L’accertamento basato su indagini di mercato online è illegittimo

L’avviso di accertamento per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata a seguito del trasferimento della licenza taxi è illegittimo se si basa su valori determinati su indagini di mercato o autorevoli quotidiani economici.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8770/17, depositata il 5 aprile, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’accertamento induttivo emesso nei confronti di un contribuente per l’omessa indicazione della plusvalenza conseguita per la cessione della licenza taxi è illegittimo in quanto basato su indagini di mercato che non consentono al contribuente di difendersi in modo adeguato. Il contenzioso. La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento induttivo del reddito imputabile a seguito dell’avvenuta cessione di una licenza taxi che era stata considerata dall'amministrazione finanziaria come cessione d'azienda. Il contribuente negava tale assunto egli sosteneva di aver lavorato come socio di una cooperativa e che nel caso di specie vi era stato solo un cambio di intestazione della licenza operata dal Comune, mentre oggetto di compravendita era stata solo l'autovettura adibita a taxi. Nei due gradi di giudizio di merito il contribuente aveva avuto ragione. L’Agenzia delle Entrate si è dunque appellata in ultima istanza alla Corte di Cassazione. L’accertamento induttivo. Fermo restando che la finalità dell’accertamento è quella di rettificare il reddito complessivo del contribuente, tale operazione viene svolta con modalità diverse che tengono conto della tipologia di contribuenti e delle metodologie adottate per determinare il reddito o il volume d’affari. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, vengono utilizzati diversi metodi per la determinazione della base imponibile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Brevemente si ricordano a metodo analitico o contabile, previsto dalle lett. a , b , e c , comma 1, art. 39, d.P.R. n. 600/1973 e comma 1, art. 54, d.P.R. n. 633/1972 tale accertamento si basa esclusivamente sulla contabilità ufficiale del contribuente, ovvero su errori sostanziali nell’applicazione delle disposizioni tributarie b metodo analitico-induttivo, previsto dal comma 1, lett. d , art. 39, d.P.R. n. 600/1973 e dal comma 2, art. 54, d.P.R. n. 633/1972, in presenza di determinate condizioni come l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione sulla base di documenti o notizie raccolte dall’Amministrazione finanziaria c metodo induttivo, previsto nel comma 2, lett. a , c , d , e d bis , artt. 39 e 41 d.P.R. n. 600/1973, nonché ai commi 1 e 1 art. 55, d.P.R. n. 633/1972, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA presentazione di dichiarazione dei redditi nulla omessa dichiarazione del reddito d’impresa omessa tenuta, sottrazione all’ispezione di una o più delle scritture contabili obbligatorie, risultante dal verbale di ispezione mancata emissione di fatture per una parte rilevante delle operazioni risultate dal verbale di ispezione, ovvero di omessa conservazione, rifiuto di esibizione o sottrazione all’ispezione, in tutto o in parte rilevante, delle fatture emesse, risultanti dal verbale di ispezione omissioni, false o inesatte indicazioni, ovvero irregolarità formali gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica omessa risposta agli inviti dei verificatori, ai sensi degli artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 o 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Si evidenzia che, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ai fini della ricostruzione della base imponibile, l’ordinamento tributario tende a privilegiare la valenza probatoria delle scritture contabili obbligatorie tenute regolarmente. Ai fini dell’IVA, ai sensi dell’art. 54, d.P.R. n. 633/1972, l’infedeltà della dichiarazione, se non emerge direttamente dal suo contenuto o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni dell’IVA e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti. L’analisi della Cassazione. L’Agenzia delle Entrate denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il giudice di merito, pur dando rilievo alla circostanza che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, ha poi affermato l'insufficienza del solo elemento indiziante rappresentato dalla cessione della licenza, senza l'indicazione di ulteriori elementi, e la genericità con la quale l'accertamento attribuisce alla cessione della licenza il valore di € 150.000,00 sulla base delle indagini effettuate attraverso siti internet specializzati omettendo di fornire qualsiasi altra idonea indicazione tale da consentire al contribuente di contro dedurre . La Cassazione considera illegittimo l’accertamento per violazione dell’obbligo di motivazione. In particolare, sulla base del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una fattispecie similare, è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economico, senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa . In conclusione. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando, inoltre, che poiché la parte intimata non si costituita nel contenzioso non c’è ragione per provvedere sulle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 28 marzo – 5 aprile 2017, n. 8770 Presidente Chindemi – Relatore Botta Fatto e diritto 1. Ritenuto che la controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento induttivo, per omessa presentazione della dichiarazione, del reddito imputabile all'avvenuta cessione di una licenza taxi - considerata dall'Ufficio come cessione d'azienda e negata dal contribuente che sosteneva di aver lavorato come socio di una cooperativa e che nel caso di specie vi era stato solo un cambio di intestazione della licenza operata dal Comune, mentre oggetto di compravendita era stata solo l'autovettura adibita a taxi - controversia conclusasi positivamente per il contribuente nei gradi di merito 2. Ritenuto che il contribuente non si è costituito 3. Lette le conclusioni scritte depositate il 6 marzo 2017 dal Sostituto Procuratore Generale S.R. con le quali si chiede il rigetto del ricorso 4. Considerato che i motivi di ricorso, da valutare congiuntamente per ragioni di connessione logica, denunciano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che il giudice di merito, pur dando rilievo alla circostanza che nel caso il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, ha poi affermato l'insufficienza del solo elemento indiziante rappresentato dalla cessione della licenza, senza l'indicazione di ulteriori elementi, e la genericità con la quale l'accertamento attribuisce alla cessione della licenza il valore di Euro 150.000,00 sulla base delle indagini effettuate attraverso siti internet specializzati omettendo di fornire qualsiasi altra idonea indicazione tale da consentire al contribuente di contro dedurre 5. Considerato che le censure sono fondate, in particolare con riferimento all'ultimo profilo ora evidenziato, sulla base del principio affermato da questa Corte in una fattispecie similare è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonchè ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici , senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale Cass. n. 25946 del 2015 6. Considerato che il ricorso deve essere, quindi, rigettato e che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non si debba provvedere sulle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso.