Decorrenza del termine di costituzione in giudizio del ricorrente dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante , che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27730/17, depositata il 21 novembre, che ha poi precisato che non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello , che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante , al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scrittura ione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello , unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente certe a di tempestiva anteriore consegna de/plico all'Ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario c.d prova di resistenza” . La vicenda. Il giudice del gravame ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate stante il mancato deposito in atti della ricevuta postale di spedizione dell'appello . Il fisco ha dedotto con il ricorso in Cassazione 1 la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sulla avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento da cui emergeva la tempestività della sua costituzione in giudizio 2 violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 22, comma 1 20, comma 2 e 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR erroneamente ancorato la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio alla data di spedizione dell'appello per la notifica 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22, per avere errato la CTR nel richiedere la prova della ricevuta di spedizione ai fini dell'ammissibilità dell'appello. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto per fondatezza il ricorso in Cassazione del fisco alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017. In particolare, poiché la decisione della CTR non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame al giudice del gravame. Osservazioni. Nel processo tributario, il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità, decorre, nel caso di notifica a mezzo di posta, dalla data di ricezione e non da quella di spedizione. Tale assunto è stato ribadito dal Giudice di legittimità con la sentenza in commento. In un precedente orientamento giurisprudenziale Cass., sentenza 14 ottobre 2004, n. 20262 la Corte aveva precisato che il deposito del ricorso tributario, notificato per posta, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario . La sentenza della Corte di Cassazione in rassegna, che concerne il termine previsto dalla proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante , nel processo tributario, ha come quadro normativo di riferimento il d.lgs. n. 546/1992 art. 16, art. 20 e art. 22 . In particolare, il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. per la costituzione del ricorrente o dell'appellante e per il deposito del ricorso notificato, decorre, anche in caso di notifica del suddetto ricorso a mezzo posta, dalla data in cui esso è stato ricevuto e non dalla data in cui è stato spedito, dovendo ritenersi, sulla base di un'interpretazione sistematica degli artt. 22, comma 1 20, comma 2, e 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, che la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione solo con riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa deve intervenire. In questa ipotesi un eventuale disservizio postale potrebbe comportare per il notificante una decadenza incolpevole, mentre i termini per i quali come nella specie il perfezionamento della notificazione ivi compresa quella a mezzo del servizio postale rappresenta il momento iniziale del tempo concesso per il compimento di un'attività e rispetto ai quali perciò una notificazione che, in virtù di una fictio effettuata in un momento anteriore a quello dell'effettivo ricevimento dell'atto rappresenterebbe invece un'ingiustificata anticipazione della decorrenza e perciò un'ingiustificata riduzione del tempo a disposizione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto, come peraltro espressamente disposto dell'ultima parte citato comma 5 dell'art. 16, con una previsione di portata generale, che nessuna espressa disposizione derogatoria autorizza a ritenere inapplicabile alle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale. Tale orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 520/2002, sia ai principi sull’osservanza dei termini posti a carico non v’è alcuna ragione logica e giuridica artt. 3 e 24, Cost. per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario come invece fa l’orientamento che s’ispira al precedente” del 2004 , atteso che in quest’ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale , dovendo essere depositato l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e ss. . In un procedimento a carattere latamente impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione. Per tale via si riconduce a unità l’intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell’atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l’ufficiale giudiziario originale dell’atto notificato , sia mediante consegna diretta all’amministrazione ricevuta di deposito , sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 settembre – 21 novembre 2017, n. 27730 Presidente Iacobellis – Relatore Vella Fatto e diritto Rilevato che 1. con riguardo ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva dell'anno d'imposta 2002, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate stante il mancato deposito in atti della ricevuta postale di spedizione dell'appello 2. l'amministrazione ricorrente deduce 1 la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sulla avvenuta produzione dell'avviso di ricevimento da cui emergeva la tempestività della sua costituzione in giudizio 2 violazione e falsa applicazione degli articoli 53 co. 2, 22 co. 1, 20 co. 2 e 16 co. 5 del D.lgs. n. 546/1992, per avere la C.T.R. erroneamente ancorato la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio alla data di spedizione dell'appello per la notifica 3 violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 22, per avere errato la C.T.R. nel richiedere la prova della ricevuta di spedizione ai fini dell'ammissibilità dell'appello 3. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata. Considerato che 4. il primo motivo è infondato, in quanto, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. ad opera del d.l. 83/12, convertito dalla l. 134/12, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi al minimo costituzionale , nel senso che è denunciabile in cassa ione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viola ione di lege costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali , con la precisazione che tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. S.U. 8053/14 e 9032/14 cfr. Cass. 20112/09 , mentre nel caso di specie la motivazione non risulta affetta dalle patologie enunciate e consente di cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata 5. sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo - che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente - alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, in base ai quali, nel processo tributario 5.1 il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante , che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione conf. ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16 Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15 5.2. non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello , che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante , al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scrittura ione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello , unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente certe a di tempestiva anteriore consegna de/plico all'Ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario c.d prova di resistenza 6. la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale 7. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi sopra fissati, oltre che per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia - sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.