Non dire bollo finché non ce l’hai nel sacco, prescrizione in 3 anni

La Cassazione ha dipanato ogni dubbio in merito all’applicabilità del termine breve di prescrizione eventualmente previsto in vece di quello ordinario decennale.

Così ha affermato la Suprema Corte con ordinanza n. 20425/17 pubblicata il 25 agosto scorso. Il caso. La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in materia di termini di prescrizione della tassa automobilistica relativa all’anno 2001, in seguito ad un sentenza della CTR del Lazio che, accogliendo il ricorso di una contribuente, aveva reso soccombente l’Amministrazione finanziaria. Equitalia Sud SPA, proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione delle norme contenute negli artt. 2946 e 2953 c.c L’unico motivo di ricorso, infatti, era incentrato sull’esclusione, da parte della sentenza impugnata, del fatto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento abbia comportato l’applicabilità del termine ordinario, e quindi decennale, di prescrizione. Il principio. Il Supremo Giudice, però, considerando il ricorso infondato, ha motivato la sua decisione riportando quanto lo stesso Giudice aveva statuito il 17 novembre 2016 con la sentenza n. 23397 il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo . Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 19 aprile – 25 agosto 2017, n. 20425 Presidente Schirò – Relatore Napolitano Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell’art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016 dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue La CTR del Lazio, con sentenza n. 4136/01/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dalla sig.ra R.A. , che si doleva della pronuncia a sé sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per tassa automobilistica relativa all’anno 2001. Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’intimata non ha svolto difese. Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l’avviso d’intimazione impugnato, avesse comportato l’applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione. Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte Cass. 17 novembre 2016, n. 23397 , hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo , di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.