Irreperibilità relativa del destinatario: sussiste l’obbligo di raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa” del destinatario, ai fini del suo perfezionamento, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti.

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 relativa all'art. 26, comma 3 ora quarto , d.P.R. n. 602/1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la Casa Comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi 10 giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 31 marzo 2017 n. 8433. Il caso. Il giudice del gravame, in riforma della decisione della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, annullando la cartella di pagamento per nullità della notifica attesa la mancata comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata del messo dell'avvenuta notifica dell'atto. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno disatteso le doglianze in Cassazione del Fisco per difetto di autosufficienza poiché il ricorrente ha omesso di trascrivere la relata di notifica della cartella impugnata, sulla quale si fonda l'intera contestazione, ossia se nella specie ricorressero le condizioni per ritenere, come da esso sostenuto, che l'irreperibilità del contribuente fosse assoluta e non, come ritenuto dalla CTR - per la quale il messo, sulla base della mera assenza del contribuente, sia pure in due accessi, si è limitato a procedere nelle forme ex art. 60 cit. e non ex art. 140 c.p.c. - , solo relativa . Essi hanno altresì ribadito che nell'ipotesi di irreperibilità meramente relativa” del destinatario, come disciplinata dall'art. 26, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di inesistenza, mediante inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa Comunale, nonché con la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. La notifica della cartella di pagamento, ex art. 140 c.p.c., è inesistente, in quanto effettuata con modalità non conformi allo schema legale tipico, se la raccomandata contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto non consegnato, per irreperibilità cd. relativa, non perviene nella sfera di conoscenza del contribuente, ma viene restituita al mittente a causa di un errore dell'ufficiale postale, il quale appone la dicitura trasferito riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza Cass. civ., Sez. V, n. 25079/2014 . Irreperibilità assoluta del destinatario e irreperibilità temporanea. Deve distinguersi la fattispecie di irreperibilità assoluta del destinatario, che si ha solamente quando non si conosce con certezza la residenza attuale del soggetto e, quindi, nel caso in cui sia sconosciuto il luogo ove eseguire la notifica dalla diversa situazione di irreperibilità temporanea, che si ha quando il luogo ove notificare l'atto è noto e ben individuabile, ma la notifica non risulti possibile poiché il contribuente non si trova in detto luogo oppure si rifiuti di accettare il plico. Nel primo caso, irreperibilità assoluta la notifica può essere eseguita ai sensi dell'art. 60,. comma 1, lett. e , d.P.R. n. 600/73 con affissione della notizia presso l'Albo Comunale. Quando, invece, si tratti di temporanea assenza del destinatario, ma la residenza risulti nota al notificatore, la notifica deve necessariamente prevedere 3 step • deposito del plico presso la casa comunale • affissione della notizia sulla porta dell'abitazione-ufficio-azienda • spedizione della raccomandata informativa della giacenza con avviso di ricevimento. La sola affissione nell’Albo Comunale non basta se l’irreperibilità è relativa. È incostituzionale la notifica della cartella all’assente temporaneo attraverso la sola affissione nell’Albo Comunale con la decisione n. 258/2012, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui prevede, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, che la notifica possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’Albo Comunale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e , d.P.R. n. 600/1973. La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che le cartelle possono essere notificate senza ulteriori avvisi solo nei casi di irreperibilità assoluta, così come previsto per gli avvisi di accertamento. Nell’ipotesi di irreperibilità relativa, invece, deve farsi riferimento alle disposizioni che prevedono la comunicazione preventiva del deposito presso la casa comunale. Se un soggetto al quale viene notificata una cartella è temporaneamente assente, l'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale deve essere comunicato al destinatario con l'affissione alla porta e con l'invio di una raccomandata informativa, così come avviene per gli atti di accertamento. Non è sufficiente solo l'affissione all'Albo del Comune Corte Costituzione n. 258/2012 . Nei casi di irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto con il d.P.R. n. 600/1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Cass., sez. Tributaria, n. 2868/2017 . In caso di notifica dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario è obbligatorio l'invio e la ricezione della lettera raccomandata informativa al contribuente. Non è infatti sufficiente la sola spedizione. In conclusione, in sede di notifica di un atto tributario/esattivo, avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica del provvedimento con invio e ricezione della lettera informativa a favore del contribuente in difetto, il procedimento notificatorio si considera nullo, stante la natura recettizia degli atti tributari Cass., sez. Tributaria, n. 2868/2017 . Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l'invio di una seconda raccomandata.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 13 febbraio – 31 marzo 2107, n. 8433 Presidente Bielli – Relatore Fuochi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 82 del 2011 la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP, ha accolto l’appello del contribuente, annullando la cartella di pagamento per nullità della notifica attesa la mancata comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata del messo dell'avvenuta notifica dell'atto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione EquitaIia Sud Spa con tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente, nonché l'Agenzia delle Entrate che aderisce alle censure del ricorrente. Il Collegio delibera l'utilizzazione di motivazione semplificata. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo Equitalia Sud Spa denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, lett. d , del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art. 37, comma 27, lett. a , del d.l. n. 223 del 2006, trattandosi di norme non pertinenti alla notifica a persona irreperibile. Con il secondo denuncia nuovamente la violazione dell'art. 37 cit., in quanto applicato retroattivamente. Con il terzo motivo, infine, denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, lett. e , del d.P.R. n. 600 del 1973, non applicato dalla CTR. 4. I motivi, il cui esame può effettuarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, ha omesso di trascrivere la relata di notifica della cartella impugnata, sulla quale si fonda l'intera contestazione, ossia se nella specie ricorressero le condizioni per ritenere, come da esso sostenuto, che l'irreperibilità del contribuente fosse assoluta e non, come ritenuto dalla CTR - per la quale il messo, sulla base della mera assenza del contribuente, sia pure in due accessi, si è limitato a procedere nelle forme ex art. 60 cit. e non ex art. 140 c.p.c. - , solo relativa, sì da consentirne la valutazione da parte della Corte. Va del resto sottolineato, sul punto, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma ora quarto , del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione Cass. n. 25079 del 2014 , o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012 . 5. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore del resistente C. Srl. Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del resistente C. Srl che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre accessori. Compensa le spese rispetto all'Agenzia delle entrate.