Notifica nulla senza avviso di ricevimento

La notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente non esibisce in giudizio l’avviso di ricevimento del plico raccomandato. Il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito dalla stampa di un pagina del servizio online dell’amministrazione postale che attesti l’avvenuta consegna della raccomandata in quanto, ai fini della regolarità della notificazione, fa fede solo il timbro postale.

Il principio è contenuto nell’ordinanza n. 6918/17 depositata il 17 marzo della Corte di Cassazione da cui emerge che il deposito dell’avviso non può essere sostituito dal deposito della stampa di una pagina del servizio online dell’amministrazione postale. Premessa. La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., come previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 60, comma 1, lett. a , d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente nel domicilio fiscale. Premesso che la forma di notifica tradizionale è quella cd. brevi manu ” a cui segue quella a mezzo posta con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, la procedura ex art. 140 c.p.c. prevede che in caso di irreperibilità temporanea , incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario. La vicenda. Nel caso in esame la società ha impugnato la cartella di pagamento notificata da Roma Capitale concernente il canone di concessione sulla pubblicità per l’installazione di impianti pubblicitari. Avverso la sentenza della CTR che aveva dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata della lite, l’ente locale ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto non era stata prodotta alcuna prova della relativa notificazione da parte del ricorrente. Infatti per poter dimostrare l’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente deve produrre, a pena di inammissibilità non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente copia del ricorso ovvero copia della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario comunica di aver posto in essere le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito dalla stampa di un pagina del servizio online dell’amministrazione postale che attesti l’avvenuta consegna della raccomandata in quanto ai fini della regolarità della notificazione fa fede solo il timbro postale. Pertanto nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso alla Suprema Corte è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c Notifica a mezzo PEC. Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge. In base alle ultime disposizioni normative la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico operativo in tutte le Regioni entro la fine del 2017 , per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione Cass. n. 4066/17 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 22 febbraio – 17 marzo 2017, numero 6918 Presidente Chindemi – Relatore Zoso Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione 1. La società Pubbli Roma s.r.l. impugnava la cartella di pagamento con la quale Roma Capitale aveva chiesto il pagamento della somma di C 36.072,78 a titolo di canone di concessione sulla pubblicità ed interessi per l'installazione di impianti pubblicitari relativamente all'anno 1998. La CTP di Roma dichiarava la propria carenza di giurisdizione, assegnando alle parti il termine di 6 mesi per la riassunzione dinanzi all'AGO. La società contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR sostenendo la sussistenza della giurisdizione tributaria e riproponendo nel merito le questioni già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado. La CTR dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società appellante dichiarato di aver presentato istanza al Comune di Roma per la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di canone di concessione sulla pubblicità, come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale numero 31/09. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale deducendo tre motivi. Pubbli Roma s.r.l. non si è costituita in giudizio. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario. 4. Con il secondo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della Delibera del Consiglio Comunale numero 31/2009 in materia di definizione agevolata delle liti pendenti poiché il canone oggetto del presente giudizio esulerebbe dai tributi oggetto della previsione di favore per il contribuente 5. Con il terzo motivo sostiene che erroneamente la CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto avrebbe dovuto, a seguito della dichiarazione resa dalla contribuente di aver presentato istanza al Comune di Roma per la definizione agevolata delle liti pendenti in materia di canone di concessione sulla pubblicità, come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale numero 31/09, sospendere il giudizio in attesa che la definizione agevolata si perfezionasse con il pagamento del dovuto. 6.0sserva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. Invero la ricorrente non ha prodotto neppure in copia l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dell'ufficio postale in data 11.12.2013. Va dunque fatta applicazione, anche in questo giudizio, del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo 140 c.p.c. il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale, la quale attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione Cass. numero 25285 del 28/11/2014 Cass. numero 19387 del 8/11/2012 . Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto l'articolo 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.