Valida la notifica degli atti a mezzo posta dagli uffici finanziari

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3073/2017 ha affermato che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

La notifica degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all'art. 60, d.P.R. n. 600/73 e delle singole leggi di imposta, non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere . La vicenda. Così la Cassazione, nell’ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3073, con la quale gli Ermellini di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso di Equitalia avverso una contribuente. Equitalia, nel caso in commento, aveva impugnato la sentenza di secondo grado, ad essa sfavorevole, contestando la motivazione con la quale i Giudici di merito avevano ritenuto nulla la notifica della cartella relativa ad un fermo amministrativo, notificata a mezzo portiere. Servizio postale ordinario. Gli Ermellini hanno accolto le doglianze di Equitalia sottolineando che questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possano procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente . Da ciò consegue che, qualora l’Ufficio si sia avvalso di una tale modalità di notifica, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti, semplicemente, il servizio postale ordinario. Va anche detto che gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella con l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di notifica al portiere della stessa, viene considerata avvenuta la notifica nella data indicata nell’avviso di ricevimento. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 12 gennaio 6 febbraio 2017, n. 3073 Presidente Iacobellis Relatore Conti In fatto e in diritto Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CFR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato a Dureghello Angelo, ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell'invio della raccomandata al destinatario informativa dell'avvenuta notifica a mani del portiere. La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta ha depositato l'Agenzia delle entrate. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli articolo dPR numero /73 e 6 c.2 quater d.l.numero /2007, conv. nella 1.numero /2008, nonché dell'articolo 1.numero /1982. La censura è fondata. Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982- Ricomma n. 27070 sez. MT - ud. 12-01-2017 -2- cfr. Cass. n. 17598/2010 Cass. n. 911/2012 Cass. n. 14146/2014 Cass. n. 19771/2013 Cass. numero /2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario-. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'articolo 1.numero /82, come modificato dall'articolo 1.numero /98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR numero /73 articolo e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionariadi utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.articolo d.m. 9 aprile 2001 cfr.Cass.numero /2014 - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'articolo 1^comma del dPR numero /73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio ali' articolo dPR numero /73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo cfr. Cass.numero /2014 . Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all'art. 60, comma 1 , lett. bbis introdotta con l'art. 37 del D.L. n 223/2006 tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte-Cass. 17 maggio 2013, n. 12182-. In conclusione, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un adempimento ulterioreinvio della raccomandata informativache non trova previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, visti gli articolo e 380 bis c.p.c. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CFR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio d legittimità.