Accertamenti bancari, prova al contribuente

Le movimentazioni bancarie emergenti dai c/c intestati alla società e all’amministratore comportano l’emissione dell’accertamento se quest’ultimo non riesce a dimostrare la provenienza dei medesimi da vincite al gioco, rendite immobiliari od altro.

Quanto precede è contenuto nell’ordinanza n. 3447/17 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’amministratore deve provare che ogni incasso sia riconducibile ai versamenti bancari contestati. Contesto normativo. L’art. 32, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dal d.l. n. 193/2016, stabilisce che gli uffici finanziari possono richiedere, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, agli istituti bancari, alle società, ecc., dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Le disposizioni di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 imposte dirette , e 51 d.P.R. n. 633/1972 IVA , con norme speculari consentono agli uffici la richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata dagli intermediari finanziari con i clienti, essendo previsto termine per la risposta del contribuente. La vicenda. Nella fattispecie l’ufficio ha notificato un accertamento a seguito di rettifica del reddito d’impresa ad una srl del sud, previa acquisizione dei movimenti bancari sui c/c intestati alla società e all’amministratore da cui risultavano proventi da vincite al gioco, da rendite finanziarie ed altro. Sia in primo che secondo grado i giudici di merito hanno ritenuto che la società, dinanzi ai rilievi dell’ufficio, era stata in grado di ricostruire ogni singola operazione”, spiegando i beneficiari e la provenienza dei proventi. I Giudici di legittimità, respingendo il ricorso dell’agenzia delle entrate, hanno ritenuto che in tema di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 917/1986 non è sufficiente che il contribuente dimostri genericamente di aver fatto affluire sul proprio conto somme provenienti da terzi, ma deve fornire la prova dell’inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni movimento del conto. Presunzioni e onere della prova. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale di cui al citato art. 32, vincola l’ufficio ad assumere per certo che i movimenti bancari eseguiti sui c/c siano imputabili al contribuente, senza la necessità di analizzare le singole operazioni la cui prova è rimessa al contribuente, verificandosi l’inversione dell’onere della prova Cass. 25984/13 21420/12 . I Giudici di legittimità, accogliendo le motivazioni della CTR, hanno ritenuto che le giustificazioni fornite dalla società per i versamenti effettuati anche sul conto dell’amministratore fossero credibili circa la provenienza dei ricavi da redditi, vincite o da rendite immobiliari. Pertanto l’accertamento di movimentazioni bancari non giustificate non costituisce prova per il recupero di maggiori ricavi e in tal caso è l’ufficio a dover fornire elementi su detti ricavi, operandosi un’inversione dell’onere della prova. L’accertamento basato sulla verifica di conti correnti bancari deve essere sempre motivato previo disconoscimento delle prove addotte dal contribuente quest’ultimo deve dimostrare che gli elementi desumibili dai movimenti bancari non sono collegabili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale Cass. n. 711/17 . Ogni singola movimentazione bancaria deve trovare la propria giustificazione in una specifica operazione contabile e, in caso di non coincidenza tra gli importi indicati nei documenti presentati e quelli bancari, la movimentazione non risulta giustificata e, di conseguenza, l'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione l'intero importo della stessa cfr. CTP Milano n. 5322/16 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 dicembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 3447 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L'Agenzia delle lontrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Gruppo Zero srl, già On Line Design Service srl, che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sez. Staccata di Lecce n. 1554/22/2014, depositata in data 07/07/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all'anno di imposta 2005, a seguito di rettifica del reddito d'impresa, previa acquisizione, ex articolo 32, comma 1., n. 2. D.P.R. 600/1973, delle movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati alla società ed al socio amministratore, -- è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, 1 giudici d'appello hanno sostenuto, nel respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, che, a fronte di un accertamento basato unicamente sull'analisi delle movimentazioni finanziarie'''' e su considerazioni logiche personali e ricostruzioni matematiche , in ordine all'esistenza di redditi evasi , prive di valenza probatoria, la contribuente era stata in grado di ricostruire ogni singola operazione finanziaria , sia in sede contenziosa che amministrativa, spiegando i beneficiari di ogni singola operazione bancaria i proventi rinvenienti da vendite immobiliari impiegati dalla società i proventi da vincita versati nei propri conti bancari ed utilizzati con le movimentazioni contestate gli atti notori di privati che hanno confermato la corretta utilizzazione dei movimenti bancari contestati, a beneficio della società . A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c, è stara fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Parte ricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. In diritto 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex articolo 360 n. 3 c.p.c, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c, non avendo i giudici della C.T.R. operaio la necessaria analitica valutazione dei citati documenti in relazione agli elementi posti a fondamento dell'atto impositivo . Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi, sempre ex articolo 360 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli articolo 32 D.P.R. 600/1973 e 2697 cc. avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto che l'accertamento di movimentazioni bancarie non giustificate non costituisca prova idonea a giustificare la presunzione di maggiori ricavi e che fosse onere dell'Ufficio fornire prova certa circa l'imputazione e ricavi delle citate movimentazioni , operando un'illegittima inversione dell'onere probatorio. 2. La prima censura è infondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito v. Cass. n. 16736/2007 . Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto eli non potere confermare, nella sua entità, i maggiori ricavi accertati dall'Ufficio, ritenendo che la contribuente avesse tornito specifica e puntuale prova contraria di ogni singola contestata movimentazione bancaria/finanziaria. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione, proprio criticando la congruità del criterio di rideterminazione dei maggiori ricavi non dichiarati, operato dall'Ufficio. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand'anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere alla funzione cui all'articolo 36 D.Lgs. 5-46/1992 cfr . Cass. 5315/2015 . 3. Anche la seconda censura è infondata. Questa Corte Cass.13819/2007 ha già chiarito, con riguardo all'onere per il contribuente di provare, in modo puntuale e specifico. l'effettiva riconducibilità eli ogni incasso ai versamenti bancari contestati, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed al fine ni superare la presunzione, posta a carico del contribuente dall'articolo 32, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attinta d'impresa , non è sufficiente al contribuente dimostrale genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto . Ancora è stato affermato Cass. 7666/2008 , che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa posta dall' articolo 32, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 vincola l'Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale e posta a carico del contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere della prova'' cfr. Cass. 2752/2009 Cass. 21420/2012 Cass. 25984/2013 . Ora, con accertamento di mento, incensurabile in questa sede di legittimità, in difetto di vizi nell'iter-logico della motivazione, i giudici d'appello hanno ritenuto che le giustificazioni tornite dalla contribuente, in ordine ad una sene di versamenti, effettuati anche sul conto personale del socio amministratore, valutati sia analiticamente sia nel loro complesso, fossero pienamente credibili, quanto alla provenienza dei ricavi da redditi, da vendile immobiliari o vincite o altro. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'articolo 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all' Agenzia delle Entrate Cass. SSUU 9938/2014 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrerne al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a ruolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%.