Plusvalenza da cessione di terreni edificabili: l’accertamento induttivo non si fonda solo sul valore condonato ai fini INVIM

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, esclude che l’Agenzia delle Entrate possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo .

Così la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 19227/17 depositata il 2 agosto 2017. Il caso. L’Amministrazione finanziaria rettifica le imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2000, determinando la plusvalenza tassabile in relazione al maggior valore della cessione di terreni edificabili evinto dalla lite sull’INVIM definita in via agevolata ex art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289. Il contribuente impugna l’atto impositivo. Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale annulla l’avviso di accertamento. Nella sentenza in questione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e enuncia il seguente principio di diritto In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella norma all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva valore rispetto a quella prevista per l’IRPEF corrispettivo . La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva. La Suprema Corte fonda la propria decisione sull’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 in forza di tale disposizione gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R e gli artt. 5, 5- bis , 6 e 7, d.lgs. n. 446/1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro [] ovvero delle imposte ipotecaria e catastale [] . Secondo la giurisprudenza di legittimità Cass., sez. VI civ. – T, 6 giugno 2016 ord. , n. 11543, in CED Cass., Rv. 640048 Cass., sez. trib., 17 maggio 2017, n. 12265, ibidem, Rv. 644134 il citato comma 3, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva ed esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Nella ordinanza in rassegna la Sezione Tributaria precisa che questo principio di diritto opera anche qualora la presunzione sia fondata sul valore accertato ai fini dell’INVIM, giacché anche questo tributo assume il valore dell’immobile come propria base imponibile. A ciò il Collegio aggiunge che il riferimento legislativo all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali non costituisce un numero chiuso, ma assolve ad una funzione essenzialmente esemplificativa, volta a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva valore rispetto a quella prevista per l’IRPEF corrispettivo . Il Giudice di legittimità risolve la fattispecie sub iudice alla luce dell’art. 82 ora 68 T.U.I.R, nel testo vigente ratione temporis in base a tale disciplina le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il condono delle liti pendenti non fissa il valore della plusvalenza. Il Collegio esclude che la soluzione esegetica sopra descritta possa essere sconfessata in seguito alla definizione della lite in materia di INVIM. Per corroborare tale posizione la Suprema Corte richiama i principi di diritto già enunciati in materia di cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito di intervenuta definizione di altra lite secondo tale indirizzo, in tal caso non consegue alcun accertamento di giudicato sulla res litigiosa , trattandosi di un’assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c Da ciò deriva l’insussistenza di alcun vincolo derivante dal valore di plusvalenza fissato dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento oggetto di condono Cass., sez. trib., 5 aprile 2013, n. 8376, in CED Cass., Rv. 626111 Cass., sez. trib., 5 aprile 2017 ord. , n. 8782, ibidem, Rv. 643620 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 6 luglio – 2 agosto 2017, numero 19227 Presidente Cappabianca – Relatore Tricomi Ritenuto che 1. In relazione alla cessione di terreno edificabile sita in Voghera da parte di Ma. Anumero Mo., l'Agenzia delle entrate impugna per cassazione con un motivo la decisione della CTR della Liguria che ha confermato la prima decisione, che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti ai fini IRPEF per l'anno 2000, avviso che aveva determinato la plusvalenza tassabile con riguardo al valore evinto dalla lite sull'INVIM definita in via agevolata dal contribuente ai sensi dell'articolo 16 della legge numero 289/2002. 2. Il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex articolo 378 cod. proc. civ. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che 1.1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione dell'articolo 41 bis del D.P.R. numero 600/1973, in combinato disposto con l'articolo 67 ex articolo 81 , comma 1, lett. b del D.P.R. n,917/1986, all'articolo 16 della legge numero 289/2002 ed agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. . 1.2. Sostiene la ricorrente che l'Ufficio che abbia proceduto alla rettifica del valore di una cessione di terreno ai fini INVIM, può basarsi su tale valore anche ai fini IRPEF, ed invoca l'applicazione della giurisprudenza di legittimità elaborata in casi analoghi con riferimento all'accertamento di valore effettuato in sede di imposta di registro, fatta salva la possibilità per il contribuente di provare in concreto anche mediante l'utilizzo di elementi indiziari, di avere venduto ad un prezzo inferiore. 1.3. Considera altresì la ricorrente che, nei caso di specie, il contribuente aveva definito la lite concernente l'accertamento della maggiore INVIM ai sensi dell'articolo 16 della legge numero 289/2002, così riconoscendo che il valore della cessione dei terreni edificabili era maggiore di quello dichiarato. 2.1. Il motivo è infondato e va respinto. 2.2. Quanto al primo profilo, va osservato che la giurisprudenza invocata in applicazione analogica è stata superata, a seguito della novella introdotta dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. numero 147/2015, che recita 3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 347. . 2.3. Questa Corte, infatti, ha di recente, affermato che In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. numero 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Cass. nnumero 12265/2017, 11543/2016 . 2.4. Tale condiviso principio soccorre anche nel caso in cui, come il presente, la presunzione sia stata fondata sul valore accertato ai fini dell'INVIM, atteso che anche questa imposta, come osservato dalla stessa ricorrente, ha come base imponibile il valore dell'immobile. Invero, alla luce della norma interpretativa prima ricordata non residua alcuno spazio per presumere ai fini fiscali l'esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore, e ciò indipendentemente dalla tipologia di imposta in relazione alla quale sia stato in concreto accertato, di guisa che il riferimento all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali non integra un catalogo inderogabile di imposte, ma assolve ad una funzione essenzialmente esemplificativa, volta a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva valore rispetto a quella prevista per l'IRPEF corrispettivo . 2.5. Ne consegue che nella controversia in esame nella quale la parte ricorrente non ha postulato di avere allegato specifiche prove dell'esistenza della sottostima che ha presunto di accertare trova applicazione il disposto dell'articolo 82 del T.U.I.R. vigente ratione temporis, oggi articolo 62 che prevede, al comma 1, in relazione al precedente articolo 81, comma 1, lett. b del T.U.I.R. all'epoca vigente, oggi articolo 61, comma 1, lett. b che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 2.6. Tale conclusione non può essere revocata in dubbio nemmeno della intervenuta definizione agevolata della lite sull'INVIM ex articolo 16 della legge numero 289/2002, posto che questa è mera assoluzione dal processo, priva di effetti di giudicato sostanziale e quindi inidonea a vincolare la determinazione della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF Cass. nnumero 8782/2017, 8376/2013 . 2.7. Va quindi affermato il seguente principio di diritto In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. numero 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ben ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva valore rispetto a quella prevista per l'IRPEF corrispettivo . 3.1. In conclusione il ricorso va rigettato. 3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna la ricorrente Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro.1.200,00 = , oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.