Accertamento illegittimo senza verbale della Guardia di Finanza

L’accertamento effettuato a seguito di una verifica fiscale verso terzi è illegittimo se il processo verbale non è allegato.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 562/17 della Suprema Corte da cui emerge che lo Statuto del contribuente prevede che l’accertamento deve essere motivato e che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto per relationem questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Il caso. La vicenda trae origine da verifica effettuata dalla Guardia di Finanza a carico di una società e del relativo verbale redatto dai militari, non allegato all’atto di accertamento da parte dell’ufficio finanziario. Accertamento nei locali del contribuenti. La Guardia di Finanza ha il potere di accedere nei locali dove si svolge l’esercizio dell’attività d’impresa, artistica o professionale per verificare le scritture contabili e accertare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali indicati nella dichiarazione dei redditi. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche sono mezzi che l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza pongono in essere per l’adempimento delle funzioni accertative. Sono disciplinati dall’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, il quale ha valore, oltre che ai fini IVA, anche per tutte le imposte dirette IRPEF, IRES, IRAP . Altra normativa fondamentale è quella contenuta nella l. n. 212/2000 Statuto dei Diritti del Contribuente che regolamenta i rapporti tra contribuente e fisco stabilendo una serie di garanzie per la trasparenza dei diritti e la tutela del contribuente sottoposto a verifica. Nel caso in esame l’ufficio ha notificato alcuni avvisi di accertamento relativi a diversi periodi di imposta, con i quali rettificava maggiori redditi di lavoro autonomo prestazioni artistiche . In particolare, da una verifica eseguita nei confronti di una società l’ufficio aveva presunto compensi erogati all’artista e non dichiarati. Quest’ultimo li ha impugnati eccependo violazione dell’art. 7 l. n. 212/1990 atteso che il verbale non era stato allegato. La CTR, riformando la decisione di primo grado, ha annullato gli accertamenti e la sentenza è stata impugnato dall’ufficio. Onere di motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto che lo Statuto del contribuente art. 7 l. n. 212/2000 , nel disciplinare la chiarezza e la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, prevede che questi devono essere motivati secondo quanto prevede l’art. 3 l. n. 241/1990, indicando i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche che sono alla base della decisione dell’amministrazione. Inoltre stabilisce che se si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama. L’accertamento emesso a carico del contribuente traeva origine da un processo verbale della Guardia di Finanza a carico di una società. I Giudici di legittimità hanno ritenuto errata la tesi dell’ufficio secondo cui non era necessario l’allegazione del verbale all’atto di accertamento, atteso che a questo aveva partecipato anche il contribuente. Infatti quest’ultimo ha partecipato al verbale redatto dai militari a suo carico, ma non a quello presupposto in danno della società redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria e a cui il contribuente non aveva preso parte. I Giudici hanno ritenuto, quindi, che la mancata allegazione del verbale rappresenta violazione del citato art. 7 dello Statuto e conseguentemente l’illegittimità del provvedimento emesso. Sul tema in esame la Cassazione ha ritenuto che il processo verbale di constatazione è un atto amministrativo extraprocessuale e come tale acquisibile a fini probatori il verbale di constatazione della Gdf non basta a far scattare un reato di evasione fiscale e a superare la soglia di punibilità. I militari della Gdf devono compiere ulteriori indagini nel rispetto delle garanzie dell’imputato al pari del processo penale Cass. n. 4919/15 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 13 giugno 2016 – 12 gennaio 2017, n. 562 Presidente Spirito – Relatore Izzo Svolgimento del processo 1. C.M., artista del gruppo musicale omissis , impugnava con distinti atti tre avvisi di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate che, per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, aveva accertato maggior redditi rispetto a quelli dichiarati a titolo di lavoro autonomo ed erogati dall'Agenzia The Top Agency s.r.l. 2. Con sentenza del 20/11/2006 la CTP di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti. 3. A seguito di appello, la CTR di Salerno riformava la pronuncia di primo grado annullando gli accertamenti. Osservava la Commissione che l'Agenzia delle Entrate non aveva provato il rispetto del D.Lgs. 212 del 2000, art. 7 laddove è previsto che se la motivazione di un atto rinvia ad un altro, quest'ultimo deve essere allegato. Infatti agli avvisi di accertamento non risultava essere stato allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno della predetta agenzia artistica. Nel merito, inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova documentale della erogazione in favore del C. di compensi in nero assegni, bonifici od altro e pertanto l'accertamento era stato basato su mere presunzioni. 4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, lamentando 4.1. La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, laddove la CTR non aveva tenuto conto che l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato viene meno se a detto atto abbia partecipato la parte interessata. Nel caso in esame il C. aveva partecipato all'atto, sottoscrivendo il PVC in ogni pagina, rilasciando anche dichiarazioni finali. 4.2. La violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l'omessa motivazione su punti decisivi, laddove la CTR non aveva dato conto in sentenza e valutato il rinvenimento presso l'Agenzia artistica di documentazione extracontabile schede di concerti, riepiloghi contabili di prima nota, annotazioni di entrata ed uscita di cassa che integrava una contabilità in nero determinate gravi indizi di evasione, con onere della prova invertito. Chiedeva pertanto che la sentenza impugnata fosse cassata. 5. Propone controricorso il C. evidenziando 5.1. La inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, per non avere formulato la ricorrente un chiaro quesito di diritto. 5.2. La infondatezza del medesimo primo motivo, considerato che il PVC a cui aveva partecipato il C. era quello della G.di F. di Salerno redatto nei suoi confronti, ma non quello da cui era scaturita l'indagine e, cioè, quello della G.di F. di Roma a carico della The TOP Agency . In ogni caso il ricorrente non aveva indicato specifici vizi motivazionali. Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto. Motivi della decisione 1. Il ricorso dell'Ufficio è infondato e deve essere rigettato. 2. Quanto al primo motivo va ricordato che lo Statuto del Contribuente L. n. 212 del 2000 all'art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Stabilisce inoltre che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto per relationem , questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Nel caso in esame l'accertamento a carico del C. traeva spunto da un PVC della Guardia di Finanza a carico della The TOP Agency di Roma. L'Ufficio ricorrente ha ritenuto che non fosse necessaria l'allegazione di tale atto all'avviso di accertamento, perchè al verbale aveva partecipato anche il C Tale affermazione, come correttamente osservato in controricorso ed indicato in sentenza, è errata. Infatti il C. ha partecipato al verbale redatto dalla G. di F. di Salerno a suo carico in data 21/10/2004, ma non a quello presupposto, in danno della citata The TOP Agency , redatto invece dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma e nel quale il C. non ha avuto alcuna parte. Pertanto sussiste la violazione del citato art. 7 come rilevato dal CTR di Salerno. 3. In ordine alla circostanza allegata dall'Ufficio ricorrente relativa alla prova dell'evasione, la censura è formulata in modo generico e priva di autosufficienza. Invero nuovamente l'Agenzia delle Entrate fa riferimento a documentazione extracontabile della citata società romana, con valenza indiziaria nei suoi confronti, ma non indica specifici documenti da cui trarre la prova della percezione di compensi in nero da parte del C. assegni, bonifici od altro . Sul punto le doglianza formulate invitano in modo generico ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede a fronte di una motivazione della sentenza impugnata coerente e logica. Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.