Il contraddittorio preventivo? Non è generalizzato

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26512/2016, hanno accolto la tesi delle Entrate l’obbligo del contraddittorio è previsto nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Nessun obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato, ma solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . Lo specificano ancora una volta i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 26512. Con essa, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR, che accoglieva le ragioni di una s.r.l. Il caso. La vertenza riguardava l’iscrizione a ruolo di importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP ed IVA oltre a ritenute IRPEF ed addizionali. La Commissione Regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, dichiarando la nullità della cartella in virtù della mancanza della preventiva comunicazione come previsto dall'art. 36- bis , comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Contraddittorio. Diverso il parere degli Ermellini. Infatti, a detta della Cassazione non si impone nessun obbligo di contraddittorio preventivo in ogni caso in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni invece, ciò è previsto nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . Ed hanno aggiunto Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso . Nel caso in esame non era dovuta nessuna comunicazione di irregolarità, in quanto si discuteva di imposte non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 21 novembre 21 dicembre 2016, n. 26512 Presidente Tirelli Relatore Orilia Ritenuto in fatto A seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, l'Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP, IVA, ritenute IRPEF e addizionali, sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta 2003 di qui è scaturita la notificazione, in data 23.3.2007, alla società Greenservice Ambiente srl di una cartella di pagamento che, a seguito d'impugnazione della contribuente, è stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale quella regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio con sentenza 145/38/09, dichiarando la nullità della cartella per mancanza di preventiva comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in base ai principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente ed ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, tra cui quello riguardante l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi accompagnati da quesiti di diritto a cui resiste la contribuente con controricorso. Considerato in diritto 1 Premesso che il Collegio ha deliberato il modello di motivazione semplificata, va rilevata innanzitutto la sufficiente articolazione dei quesiti perchè consentono di far comprendere dalla sola lettura quale sia l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare v. Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011 Rv. 616347 che ritiene soddisfatto l'onere di specificità allorchè il quesito risponda a tali requisiti anche se non formulato in forma interrogativa . Inoltre, i motivi risultano articolati nel rispetto della regola dell'autosufficienza perchè consentono di cogliere il nucleo delle questioni prospettate e gli errori che il giudice di merito, secondo la tesi della parte ricorrente, avrebbe commesso. 1 bis. Fatta questa premessa - resasi necessaria a fronte delle eccezioni della controricorrente - con il primo motivo l'Ufficio finanziario denunzia error in iudicando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. L'errore dei giudici di merito consiste - ad avviso dell'Agenzia delle Entrate - nell'avere applicato la norma sulla obbligatorietà della comunicazione di irregolarità anche nel caso di omissione di versamenti di imposte dovute e regolarmente determinate e dichiarate. L'Agenzia delle Entrate rileva che nessuna incertezza si era mai palesata su aspetti rilevanti della dichiarazione e ricostruisce la normativa di riferimento evidenziando gli elementi necessari per la sussistenza dell'obbligo di comunicazione incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . Sottolinea che nel caso di specie le imposte dovute non erano affatto in discussione e richiama i principi dello Statuto del Contribuente ed in particolare quelli di correttezza e buona fede evidenziando le gravi conseguenze derivanti dall'annullamento dell'intera cartella in casi non previsti dalla legge. Il motivo è fondato. La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 non impone affatto l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione v. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 Rv. 635672 v. altresì Cass. n. 7536/2011 n. 795/2011 n. 26316/2010, diffusamente Cass. 25 maggio 2012, n. 8342 Cass. 22 aprile 2015, n. 8154 e ancora Cass.19861/2016, non massimata se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso. Nessuna comunicazione d'irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, in cui si discute di imposte non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali. Ne deriva l'accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata, riaffermandosi il seguente principio di diritto in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione in particolare, al cospetto della omissione del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione d'inviare comunicazione d'irregolarità al contribuente. 2 Col secondo motivo si deduce, in subordine, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.L. n. 246 del 2007, art. 36, comma 4 ter a dire della parte ricorrente, la norma che ha prescritto l'indicazione del responsabile del procedimento sotto pena di nullità della cartella riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1.6.2008, mentre nel caso di specie si tratta di ruoli resi esecutivi nel 2006. Anche tale motivo è fondato perchè, per espressa previsione di legge, la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse v. D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008 . I giudici di appello, chiamati a decidere sull'impugnazione di una cartella notificata nel marzo 2007, non si confrontano con tale disposizione e non espongono neppure con chiarezza la propria ratio perchè non si riesce comprende se le ragioni dell'ufficio siano state accolte o disattese ne deriva l'accoglimento anche di motivo e la cassazione, anche sotto tale profilo, della sentenza impugnata. Il giudizio va rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che si atterrà ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.