Nulle le controdeduzioni depositate telematicamente se il ricorso è stato incardinato prima dell’introduzione del PTT

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano applica per la prima volta le disposizioni sulla validità della costituzione telematica in giudizio a mezzo S.I.Gi.T., contenute nel Regolamento del Processo Tributario Telematico d.m. n. 163/13 e nel decreto delle regole tecnico-operative d.m. 4 agosto 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano applica per la prima volta le disposizioni sulla validità della costituzione telematica in giudizio a mezzo S.I.Gi.T., contenute nel Regolamento del Processo Tributario Telematico d.m. n. 163/13 e nel decreto delle regole tecnico-operative d.m. 4 agosto 2015, con una sentenza che disconosce la validità di quest’ultima se il ricorso a cui inerisce si sia incardinato prima del termine fissato per l’introduzione del Processo Tributario Telematico nella Regione di competenza territoriale della Commissione Tributaria adita. Il caso. La fattispecie presente nella controversia trattata vede una società srl a socio unico proporre ricorso avverso l’Agente della riscossione Equitalia, costituendosi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 27 aprile 2016, utilizzando le modalità cartacee all’epoca vigenti, mentre Equitalia si costituiva in giudizio in modalità telematica in data 10 maggio 2017 la società, con memoria del 19 maggio 2017, eccepiva l’irritualità della costituzione in giudizio con strumenti telematici da parte di Equitalia, essendo tale modalità consentita, dalla normativa disciplinante il PTT, unicamente per i ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017. Costituzione in giudizio. I giudici, oltre ad accogliere nel merito il ricorso per le motivazioni portate dalla società, hanno condiviso l’irritualità della costituzione in giudizio con modalità telematica essendo stato il ricorso notificato prima della data di introduzione del Processo Tributario Telematico nella Regione nel cui ambito territoriale ricade la Commissione Tributaria adita, atteso che il Regolamento del PTT ed il d.m. delle regole tecnico-operative citati stabiliscono tassativamente rispettivamente artt. 20 e 16 che le disposizioni degli stessi si applicano per le controversie connesse ai ricorsi notificati a partire da un termine specifico, che per la Regione Lombardia è stato fissato dal d.m. 15 dicembre 2016 nel 15 aprile 2017, a nulla rilevando, invece, tale termine per dare validità al deposito degli altri atti e documenti processuali, anche se la loro produzione risultasse successiva ad esso. La decisione, per quanto attiene alle sole questioni inerenti il Processo Tributario Telematico, va anche oltre, perché in essa viene precisato che la costituzione in giudizio deve anche essere considerata non sottoscritta di fatto da Equitalia non potendosi applicare la validità della firma digitale il fondamento di tale decisione dei giudici di prime cure non è precisato nella sentenza, ma appare discendere dalla medesima motivazione della affermata irritualità ossia, non essendo ammissibile la costituzione della parte in via telematica, per mancato rispetto del termine da cui decorre la possibilità di deposito telematico per il Processo Tributario, non è applicabile neanche l’utilizzo di firma digitale per il documento informatico prodotto, la quale può pienamente svolgere i suoi effetti solo per quelli validamente depositati a mezzo del S.I.Gi.T. in costanza del Processo Tributario Telematico. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Commissione provinciale Tributaria di Milano, sez. VII, decreto 1 giugno 13 luglio 2017, n. 4779 Svolgimento del processo e motivi della decisione La società C. srl a socio unico, in persona del suo amministratore delegato, regolarmente rappresentato e difeso in giudizio ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 546 del 1992, ricorreva in data 27/04/2016 contro l'Agente della riscossione, avverso l'intimazione di cui sopra, nella quale veniva contestato il mancato pagamento dell'importo complessivo di 162.283,74 richiesto in tre cartelle esattoriali, di cui due e precisamente, la N. omissis e la n. N. omissis , asseritamente notificate dall'Agente rispettivamente il 5 gennaio 2007 ed in data 17 febbraio 2007, ma in realtà mai notificate alla ricorrente che ne sarebbe venuta a conoscenza solamente all'atto della ricezione via pec dell'intimazione citata. Contestava la mancata ricezionenotifica delle cartelle sopra riportate, eccependone inesistenza e comunque nullità derivata dell'intimazione di pagamento dei relativi debiti per 30.178,06 ed 4.719,96, limitatamente alle due sole cartelle impugnate ex art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 546 del 1992, mai notificate. Avuta conferma dagli estratti di ruolo esibiti in sede di accesso, della natura tributaria della pretesa da parte dell'ufficio Entrate di Milano I, deduce che l'indirizzo della ricorrente cui sarebbero state notificate le cartelle veniva indicato in Borgo degli Albizi 12 -5022 Firenze che all'epoca non coincideva nè coincide con il domicilio fiscale, nè con la sede legale della società che dall'ottobre 2006, era in F., Viale omissis . Il vizio a base dalla mancata ricezione, in assenza di relata di notifica allegata o desumibile dalla intimazione di pagamento, costituiva motivo di impugnativa delle cartelle presupposte, di cui eccepiva la nullità per decadenza, in capo alla controparte, del potere di riscossione delle somme iscritte per inosservanza del termine di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973. Equitalia si costituiva in giudizio telematicamente in data 10/05/2017, con controdeduzioni e deposito di documenti, con richiesta di rigetto del ricorso, opponendo l'irrilevanza del mutamento del domicilio all'Agente della riscossione, non risultando peraltro alcuna variazione comunicata dalla contribuente. La società depositava memoria successiva del 19/05/2017, eccependo l'irrituale costituzione in giudizio con strumenti telematici di Equitalia, considerato che ai sensi del D.Dirett. MEF del 15 dicembre 2016 l'entrata in vigore delle norme applicative sul processo tributario telematico per la Lombardia è stata prevista per gi atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017 e cioè incardinati successivamente a tale data. Di conseguenza, non solo le controdeduzioni non possono essere considerate ammissibili per mancata sottoscrizione dell'atto da parte del difensore di Equitalia, in difetto dell'applicabilità sulla firma elettronica qualificata o firma digitale , ma parte resistente sarebbe decaduta dal poter di indicare le prove e di sollevare eccezioni per costituzione tardiva ed in via sostanziale, per lesione del diritto di difesa avendo impedito alla ricorrente di depositare entro 1 termine previsto dalla'art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992 scadente l'11 maggio prova contraria documentale su quanto argomentato dall'Agente della riscossione All'udienza di trattazione le parti insistono sulle rispettive opposte conclusioni La Commissione, esaminato il fascicolo e i documenti allegati ritiene fondato il ricorso. Rileva l'irrituale costituzione in giudizio di Equitalia, con. modalità telematica, anche per gli effetti sul deposito degli atti e documenti prodotti ai sensi dell'art. 16-bis D.Lgs. n. 546 del 1992, nonostante che il D.Dirett. Finanze del 15 dicembre 2016, in attuazione al Regolamento disciplinante l'uso di strumenti informatici e telematici del PT D.M. n. 163 del 2013 abbia fissato il rispetto delle regole tecniche per i processi tributari della Regione Lombardia, per gli atti processuali relativi ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal 15/04/2017. Nel presente caso, la procedura utilizzata ha comportato la costituzione in giudizio non sottoscritta di fatto da Equitalia, non potendosi applicare la firma digitale e tra l'altro con deposito di documenti acquisiti agli atti tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 32 co. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 dei venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, con l'effetto di renderli irrilevanti al fine di decidere, per decadenza della parte alla produzione. Anche se è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità Cass. 18962/05- Cass. 2925/10 che la costituzione in giudizio, tardiva o irrituale della parte resistente non ne comporta l'inammissibilità, ma la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendole riconoscersi il diritto di difendersi così come previsto dall'art. 24 Cost.ituzione, in questo caso esso non può essere esteso alla possibilità della parte resistente di far salvi anche gli atti e le prove di cui intende avvalersi per inefficacia sostanziale degli applicativi in via telematica delle procedure, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di cui all'art. 32 è da considerarsi perentorio anche in assenza di espressa previsione legislativa per lo scopo che persegue e per la funzione che adempie rispetto al principio di difesa e a quello di contraddittorio. Sulla eccezione della mancata notifica delle due cartelle presupposte all'atto di intimazione, la ricorrente ha dato prova che il 15 /01/2007 e il 16/02/2007, giorni delle presunte notifiche, che Equitalia ritiene eseguite all'indirizzo, in realtà la società aveva sede in viale omissis , in F. che tale indirizzo corrispondeva al domicilio fiscale comunicato all'Amministrazione finanziaria con la dichiarazione dei redditi ed IVA dell'anno di imposta 2005 trasmesse telematicamente nell'ottobre 2006 e validità a tutti gli effetti. Secondo l'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, che rinvia all'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, infatti le notifiche, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, va fatto al domicilio fiscale del destinatario art. 60, co. 1, lett c domicilio fiscale che per i soggetti diversi dalla persone fisiche, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. n. 600 del 1973, coincide con il Comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza la sede amministrativa. Le variazioni o modificazioni dell'indirizzo, di cui all' art. 60 comma 3 D.P.R. n. 600 del 1973 allora vigente stabiliscono che per le persone giuridiche esse, se non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno valenza ai fini delle notificazioni dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell art. 36 ed in caso di omessa comunicazione, che la notificazione è validamente eseguita nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione. È provato in atti che la società aveva cambiato la sua sede legale e quindi il proprio domicilio fiscale da Borgo degli A. 12 a viale G. I. che aveva puntualmente indicato alla Amministrazione finanziaria, il nuovo indirizzo della sede legale nella dichiarazione dei redditi trasmessa nell' ottobre 2006 che pertanto le notifiche delle cartelle di pagamento, riprodotte negli estratti di ruolo come avvenute nel gennaio e febbraio 2007, non sono mai state eseguite al domicilio fiscale della società, quindi inesistenti e affette da nullità assoluta, con l'effetto che non potendo essere ricondotte, sotto diversi profili, al modello legale di cui agli art. 137 e ss c.p.c. e 60 D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione risulta decaduta dalla possibilità di esercitare il potere di chiedere la pretesa tributaria contenuta in cartelle mai notificate e presupposte all'intimazione impugnata. P.Q.M. La Commissione, in accoglimento della domanda di ricorso, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n. omissis e alla cartella n. omissis , confermando nel resto. Condanna Equitalia Nord al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida in 3000,00, oltre accessori di legge e c.u.t.