Beneficio prima casa? Sì, ma attenzione alla residenza

La Cassazione accoglie li ricorso dell’Agenzia delle Entrate, in tema di notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza del beneficio prima casa.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16163/17, depositata il 28 giugno. Il caso. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che accoglieva il ricorso di una contribuente avverso la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per decadenza del beneficio prima casa. L’Agenzia lamentava la violazione dell’art. 1, nota II bis, tariffa I, d.p.r. 131/1986, per avere il Giudice d’Appello escluso la decadenza basandosi sul fatto che la contribuente avesse effettivamente vissuto nell’immobile ad acquisto agevolato, anche senza trasferivi di fatto la residenza entro l’anno. Il beneficio prima casa. La Corte rileva che, nel caso di specie, si debba applicare la consolidata giurisprudenza, secondo la quale per una ratio di certezza giuridica ai fini dell’accertamento debba rilevare la residenza anagrafica della contribuente e non certamente quella di fatto. Secondo la Cassazione, infatti, il beneficiario dell’acquisto agevolato dovrà, quanto meno, aver avanzato richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di acquisto. Nel caso in esame, è da escludersi anche la sussistenza di tale circostanza, avendo affermato la stessa contribuente di essersene dimenticata . Per questi motivi la Corte, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e decide nel merito la causa, rigettando l’impugnazione dell’avviso.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 15 maggio – 28 giugno 2017, n. 16163 Presidente Chindemi – Relatore Carbone In relazione ad avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato a Ga. Mu. per decadenza dal beneficio prima casa atto di acquisto del 4 maggio 2000, registrato il 23 maggio 2000 , l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso. - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 1, nota II bis, tariffa I, D.P.R. 131/1986, per aver il giudice d'appello escluso la decadenza in quanto la contribuente aveva di fatto vissuto nell'immobile ad acquisto agevolato pur senza avervi trasferito la residenza anagrafica entro l'anno. - Il primo motivo è fondato un'ovvia ratio di certezza giuridica postula che qui rilevi la residenza anagrafica, non il dato fattuale Cass. 22 febbraio 2008, n. 4628, Rv. 602052 quantomeno, il beneficiario deve aver avanzato tempestiva richiesta di trasferimento della residenza nel Comune di acquisto Cass. 19 dicembre 2002, n. 18077, Rv. 559305 Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528, Rv. 600989 Cass. 8 gennaio 2015, n. 110, Rv. 633995 nella specie, la contribuente ammette di aver dimenticato di chiedere il trasferimento di residenza dal Comune di origine Cagliari a quello di acquisto Quartu S. Elena , sicché il recupero del beneficio era legittimo e doveroso. - Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione, per aver il giudice d'appello individuato la residenza di fatto della Mu. nel Comune di acquisto sulla base delle utenze di servizio. - Il secondo motivo è assorbito, perché logicamente successivo a quello già accolto. - Non occorrendo indagini di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell'impugnazione dell'avviso le spese dei giudizi di merito sono compensate in ragione dell'esito alterno, quelle del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza. P. Q. M. Accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e - decidendo nel merito - rigetta l'impugnazione dell'avviso di liquidazione compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna Ga. Mu. a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.