Ricorso in busta chiusa, notifica valida

La notifica del ricorso effettuata a mezzo posta in busta chiusa anziché in plico raccomandato costituisce una mera irregolarità per cui la stessa è da ritenersi perfezionata e valida.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 5889/17 della Suprema Corte da cui emerge che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto anziché a quella della sua ricezione e trova applicazione anche nel caso in cui la spedizione avvenga in busta chiusa anziché in plico, come previsto dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Contesto normativo. La procedura di notifica in ambito tributario è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può essere eseguita brevi manu ” se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , nonché a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In alternativa alla procedura di notifica cd. brevi manu ”, le parti possono effettuare le notifiche anche a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L’art. 16- bis , introdotto dal recente d.lgs. n. 156/2015, ha previsto che le comunicazioni e notificazioni per via telematica possono effettuarsi anche mediante PEC l’indirizzo di PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e tale indicazione, valevole per le comunicazioni e notificazioni, equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Quanto precede è destinato a subire una implementazione notevole con la diffusione del processo tributario telematico che entro la fine dell’anno sarà operativo in tutte le regioni italiane. La vicenda. Nel caso specifico il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e l’inammissibilità del ricorso perché presentato in busta chiusa anziché in plico e conseguentemente acquisito in ritardo. Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione eccependo, in virtù del disposto dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/92, che la spedizione in busta chiusa costituisse una mera irregolarità e non l’inammissibilità del ricorso. I Giudici della Corte hanno ritenuto fondato il ricorso del contribuente in quanto nel processo tributario vige la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto anziché a quella della sua ricezione e trova applicazione anche nel caso in cui la spedizione avvenga in busta chiusa anziché in plico infatti la spedizione del ricorso a mezzo posta in busta anziché in plico costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, a carico del ricorrente fornire la prova dell’infondatezza della contestazione formulata. Al processo tributario, quindi, è applicabile il principio secondo cui la prescrizione relativa all’invio in plico è finalizzata esclusivamente a conferire certezza per l’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia mossa dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ex art. 22 del citato d.lgs. n. 54692.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 27 aprile 2016 – 8 marzo 2017, n. 5889 Presidente Biagio – Relatore Greco Svolgimento del processo Luigi Mazzetti propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché tardivamente proposto, nel giudizio promosso con l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale, ai fini dell'IRPEF per l'anno 1998, venivano determinate plusvalenze conseguite con la cessione di terreni aventi destinazione edificatoria. Secondo il giudice d'appello, infatti, l'inosservanza della forma di spedizione di cui all'art. 20, coma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in busta chiusa in luogo del prescritto piego - non comportava improcedibilità del ricorso quando la sua tempestività risultasse provata dalla apposizione del protocollo e dalla data di arrivo da parte della Commissione tributaria adita nella specie il ricorso era stato spedito in busta chiusa tempestivamente il 21 maggio 2004, ma era stato acquisito nella disponibilità materiale dell'ufficio competente il 25 maggio, e quindi oltre il termine massimo di impugnazione, che era il 23 maggio. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 20, coma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente assume che la spedizione del ricorso a mezzo posta in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituirebbe una mera irregolarità, quando il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati. Il motivo è fondato, ove si consideri che questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, corre previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 poiché, infatti, la prescrizione relativa all'invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario Cass. n. 915 del 2006, n. 15309 del 2014 . Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del/a Puglia in diversa composizione.