Mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello al momento della costituzione in giudizio

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26799/17, depositata il 13 novembre. Solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza. La vicenda. I Giudici d'Appello hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione del fisco, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione al momento della costituzione in giudizio .Gli Ermellini ,con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso in Cassazione del fisco, prendendo atto che, laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Gli Ermellini hanno precisato che nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell'appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d'ufficio e che il termine per impugnare, scadeva il 14.01.14, mentre, il plico contenente l'appello risulta essere stato ricevuto il 2.12.13 v. avviso di ricevimento della raccomandata inviata con posta ordinaria , pertanto, la prova di resistenza” della tempestività dell'impugnazione, oltre che quella della costituzione in giudizio, risulta superata. Gli Ermellini hanno rinviato la causa al giudice del gravame, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il complessivo merito della controversia. Notificazione del ricorso. Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione - servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione Cass n. 24825/17 . Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza Cass. n. 24951/17 . Un precedente. Le Sezioni Unite del Giudice di legittimità , con la sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, hanno sciolto le attese degli operatori del processo tributario su due dubbi di carattere procedurale, a vario titolo collegati a sanzioni di inammissibilità dell’atto introduttivo o della impugnazione svolta. In particolare, con tale sentenza ha trovato una precisa identità il termine iniziale dal quale decorre il termine di costituzione del ricorrente o dell’appellante e ha trovato, altresì, una soluzione la questione sulla necessità di produrre o meno la ricevuta di spedizione del ricorso o dell’appello, pena l’inammissibilità della domanda. Le Sezioni Unite hanno puntualizzato quanto segue. Dopo un'accurata disamina della normativa. Il ricorrente/appellante deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. Le cause di inammissibilità vanno ridotte al minimo. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante va computato facendo riferimento al giorno di ricezione del plico ad opera del resistente/appellato, e non dal giorno di spedizione. L’organo giudicante è pervenuto a tale conclusione in base a plurime considerazioni. 1. Occorre ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità, chiarezza e prevedibilità e, dunque è necessario far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale. 2. Deve perseguirsi l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l’impiego più largo possibile del servizio postale. In tale ottica deve tenersi poi conto che nel processo civile ordinario l’art. 165 c.p.c. stabilisce che l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, mentre se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Così come l’art. 369 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. 3. Al processo amministrativo e all’’art. 45 del relativo Codice, si stabilisce che Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario Cons. Stato n. 137/17 . 4. Alla giustizia contabile e all’art. 180 del relativo codice, si stabilisce che Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni . 5. Non sembrano plausibili differenze tra le notificazioni postali e quelle effettuate con il ministero dell’ufficiale giudiziario ovvero mediante semplice consegna presso gli uffici dell’ente che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione. 6. La recente disciplina del c.d. reclamo/mediazione art. 17- bis procedura tributaria dispone espressamente che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura comma 2 . Il che lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s’individui uno spatium deliberandi di 90 giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente. Avviso di ricevimento. In merito alla possibilità dell’avviso di ricevimento di surrogare la ricevuta in caso di mancato deposito non è corretto sostenere che la data di spedizione acquisisca natura di atto pubblico solo nella ricevuta e non nell'avviso di ricevimento. La stampigliatura con macchina numeratrice e datatrice dà ai documenti postali la natura di atti pubblici, anche l’avviso di ricevimento, in parte qua, ha natura di atto pubblico. Bisogna considerare l'ipotesi in cui il ricorrente/appellante non abbia depositato la ricevuta di spedizione e la data di spedizione sia apposta a mano o dattiloscritta, a questo punto il valore di atto pubblico non è presente. La data di ricezione del plico, ai fini dell'ammissibilità del ricorso/appello, è necessario sia anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dello stesso. È così che si può affermare la certezza che il ricorso/appello sia stato tempestivo. Il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, garantendo l’identità dei dati relativi a giorno e modi di spedizione tanto sul modulo per l’accettazione della raccomandata quanto sull’avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di Poste Italiane. In epoca più risalente e, comunque, laddove non vi sia, per qualsivoglia ragione, l’inserimento automatico e meccanografico dei dati di spedizione sull’avviso di ricevimento, resta compito tipico dell’agente postale per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale l’annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione, tanto che la giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione. In conclusione, ove sull’avviso di ricevimento manchino in tutto in parte ovvero siano d’incerta paternità i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell’ufficio postale di partenza che attesti l’avvenuta consegna per l’inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione, mentre si deve giungere a conclusione opposta nel il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall’ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l’ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti. Si possono, dunque, trarre le seguenti conclusioni finali - la costituzione da parte dell'appellante è sicuramente tempestiva termine di 30 giorni decorre dalla ricezione delle raccomandate degli appelli - gli avvisi di ricevimento con data manoscritta sono inidonei ad assolvere alla funzione probatoria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 4 ottobre – 13 novembre 2017, n. 26799 Presidente Cirillo – Relatore Solaini Fatto e diritto Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Calabria, in sede di giudizio revocatorio e relativa a una serie di avvisi d'accertamento per Irpef ed altro, riferiti al 2002, 2003, 2004 e 2005, deducendo, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione al momento della costituzione in giudizio con un secondo motivo, l'ufficio deduceva il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 395 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto i giudici d'appello avevano dichiarato l'estinzione del giudizio, anche per l'anno 2005, per il quale non era stata depositata la comunicazione di regolarità della definizione della lite con istanza di estinzione, e i giudici della revocazione avevano ritenuto che l'ufficio avesse presentato le istanze d'estinzione del giudizio delle diverse annate senza specificare l'esclusione per il 2005, pertanto, l'errore materiale era imputabile all'amministrazione finanziaria e non alla CTR in sede di giudizio d'appello. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo è fondato. Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza Cass. sez. un. 13453/17, ord. n. 22246/17 . Inoltre, va ricordato che laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell'appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d'ufficio ex actis Sez. U. n. 6994 del 2010 conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002 , anche ai fini terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ. Cass. n. 3004 del 2004 conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013 v. n. 24743 del 2011 . Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. prova di resistenza vedasi par. 5.13 e par. 6 delle motivazioni . Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la nullità della sentenza , ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall'art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007 . In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d'appello circa l'effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017 . Nel caso di specie, il termine per impugnare, scadeva il 14.1.14, mentre, il plico contenente l'appello risulta essere stato ricevuto il 2.12.13 v. avviso di ricevimento della raccomandata inviata con posta ordinaria , pertanto, la prova di resistenza della tempestività dell'impugnazione, oltre che quella della costituzione in giudizio, risulta superata v. Cass. ord. n. 1943/16 . Il secondo motivo è, altresì, fondato, in quanto erroneamente i giudici d'appello in sede di revocazione hanno ritenuto che fosse l'ufficio tenuto a specificare che la materia del contendere non riguardava l'anno 2005 prescindendo dall'esame puntuale della documentazione e, quindi, l'errore revocatorio, ex art. 395 primo comma n. 4 c.p.c., sarebbe rilevante solo in caso di non imputabilità alla parte che lo invoca, mentre è corretto l'assunto dell'ufficio che esso rileva oggettivamente, per il solo fatto che la decisione si fonda su un documento inesistente. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il complessivo merito della controversia. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.