Omesso avviso di trattazione, sentenza nulla

L’omessa comunicazione alla parte dell’udienza di discussione è causa di nullità del giudizio e della decisione.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 16200/2017 della Cassazione da cui emerge che la mancata comunicazione di cui trattasi è causa di nullità per violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione e del principio del contraddittorio. A norma dell’art. 30 del d.lgs. n. 546/1992, scaduto il termine per la costituzione della parti, il Presidente di Commissione o di Sezione fissa la data di trattazione della controversia. L’avviso di trattazione, disciplinato dal successivo art. 31, è importante al fine di portare conoscenza delle parti il giorno in cui la Commissione discuterà a decidere la causa, nonché i termini di decadenza per depositare documenti, memorie, eventuali repliche. Il secondo comma prevede che uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio. Il caso. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed IVA in primo grado il ricorso è stato accolto mentre la CTR ha riformato tale decisione per cui il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la nullità di tale decisione per non essere stata comunicata dalla segreteria della Commissione. La Corte ha accolto il ricorso affermando che, in tema di contenzioso tributario, l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di trattazione dell’udienza è causa di nullità del giudizio e della decisione. La comunicazione della data di udienza ex art. 31 d.lgs. n. 546/92, applicabile anche ai giudizi di appello, garantisce il diritto di difesa e del principio del contraddittorio con la conseguenza che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della sentenza comunque pronunciata. Per prassi amministrativa il mancato rispetto del termine per l'invio dell'avviso di trattazione della causa previsto dell'art. 3. Il d.lgs. n. 546/1992 - applicabile in relazione al richiamo operato quanto ai giudizi di appello, dall'art. 61 d.lgs. n. 546/92 - determina la nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti conseguenziali, salva l'acquiescenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l'eccezione, ovvero che comparendo nella pubblica udienza non eccepisca nulla. Pertanto, la comunicazione della data di udienza, ex art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria Cass. n. 1786/2016 . Garanzia del diritto alla difesa. La comunicazione della data dell’udienza ai sensi dell’art. 61, legge n. 546/1992 adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 Costituzione l’effetto conseguenziale risulta essere, quindi, il diritto alla difesa” violato e nullità della decisione”. Non vi è dubbio perciò che la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 546/1992, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione Cass. n. 11487/2013 . Sulla base di quanto sopra la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della competente Commissione.

Corte di Cassazione, sez. VI - T, ordinanza 7 – 28 giugno 2017, n. 16200 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida Fatti di causa M. O. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 1336/04/2014, depositata in data 2/12/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un diniego di condono ai sensi dell'articolo 39 comma 12 d.l. 98/2011 in relazione ad una lite avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed IVA dovute in relazione all'anno d'imposta 2003 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. A seguito di deposito di proposta ex art,380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione degli articolo 31 d.lgs. 546/1992 e dell'articolo 24 Cost., deducendo la nullità della decisione impugnata per non essere state comunicate dalla segreteria della C.T.R. ad esso contribuente, costituitosi in appello, la data di trattazione della causa, alla cui udienza lo stesso non ha partecipato. 2. La censura è fondata. Questa Corte da tempo Cass. 11014/2003 ha affermato che in tema di contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e dello decisione della Commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio cfr. Cass. 23607/2012 Cass. 11487/2013 . Il principio è stato anche di recente Cass.1786/2016 ribadito nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'articolo 61 dei medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorie , sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determin la nullità della decisione comunque pronunciata . Nella specie, è documentata la mancata comunicazione dell6-1 data dell'udienza di trattazione al contribuente appellato come da attestazione rilasciata dalla segreteria della C.T,R., in atti ed il medesimo non risulta avere partecipato all’udienza con conseguente mancata sanatoria del vizio . 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ric.orsc,. va cassata la sentenza impugnata con rinvio alta C.T.R. dell'Abruzzo, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla C.T.R. dell'Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.