Mail pervenuta dopo la scadenza del termine per ricorrere, nessun legittimo affidamento

Se la mail con cui il funzionario comunica l’intenzione di annullare l’accertamento perviene in data successiva alla scadenza dei termini per ricorrere, non vale invocare il legittimo affidamento.

Il contribuente non può invocare il principio del legittimo affidamento nel caso in cui abbia ricevuto una mail da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che gli comunica l’intenzione di annullare l’atto impositivo quando i termini per l’impugnazione sono ormai spirati. Il caso. La questione ha origine dalla notifica di 3 avvisi di accertamento, avvenuta in data 9/6/2009, emessi a rettifica della dichiarazione dei redditi per gli anni 1998/2000. Avverso tali avvisi il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, senza tuttavia, procedere all’impugnazione dei medesimi, avendo fatto affidamento su una mail ricevuta in data 19/4/2006, con cui il funzionario dell’Agenzia delle Entrate gli preannunciava l’intenzione di annullare l’accertamento per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 e il 2000. Ciononostante il contribuente si vedeva notificare la cartella di pagamento emessa a seguito della definitività degli avvisi di accertamento, avverso la quale ricorreva in Commissione Tributaria per l’annullamento della stessa, facendo valere il principio del legittimo affidamento a cagione della mail ricevuta dal funzionario circa il presunto annullamento degli avvisi di accertamento. I Giudici di merito davano ragione al contribuente in entrambi i gradi di giudizio. Diversamente, invece, è stata l’opinione della Corte di Cassazione, adìta con ricorso dall’Agenzia delle Entrate per motivazione contraddittoria e violazione di legge art. 21- nonies , l. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 2- quater , d.l. n. 564/1994, conv. in legge n. 656/1994 . Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Cassazione osserva che la sentenza di secondo grado sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che il contribuente, di certo, vistosi recapitare una tale dichiarazione, ha legittimamente creduto che fosse un documento ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non ravvisandosi la necessità, visto l’esito positivo ottenuto dal contraddittorio, di dover procedere all’impugnazione degli avvisi in quanto in procinto di essere sostituiti . Tale sentenza, secondo i Giudici di legittimità, sarebbe contraddittoria atteso che farebbe discendere la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento dall’affidamento cui il contribuente era stato indotto a seguito della mail del funzionario, senza tuttavia, considerare che tale comunicazione era pervenuta in data successiva alla scadenza dei termini per l’impugnazione degli avvisi, pur maggiorati dalla presentazione dell’istanza di adesione e, che, dunque, alcun nesso causale si poteva configurare tra la decisione di non impugnare gli avvisi e la comunicazione del funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Dal principio della Cassazione è possibile desumere che, qualora la mail del funzionario sarebbe stata al contrario spedita in data antecedente la scadenza dei termini per l’impugnazione, il principio del legittimo affidamento sarebbe potuto essere fondatamente invocato, anche se l’annullamento in autotutela presuppone, pur sempre, un provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate cui la semplice mail di un funzionario non può supplire. Il secondo motivo di ricorso violazione di legge nella parte in cui la CTR aveva ritenuto erroneamente che la mail spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela , veniva dichiarato assorbito dai giudici di legittimità, in conseguenza dell’accoglimento del primo. La causa veniva, dunque, rinviata alla CTR in diversa composizione per il riesame della questione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 settembre – 24 novembre 2017, numero 28057 Presidente Cappabianca – Relatore Tricomi Fatti di causa L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di F.M., a seguito della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il 27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del reddito la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006 da un funzionario dell'Agenzia circa l'intenzione di quest'ultima di annullare l'avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il 2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di provvedere all'impugnazione degli avvisi. Il contribuente resiste con controricorso e così Equitalia Polis SPA. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione. Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data 5.4.2006, e cioè prima della ricezione della email in data 19.04.2006, di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti. 2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 21-nonies, legge numero 241/1990, in combinato disposto all'articolo 2-quater, d.l. numero 564/1994, conv. in legge numero 656/1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di annullamento in autotutela. 3. Il primo motivo è fondato e va accolto. Premesso che la sentenza impugnata soggiace al regime del momento di sintesi o quesito , stante la applicabilità ratione temporis dell'articolo 366 bis cod. proc. civ, si ritiene di ravvisarlo nel paragrafo conclusivo del fol. 4 del ricorso. 4. Passando al merito, si osserva che, contrariamente a quanto sostiene il controricorrente, il ragionamento svolto dalla CTR si incardina esplicitamente sull'affidamento indotto dalla email e ne evidenzia il nesso causale, insistendo sulle conseguenze determinate da tale affidamento in ordine al mancato esercizio dei poteri difensivi ed a tutela che l'ordinamento tributario riconosce al contribuente, ove afferma Il contribuente di certo, vistosi recapitare una tale dichiarazione ha legittimamente creduto che fosse un documento ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non ravvisandosi la necessità, visto l'esito positivo ottenuto dal contraddittorio, di dover procedere all'impugnazione degli avvisi in quanto in procinto di essere sostituiti . Ciò posto la contraddittorietà della pronuncia appare evidente. Va considerato infatti che è acclarato nella stessa sentenza che gli avvisi erano divenuti definitivi per decorso del termine impugnatorio, maggiorato di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento per adesione in data 06.12.2005, ancor prima della email, in quanto quest'ultima - come si desume dalla stessa decisione - non conteneva alcun riferimento alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione ex articolo 7, legge numero 218/1997, ma preannunciava l'annullamento in autotutela di un avviso e la emissione di due avvisi rettificati, e cioè atti amministrativi evidentemente diretti ad incidere sui pregressi e definitivi avvisi ne consegue che, in evidente contraddizione, la CTR ha ritenuto che l'affidamento del contribuente avesse paralizzato l'esercizio del mezzo impugnatorio che, in realtà, era oramai inammissibile e non più esercitabile. 5. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. 6. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite. P.Q.M. - Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo - Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l'esame delle questioni assorbite.