Studio legale in casa, non sfugge alla TARSU

In tema di TARSU l’art. 62, comma 4, d.lgs. numero 507/93 dispone che nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attiva ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata .

Così hanno deciso gli Ermellini con l’ordinanza numero 21234/17, depositata il 13 settembre. Il caso. Il ricorso il Cassazione è proposto da una contribuente che ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Bari per la T.I.A. relativa agli anni dal 2001 al 2005 con riferimento all’unità abitativa ivi situata, per non aver assolto all’obbligo di pagamento del tributo. La ricorrente lamentava l’illegittima equiparazione ai fini della determinazione della TARSU dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali. Attività professionale di avvocato. Nel caso in esame la Cassazione rileva che in merito al presupposto TARSU l’art. 62, comma 4, d.lgs. numero 507/93 dispone che nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attiva ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata . Per cui la norma concede ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività. Nel caso di specie, il regolamento comunale del comune di Bari in tema di tarsi, ricomprende l’attività professionale svolta dalla ricorrente all’interno della categoria relativa agli uffici professionali, commerciali, industriali e simili. Per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 26 maggio – 13 settembre 2017, n. 21234 Presidente Di Tasi – Relatore Nocera Fatti di causa 1.- Con sentenza n. 115/1/2011, depositata il 24 dicembre 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia hinc CTR , pronunciando sull’appello proposto dalla odierna ricorrente nei confronti del comune di Bari avverso la sentenza n. 37/5/2009 della Commissione tributaria provinciale di Bari hinc CTP , lo respingeva, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato parzialmente il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, dichiarando per le sole annualità di imposta 2004 e 2005 la cessazione della materia del contendere, e compensava le spese del giudizio tra le parti. La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Bari per la T.I.A. relativa agli anni dal 2001 al 2005 con riferimento all’unità abitativa sita in OMISSIS , non avendo la contribuente assolto all’obbligo di versamento del tributo. Nel ricorso introduttivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 4, 68, 69 comma 1, 70, 71, 75 e 76 del d.lgs. n 507 del 1993 art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 artt. 3, 23 e 117 Cost., eccependo 1. la decadenza del potere di accertamento con riferimento all’accertamento dell’omesso versamento T.I.A. per l’anno 2001 2. la inesistenza nel regolamento comunale di Bari in tema di T.I.A. di una specifica tariffa per i locali ove sono svolte attività professionali e la non equiparabilità delle stesse alle attività commerciali 3. l’ingiustificata liquidazione per intero dell’imposta, applicata per la superficie massima dell’immobile, senza tener debito conto dell’avvenuto versamento della T.I.A. per la destinazione ad uso abitativo, con duplicazione indebita dell’imposta. La CTR confermava la decisione della CTP di rigetto del ricorso, ritenendo corretta l’applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 507 del 1993 e non fondato l’appello sia con riferimento alla eccepita decadenza per l’anno 2001, stante la sottoscrizione da parte della ricorrente, in data 11 luglio 2003, del bollettino informativo della violazione, accertata dai Vigili accertatori, atto seguito dall’invio di lettera di invito del 23 novembre 2004, della lettera di invito, sia in relazione al presupposto di imposta, osservando che nel caso di specie, accertata l’omessa denuncia dell’occupazione dell’immobile a fini di attività professionale forense e che il tributo TARSU non può essere unico per tutte le unità immobiliari occupate, ma deve tener conto del tipo di attività esercitata, essendo riconosciuto all’ente locale il potere-dovere di regolamentare il tributo distinguendo per categorie di aree e locali ex art. 68 del d. lgs. n. 507 del 1993. 2.- Avverso la sentenza di appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. 3.- Il Comune di Bari resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 4, 68, 69 comma 1, 70, 71, 75 e 76 del d.lgs. n 507 del 1993 art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 artt. 3, 23 e 117 Cost., rilevando l’illegittima equiparazione, ai fini di determinazione della TARSU dello svolgimento dell’attività professionale di avvocato alle attività commerciali. Occorre rilevare che, in ordine al presupposto TARSU, l’art. 62, comma 4, del d. lgs. n. 507 del 1993 dispone che nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata . La norma concede, dunque, ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l’applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l’immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività. Nella specie, il regolamento comunale di Bari in tema di TARSU ricomprende l’attività professionale svolta dalla parte ricorrente all’interno della Categoria 3 , relativa a Uffici professionali, commerciali, industriali e simili . 2. Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. 3. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità al controricorrente, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.