Redditometro: accertamento valido se il tenore di vita della famiglia è più alto rispetto ai redditi dichiarati

E’ legittimo l’accertamento da redditometro se il tenore di vita della famiglia è molto al di sopra dei redditi dichiarati e i disinvestimenti sono insufficienti per annullare l’accertamento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8043/17, depositata il 29 marzo, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente sottoposto ad accertamento, ha affermato che l’accertamento da redditometro è valido, se il tenore di vita della famiglia non è conforme” ai redditi dichiarati. Il contenzioso. Con sentenza depositata la CTR in riforma della sentenza di accoglimento parziale di primo grado, aveva accolto integralmente il ricorso proposto da un contribuente avverso l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva rideterminato il reddito del ricorrente per l'anno 2001. L'accertamento era fondato sull'applicazione del redditometro, in base al quale era stata rilevata una macroscopica incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia, dal contribuente giustificata con l'utilizzo di somme rilevanti provenienti dallo smobilizzo di investimenti. I Giudici di secondo grado fondavano la decisione sul rilievo che le allegazioni del contribuente fossero idonee a giustificare il tenore di vita, rilevando, altresì, che con autonoma sentenza passata in giudicato, era stato integralmente accolto il ricorso avverso accertamento basato sulle medesime motivazioni emesso nei confronti della moglie del ricorrente, la quale aveva fornito analoghe giustificazioni. Avverso la sentenza sfavorevole, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con una serie articolata di motivazioni. L’accertamento da redditometro cenni. Il redditometro rappresenta per l’amministrazione finanziaria uno strumento di accertamento di tipo sintetico che si basa sulla capacità di spesa di un individuo si parte dall’elemento certo di spesa per arrivare all’elemento da determinare che è il reddito accertato. La possibilità concessa all’Amministrazione finanziaria di inviare ai contribuenti delle richieste informative, tramite anche questionari da compilare, sottoscrivere e restituire, è generalmente anche indicata con l’espressione potere-questionario” del Fisco. Trattasi di un particolare potere dell’Amministrazione finanziaria, che è stato potenziato dalla Manovra d’estate del 2006, meglio conosciuto come il decreto Visco-Bersani d.l. n. 223/2006 , con lo scopo di incrementare il patrimonio conoscitivo-informativo dell’Amministrazione finanziaria. Con l’art. 22, d.l. n. 78/2010, sono stati sostituiti il comma 4 ed i seguenti, dell’art. 38, d.P.R. n. 600/1973, che storicamente recano la disciplina dell’accertamento sintetico, di cui il redditometro costituisce una sottospecie. Le nuove disposizioni legislative del 2010 hanno comportato la rimozione del punto centrale del meccanismo presuntivo che sottende lo strumento redditometrico, passando dagli elementi indicativi di capacità contributiva costituiti dal possesso di certi beni e servizi specificamente individuati dai Decreti ministeriali a quelli fondati, invece, sulle spese per una variegata composizione di beni e servizi, con alcune eccezioni statistiche”. Con il d.m. 24 dicembre 2012 cd. Decreto attuativo sono state definite le modalità di accertamento basate sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal decreto stesso, ovvero le varie voci di spese da considerare ai fini del calcolo sintetico. Va rilevato che, con il decreto del 16 settembre 2015 del MEF in G.U. n. 223/2015 è stata approvata l’evoluzione della disposizione attuativa sul redditometro per il biennio d’imposta 2011/2012. Supporto probatorio. L’Agenzia delle Entrate, nel ricorso in Cassazione, deduce l’insufficiente motivazione della sentenza dei giudici del merito, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la insussistenza di idoneo supporto probatorio fornito dal contribuente per superare la presunzione legale di insufficienza dei redditi dichiarati dal contribuente al mantenimento dei beni posseduti e dal tenore di vita della famiglia. Rileva che la sentenza ha statuito erroneamente che le giustificazioni del contribuente sono più che sufficienti a giustificare il tenore di vita della famiglia, poiché non è stato dimostrato l'effettivo utilizzo delle somme rivenienti da disinvestimenti, né la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall'ufficio. Le Entrate, inoltre, censurano la sentenza della CTR perché avrebbe ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento a una sentenza emessa nei confronti della moglie del contribuente, sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto del presente giudizio. Per la Cassazione tali censure non meritano accoglimento, perché la decisione non sembra fondata sull'efficacia di giudicato della sentenza richiamata. Quest’ultima, infatti, è citata soltanto a conforto della ritenuta correttezza della tesi del contribuente in ordine alle giustificazioni relative alle fonti di reddito e alla idoneità delle medesime a superare la presunzione di cui all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Tanto risulta confermato dalle ulteriori argomentazioni sulle quali si fonda la decisione, anch'esse attinenti all'adeguatezza delle giustificazioni fornite. L’Agenzia lamenta, inoltre, nella sentenza dei giudici del merito, le condizioni atte a superare la presunzione legale di cui all'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/73, con riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. Per i Giudici di legittimità tali censure sono fondate. In proposito la Cassazione intende dare continuità al principio già affermato, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione temporis ”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta . Per la Cassazione non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell'esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un'indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita. Per la Cassazione un'indagine di tal genere non risulta essere stata compiuta e deve essere demandata ai giudici di merito. Conclusioni. Per la Corte di Cassazione la sentenza, per le ragioni indicate, deve essere cassata in accoglimento dei motivi con rinvio alla CTR che si atterrà ai principi enunciati, alla luce dei quali provvederà ai necessari accertamenti funzionali alla decisione e alle correlate valutazioni, provvedendo anche alla liquidazione delle spese dei giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 15 novembre 2016 – 29 marzo 2017, n. 8043 Presidente Virgilio – Relatore Esposito Svolgimento del processo 1.Con sentenza depositata l’11/4/2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, in riforma della sentenza di accoglimento parziale di primo grado, accolse integralmente il ricorso proposto da S.C. avverso l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva rideterminato il reddito del ricorrente per l’anno 2001. L’accertamento era fondato sull’applicazione del redditometro, in base al quale era stata rilevata una macroscopica incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia, dal contribuente giustificata con l’utilizzo di somme rilevanti provenienti dallo smobilizzo di investimenti. 2. La Commissione fondava la decisione sul rilievo che le allegazioni del contribuente fossero idonee a giustificare il tenore di vita, rilevando, altresì, che con autonoma sentenza passata in giudicato era stato integralmente accolto il ricorso avverso accertamento basato sulle medesime motivazioni emesso nei confronti della sig.ra O. , moglie del ricorrente, la quale aveva fornito analoghe giustificazioni. Riteneva, pertanto, che ricorresse un’ipotesi di giudicato, essendo identici l’oggetto e le parti. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.comma ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . Osserva che il giudizio instaurato dallo S. e quello introdotto dalla O. hanno ad oggetto avvisi di accertamento diversi e non riguardano le stesse parti, essendo unico elemento in comune ai due avvisi la casa di abitazione di proprietà di entrambi i coniugi. Data l’insussistenza della identità oggettiva tra i rapporti dedotti e soggettiva tra le parti la sentenza deve reputarsi viziata da violazione del disposto di cui all’art. 2909 c.c 2 Con il secondo motivo deduce, ancora violazione dell’art. 38 co. 4 – 5 - 6 DPR n. 600/73 in relazione alle disposizioni di cui al DM del Ministero delle Finanze del 10/9/1992 e alla tabella allo stesso allegata e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 2728 e 2697 c.comma ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. . Rileva che il ricorso ai parametri dei cui all’art. 38 comma 4 del DPR 600/73 pone una presunzione legale, per superare la quale il contribuente dovrà dimostrare elementi di segno opposto. Nella specie, a fronte di contestazioni dell’Ufficio, basate su presunzioni di legge, il ricorrente ha opposto affermazioni generiche e prive di supporto probatorio. 3. Deduce, ancora, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la insussistenza di idoneo supporto probatorio fornito dal contribuente per superare la presunzione legale di insufficienza dei redditi dichiarati dal contribuente al mantenimento dei beni posseduti e dal tenore di vita della famiglia art. 360 n. 5 . Rileva che la sentenza ha statuito erroneamente che le giustificazioni del contribuente sono più che sufficienti a giustificare il tenore di vita della famiglia, poiché non è stato dimostrato l’effettivo utilizzo delle somme rivenienti da disinvestimenti, né la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall’ufficio. 4. Deduce, altresì, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2909 c.comma ex art. 360 n. 5 c.p.c La motivazione sarebbe insufficiente riguardo alla presunta identità soggettiva e oggettiva concernente i due distinti giudizi incardinati dallo S. e dalla O. . 5. Possono essere trattati unitariamente il primo ed il quarto motivo di ricorso. Con gli stessi il ricorrente si duole, sotto diversi profili, perché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento a una sentenza emessa nei confronti della moglie del contribuente, sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto del presente giudizio. Le censure non meritano accoglimento, giacché la decisione non sembra fondata sull’efficacia di giudicato della sentenza richiamata. Quest’ultima, infatti, è citata soltanto a conforto della ritenuta correttezza della tesi del contribuente in ordine alle giustificazioni relative alle fonti di reddito e alla idoneità delle medesime a superare la presunzione di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973. Tanto risulta confermato dalle ulteriori argomentazioni sulle quali si fonda la decisione, anch’esse attinenti all’adeguatezza delle giustificazioni fornite. 6. Anche i motivi secondo e terzo sono suscettibili di trattazione congiunta, posto che riguardano entrambi le condizioni atte a superare la presunzione legale di cui all’art. 38 c.4 DPR 600/73, con riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. Questi ultimi sono fondati. In proposito il collegio intende dare continuità al principio già affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione tennporis , non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514 . Non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell’esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita. Un’indagine di tal genere non risulta essere stata compiuta e deve essere demandata ai giudici di merito. 7. La sentenza, per le ragioni indicate, deve essere cassata in accoglimento dei motivi secondo e terzo, rigettati gli altri, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che si atterrà ai principi enunciati, alla luce dei quali provvederà ai necessari accertamenti funzionali alla decisione e alle correlate valutazioni, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il quarto motivo, accoglie il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.