La cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può essere impugnata anche per motivi attinenti al merito

L'impugnazione della cartella di pagamento, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/73, non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono emendabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2017 n. 5129, la quale afferma inoltre che la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36- bis d.P.R. n. 600/73 può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546/92, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante . La vicenda. Il giudice del gravame, in accoglimento dell'appello del Fisco, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente un avvocato avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36- bis d.P.R. n. 600/73 a titolo di saldo IRAP per l'anno di imposta 2003. La CTR è pervenuta all'accoglimento dell'appello dell'Ufficio rilevando che nella fase della riscossione, essendo la cartella di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall’Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati, il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro . Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto per fondatezza il ricorso in Cassazione dell’avvocato poiché avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36- bis d.P.R. n. 600/73, che è il primo atto impositivo, si possono dedurre in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria integrati nella determinazione dell'amministrazione finanziaria di iscrivere la somma a ruolo. Secondo la suprema Corte di Cassazione la CTR, asserendo che il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro, essendo la cartella di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall'Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati”, si è posta in aperto contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in materia . Vizi di legittimità. L’impugnabilità dell’atto di riscossione – cartella di pagamento – è, ove lo stesso sia proceduto da accertamento, limitato alla sola sussistenza dei citati vizi, in virtù del principio di autonomia dei provvedimenti impugnabili, per cui i vizi sollevabili sono costituiti perlopiù da vizi di legittimità. I vizi che possono comportare la nullità della cartella di pagamento sono, a titolo esemplificativo i seguenti - il vizio di notifica - il mancato rispetto dei termini di decadenza - l’omessa notifica dell’avviso di accertamento - il vizio di motivazione - l’omessa indicazione del responsabile del procedimento - l’omessa sottoscrizione - l’illegittimità della pretesa avanzata tramite le attività di liquidazione delle dichiarazioni, ivi compresa l’omissione della c.d. comunicazione bonaria” - il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata - l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari - l’illiceità nell’utilizzo del potere di autotutela sostitutiva” - la non conformità al ruolo - l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento. La cartella esattoriale emessa ex art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973, non preceduta da atto di accertamento, è dunque impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente Cass. n. 1295/16 . Detta cartella, non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante Cass. n. 1263/14 la dichiarazione fiscale, quale dichiarazione di scienza, è sempre emendabile dal contribuente in sede giudiziaria ed in esito alla relativa liquidazione.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 28 febbraio 2017, n. 5129 Presidente Cappabianca – Relatore Esposito Ritenuto in fatto W.R., esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento dell'importo di complessivi € 5.015,11 emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 a titolo di saldo IRAP per l'anno di imposta 2003. La C.T.R. perveniva all'accoglimento dell'appello dell'Ufficio rilevando che nella fase della riscossione, essendo la cartella di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall’Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati, il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro . L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto 1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016. 2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e 1988 c.c., nonché degli artt. 19 D.Lgs. 546/92 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che il contribuente potesse far valere solo i vizi propri della cartella di pagamento in quanto egli stesso aveva indicato nella dichiarazione l'imposta e il valore correlato per contro, costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 il primo atto impositivo, erano suscettibili di deduzione in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria integrati nella determinazione dell'amministrazione finanziaria di iscrivere la somma a ruolo. 3. Il ricorso è fondato. La C.T.R., asserendo che il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro, essendo la cartella di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall'Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati , si è posta in aperto contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in materia. Questa Corte ha in proposito affermato che l'impugnazione della cartella di pagamento, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73, non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabiIità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono emendabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione ex multis, Cass. civ., sez. trib., 05-05-2011, n. 9872 . Va inoltre osservato che la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 può essere impugnata, ex art. 19 D.P.R. 546/92, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante Cass. civ., sez. trib., 22-01-2014, n. 1263 nello stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 12-06-2015, n. 12288 Cass., civ., sez. trib., 01-04-2016, n. 6335 . 4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.