IRPEF, l’ex coniuge deve dimostrare la finalità delle somme ricevute dal marito

La Cassazione, con sentenza n. 23805/2017, accoglie il ricorso del Fisco è l’ex moglie che deve dimostrare che le somme percepite dall’onerato servono per lei oppure per i figli.

Che succede se l’ex coniuge non indica nella dichiarazione dei redditi le somme percepite con l’assegno dell’ex marito? L’accertamento delle Entrate è legittimo. Lo conferma la Cassazione, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2017, n. 23805, con la quale la Sezione Tributaria Civile di Piazza Cavour ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La vicenda. In breve, il Fisco impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, favorevole alla parte contribuente secondo il Giudice del merito, mancava la prova certa che gli importi ricevuti dal datore dell’obbligato corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli. Eppure, secondo la Cassazione, il Giudice di appello errava nell’addossare l’onere probatorio sull’Agenzia delle Entrate è infatti l’ex moglie, ricorrente, che doveva dimostrare la finalità delle somme erogate, in questo caso per il mantenimento dei figli. Il mantenimento. La CTR si legge nell’ordinanza recentemente depositata prima riconosce che la contribuente aveva ricevuto delle somme dal datore di lavoro dell’ex coniuge, a titolo di arretrati, e poi contraddittoriamente afferma che non vi era la prova che corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli . In breve era onere della contribuente provare la diversa imputazione delle stesse per il mantenimento dei figli, piuttosto che per il proprio e non dell’Amministrazione, alla quale nessun difetto probatorio può essere imputato. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 17 luglio 11 ottobre 2017, n. 23805 Presidente Tricomi Relatore Iannello Rilevato Che L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in epigrafe indicata, pronunciata in controversia proposta da S.M. avverso gli avvisi di accertamento con i quali le era stata contestata l'omessa dichiarazione delle somme percepite dall'ex coniuge a titolo di mantenimento ai fini IRPEF per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Secondo il giudice l'appello, così confermando la prima decisione sfavorevole all'Amministrazione, mancava la prova certa che gli importi ricevuti dalla contribuente a cura della Università - a titolo di arretrati delle somme che doveva percepire mensilmente in base all'accordo del 1995 - corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli di poi, concludeva In effetti da quanto esposto emerge chiaramente che tutte le somme riscosse per gli anni in contestazione ed ottenute in modo coercitivo, sono importi relativi a quote di assegni di mantenimento arretrati e dovuti esclusivamente per i figli . La contribuente replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1. Considerato Che 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova. Osserva la ricorrente che l'affermazione della CTR secondo la quale manca la prova certa che gli importi ricevuti dalla Università a titolo di arretrati delle somme che doveva percepire mensilmente in base all'accordo del 1995 corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli è da ritenersi errata, giacchè in corso di giudizio era stato provato che l'ex coniuge corrispondeva l'assegno di mantenimento per moglie e figli mediante erogazione diretta del suo datore di lavoro, a seguito di procedure di riscossione coattiva poste in essere dalla contribuente, che quanto percepito era stato imputato alla moglie nella misura del 50% e che l'onere di provare che l'erogazione era riferibile solo ai figli era a carico della parte privata che non vi aveva ottemperato. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione - travisamento dei fatti e delle prove erronea valutazione delle risultanze istruttorie. 2.1. L'esame dei due motivi può essere congiunto per connessione. Gli stessi vanno accolti perchè fondati. 2.2. La CTR, invero, prima riconosce che la contribuente aveva ricevuto delle somme dall'Università, datore di lavoro dell'ex coniuge, a titolo di arretrati, e poi contraddittoriamente afferma che non vi era la prova che corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli quindi in un passo successivo, ulteriormente contraddicendosi, statuisce In effetti da quanto esposto emerge chiaramente che tutte le somme riscosse per gli anni in contestazione ed ottenute in modo coercitivo, sono importi relativi a quote di assegni di mantenimento arretrati e dovuti esclusivamente per i figli . 2.3. Orbene si deve rilevare che le affermazioni della CTR in ordine all'onere della prova non sono condivisibili, atteso che - essendo indiscussa la percezione delle somme - era onere della contribuente provare la diversa imputazione delle stesse per il mantenimento dei figli, piuttosto che per il proprio , e non dell'Amministrazione, alla quale nessun difetto probatorio può essere imputato. 2.4. In punto di fatto va rilevato che la decisione si palesa contraddittoria ed insufficientemente motivata, giacchè il giudice di appello in un primo momento assume che non vi era prova che le somme percepite fossero ascrivibili al mantenimento della moglie e dei figli, attribuendo erroneamente l'onere della prova all'Amministrazione, poi, contraddittoriamente, afferma che era certo che le somme percepite erano dovute esclusivamente per i figli tutto ciò senza illustrare da quali specifici elementi abbia tratto questa convinzione e l'iter logico/giuridico seguito, esprimendosi in modo apodittico, nonostante i molteplici elementi forniti dall'Amministrazione a sostegno del suo accertamento, anche coincidenti con quelli della parte privata ed indicati in ricorso per autosufficienza, ai quali il giudicante non fa quasi cenno e dei quali non illustra le ragioni della irrilevanza implicitamente ritenuta. 3. La statuizione merita di essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. - Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.