Redditi «scindibili» ai fini dell'IRAP

Non ha diritto al rimborso integrale dell'IRAP lo studio associato che, per l'attività di sindaco o amministratore di società, si avvale dell'organizzazione dello studio. Spetta, quindi, il rimborso per l'attività di sindaco svolta dal socio di studio associato.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20975 del 17 ottobre 2016. Vicenda. Uno studio associato per l’attività di sindaco di una azienda ha chiesto il rimborso dell'IRAP relativamente alla attività di sindaco, invocando una scissione del reddito fra l'attività professionale e quella aziendale. I giudici tributari di merito hanno sancito il diritto al rimborso per l'intero importo del tributo indebitamente versato. Rimborso IRAP. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso del fisco evidenziando che il giudice del gravame, pur dando atto che il contribuente insisteva per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attività di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell'attività di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo IRAP per il solo reddito generato dall'attività di sindaco di società di capitali, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, che aveva appunto a oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all'attività di sindaco, dichiarando però dovuto il rimborso IRAP per l'intero importo richiesto . A giudizio degli Ermellini manca il presupposto impositivo per il solo reddito generato dall'attività di sindaco di capitali e quindi solo per quella parte era dovuto il rimborso, che invece il giudice del gravame ha riconosciuto per l'intero ammontare. In sostanza, scontata la questione dell'imposta per lo studio associato - soggetto all'IRAP - la Cassazione indica al giudice di rinvio di procedere con la restituzione della sola quota parte relativa ai compensi di sindaco, sancendo di fatto la scindibilità dei redditi del professionista ai fini IRAP. La Corte di Cassazione ha cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto il rimborso per l'intero importo dell’IRAP versata da uno studio associato di commercialisti. Questo, nonostante la richiesta di restituzione avanzata dallo studio avesse riguardato esclusivamente l’attività di sindaco di società di capitali svolta da un professionista dello studio medesimo, sull’assunto della sussistenza di una scissione del reddito fra l'attività professionale e quella, appunto, di sindaco. Non obiettando rispetto alle affermazioni sulla scindibilità del reddito, quindi, la Suprema Corte ha esclusivamente rilevato l’esistenza, nella decisione impugnata, di una non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la Ctr, nell’accogliere la domanda di rimborso proposta dai contribuenti e relativa alle sole prestazioni per l’attività nei collegi sindacali, aveva, in realtà, accolto la domanda di restituzione per l’intero importo dell'imposta versata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 20 luglio – 17 ottobre 2016, n. 20975 Presidente Cirillo – Relatore Federico Fatto e diritto L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della S.C.A. di P.R., C.E. e B.B., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 56/08/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso per Irap relativa agli anni 1998 e 1999. La CTR, in particolare, premesso che il reddito in relazione al quale si chiedeva il rimborso Irap era quello generato dall’attività di sindaco di società di capitali e non anche quello derivato dall’attività di commercialisti, accoglieva la domanda e dichiarava dovuto l’intero rimborso richiesto. Conviene senz’altro esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Agenzia delle Entrate, denunziando violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, lamenta che la CTR, nell’accogliere la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, per le sole prestazioni relative collegi sindacali, abbia accolto la domanda di restituzione dell’intero importo. Il motivo è fondato. La CTR infatti, pur dando atto che i contribuenti insistevano per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attività di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell’attività di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo Irap per il solo reddito generato dall’ attività di sindaco di società di capitali, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, che aveva appunto ad oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all’attività di sindaco, dichiarando però dovuto il rimborso Irap per l’intero importo richiesto. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Friuli - Venzia Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.