Copia del ricorso senza firma, ma non inammissibile

La copia del ricorso depositato per la costituzione in giudizio mancante della sottoscrizione del difensore non determina l’inammissibilità.

Tale conclusione è contenuta nella sentenza numero 5191/2017 della Suprema Corte da cui emerge che la mancanza della sottoscrizione comporta una mera irregolarità atteso che la stessa è apposta sul ricorso in originale. L’art. 18, comma 3, d.lgs. numero 546/1992, così come modificato dal d.lgs. n, 156/2015, prevede che il ricorso, sottoscritto dal difensore, debba contenere la categoria a cui quest’ultimo appartiene, la procura rilasciata a meno che il ricorso non sia sottoscritto personalmente nonché la PEC. Il caso. Nella fattispecie in esame la società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per omessi ricavi ed altro. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso per la mancata sottoscrizione, sulla copia depositata, della procura speciale del legale rappresentante e la CTR rigettava l’appello della società. La Corte ha ritenuto invece fondato il ricorso atteso che la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma rappresenta mera irregolarità , in quanto l'art. 18, comma 3, d.lgs. numero 546/1992, nel disciplinare l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto destinate alle altre parti e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio inoltre l’art. 22, comma 3, del medesimo d.lgs. numero 546, richiede unicamente che la parte o il difensore allorché nominato attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato. Firma Premesso quindi che la sottoscrizione deve essere apposta sull'originale del ricorso, emerge che nel giudizio tributario le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato e ciò anche in considerazione dell'insegnamento fornito dalla Corte Costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità . Nel caso in esame è risultato che il ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate conteneva la procura alle liti in quanto la sottoscrizione del legale rappresentante risultava apposta ritualmente sull’originale del ricorso, non essendo necessario che la sottoscrizione figuri anche sulla copia. Su tali premesse i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. La giurisprudenza ha già stabilito che nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull'originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia notificata alla controparte, nella quale è sufficiente che compaia una annotazione la quale attesti la presenza di tale procura sull'originale Cass. numero 14122/13 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 14 – 28 febbraio 2017, n. 5191 Presidente Bielli – Relatore Fuochi Tinarelli Ritenuto in fatto 1. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe rigettava l'appello proposto dalla G.S. Srl avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'avviso di accertamento, adottato per omessi ricavi, imputazione per locazioni passive ed altro, per la mancata sottoscrizione, sulla copia deposita presso la CTP, della procura speciale da parte del legale rappresentante. 2. Ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo il contribuente, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il Collegio delibera l'utilizzazione di motivazione semplificata. Ragioni della decisione 3. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 12, 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per l'omessa sottoscrizione della procura speciale nella copia depositata presso la Commissione provinciale, a nulla rilevando che la procura risultasse apposta sulla copia notificata alla controparte, essendosi il vizio già consumato all'atto del deposito del ricorso. 3.1. Il motivo è fondato. Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte, infatti, La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che l'art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto destinate alle altre parti e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, mentre l'art. 22, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 546, richiede unicamente che la parte o il difensore quando e se nominato attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato v. Cass. n. 16758 del 2016 Cass. n. 4078 del 2015 Cass. n. 14389 del 2010 v. anche Sez. U, n. 11666 del 2012, secondo la quale è sufficiente che la sottoscrizione sia stata apposta sull'originale del ricorso . Nel processo tributario, del resto, le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo extrema ratio è davvero giustificato ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002 . Nella specie, come risulta dalla stessa decisione impugnata, l'atto notificato all'Agenzia delle entrate recava la procura alle liti e, dunque, risultava ritualmente apposta la sottoscrizione del legale rappresentante. Giova precisare che non assume rilievo in senso contrario la citata decisione Cass. n. 23763 del 2010, che si riferiva alla diversa ipotesi di radicale assenza del conferimento della procura al difensore. 4. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perché, in ottemperanza al principio enunciato, provveda all'ulteriore giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.