fissato nel giorno della domanda di registrazione, per l’imposta principale, nel giorno in cui è divenuto definitivo l’accertamento di maggior valore od è stata presentata la denuncia di cui all’articolo 18 poi articolo 19 , per l’imposta complementare, e, infine, nel giorno della registrazione ovvero della presentazione della citata denuncia, per l’imposta suppletiva. Questa dettagliata disciplina del termine iniziale del triennio di decadenza non comprende tutte le richieste che possono essere formulate dall’ufficio, lasciando fuori quelle di tipo complementare secondo la riportata definizione di carattere residuale dell’imposta complementare , ove non derivino da accertamento di maggiore valore del bene alienato o da denuncia da parte del contribuente di eventi implicanti ulteriore liquidazione. Configura richiesta d’imposta complementare, distinta da quelle specificamente considerate dall’articolo 76 T.U. Registro, l’avviso di liquidazione, con cui l’ufficio del registro, adducendo la decadenza del contribuente dal beneficio della tassazione con aliquota ridotta, determini l’imposta con aliquota ordinaria, ed i relativi accessori, reclamandone il pagamento detta richiesta rientra nella previsione della decadenza triennale, ma non trova specifiche regole inerenti alla decorrenza iniziale del termine. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la carenza di peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi tradurre in esclusione della decadenza medesima, in ragione di quanto dinanzi evidenziato sulla valenza generale della relativa previsione, comporta, per tale decorso, l’operatività delle comuni norme dell’ordinamento artt. 2964 ss. c.c. , in forza delle quali il termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l’atto od il comportamento stesso . Ne consegue la necessità di distinguere a seconda che il mendacio riguardi la condizione della impossidenza” o del mancato godimento in altra occasione delle stessa agevolazione, oppure attenga al proposito abitativo. Nelle prime due ipotesi, l’acquirente enuncia nel contratto come inesistenti fatti in realtà esistenti. L’inerenza della falsità della dichiarazione a situazioni in corso al momento della registrazione, se non tocca la liquidazione dell’imposta a tariffa ridotta, per quanto sopra detto circa l’automaticità dei benefici, implica l’insorgere, a partire dallo stesso momento, della facoltà dell’ufficio di accertare la verità, contestando la possidenza” od il precorso godimento dell’agevolazione. Nella terza ipotesi, quella del mendacio relativo alla dichiarazione con cui l’acquirente si impegna ad utilizzare il bene come propria abitazione, detto giorno iniziale può trovare una collocazione diversa. La dichiarazione del compratore sul proprio intento di abitare la casa può essere inizialmente veritiera, per divenire poi mendace a seguito del sopraggiungere di fatti prevedibili o meno all’epoca del contratto che evidenzino l’abbandono dell’iniziale proposito, quale lo stabile trasferimento dell’abitazione in un altro immobile o la mancata acquisizione del godimento diretto del bene comprato dopo averlo liberato da persone e cose e dopo aver completato gli opportuni lavori, ovvero che evidenzino l’impossibilità di dare esecuzione al proposito medesimo, per evenienze che definitivamente ne elidano i presupposti ad esempio, la distruzione dell’immobile o la sua inutilizzabilità a fini abitativi , o che ne dilazionino l’attuabilità oltre l’indicato limite di ragionevolezza ad esempio, la presenza di diritti di godimento di terzi con scadenza non determinata o comunque eccedente da una logica aspettativa di prossimità . Mentre il mendacio originario sul progetto abitativo implica l’immediata insorgenza del potere dell’ufficio di disconoscere i benefici e richiedere l’ulteriore imposta dovuta con gli accessori , nel caso di mendacio per evento sopraggiunto tale poter nasce e può essere esercitato solo dall’evento stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno iniziale della decadenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 12 ottobre – 1 dicembre 2017, n. 28860 Presidente Iacobellis– Relatore Solaini Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia n. 2407/16, relativa alla revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall'art. 1 parte 1, nota 2 bis, n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Assume la ricorrente che erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuta tardiva la notifica dell'avviso di liquidazione tre anni , facendo riferimento, quale dies a quo, alla data di stipula dell'atto, e non a quella della registrazione dello stesso. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza con motivazione semplificata. La censura è fondata. Secondo l'insegnamento di questa Corte In tema di benefici fiscali cosiddetta prima casa , ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a , della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto Cass. n. ord. 2527/14, 9776/2009, sez. un.n. 1196/00 . Non conforme a tali principi è la decisione impugnata, laddove la CTR afferma che il termine decorrerebbe da quando l'acquirente ha assunto l'impegno di trasferire la residenza anagrafica presso l'immobile per il quale ha chiesto le agevolazioni, che corrisponde alla data della stipula . La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.