Titolare di società non paga l’IRAP

Il professionista titolare di uno studio che opera come amministratore o sindaco di una società non paga l’IRAP per tale attività.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 19327/2016 della Cassazione secondo cui il libero professionista non è tenuto a pagare l’imposta soltanto se adempie a tale funzione senza ricorrere ad una struttura organizzata autonomamente. Rimborso IRAP. Com’è noto l’IRAP è dovuta dalle Aziende o liberi professionisti ossia tutti coloro che esercitano un’attività anche non commerciale. L’esercizio del lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, ovvero dall’art. 53, comma 1, del Tuir di cui d.P.R. n. 917/1986, è escluso dall’applicazione dell’imposta reale sulle attività produttive IRAP solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata . Quindi grava sul contribuente che chieda il rimborso dell’IRAP, asseritamente non dovuta, l’onere di provare l’assenza delle suddette condizioni. Autonoma organizzazione. Il parametro dell’autonoma organizzazione, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato, sussiste quando il contribuente - è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit ciò che accade più spesso , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione - oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Non ricorre il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’IRAP qualora nella produzione di reddito, incentrato sulle sole capacità personali del professionista, manchi una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico possano ritenersi suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista. Esercente attività di commercialista in forma associata ed altre attività in proprio. Nel caso di specie il contribuente, esercente attività di commercialista in forma associata ed altre attività in proprio sindaco di società , ha chiesto il rimborso dell’IRAP versata quale componente del collegio sindacale e non quella versata nello studio associato in cui svolge attività di consulenza fiscale e societaria. La Suprema Corte, ha ritenuto che non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista che nello svolgimento dell’attività di sindaco utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile dell’attività professionale. Il libero professionista che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione non è tenuto al pagamento dell’imposta per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa . Mentre è legittimo il diniego del rimborso di imposta al commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria in cui siano coinvolte conoscenze tecniche collegate direttamente all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non è possibile scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare i requisiti impositivi per ogni settore, atteso il mancato assolvimento della prova che grava sul contribuente. Pertanto i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che l’attività in questione fosse svolta singolarmente e separatamente da quella espletata all’interno dell’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione e, per tale motivo, non fosse dovuta l’IRAP. Gli stessi Giudici hanno riaffermato che l’accertamento del requisito dell’organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato questo scatta soltanto nei confronti del responsabile dell’organizzazione, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta cfr. Cass, SU, n. 9451/2016 . In materia di IRAP l’Agenzia delle entrate ha emanato la Circolare n. 20/E/2016 – a commento delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 l. n. 208/2015 - commi 70, 73 e 125 dell’art. 1 -, chiarendo che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’IRAP -i soggetti che esercitano un’attività agricola ex art. 32 Tuir - le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvi-colturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali - le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10 d.P.R. n. 601/73.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, sentenza 15 luglio – 29 settembre 2016, n. 19327 Presidente Cirillo – Relatore Vella Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue. 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3, all'art. 2697 c.c., agli artt. 50 e 53 del TUIR in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 , per non avere la C.T.R. considerato che il diritto al rimborso Irap, nel caso di dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione, esplichi congiuntamente anche incarichi di componente di organi di controllo di società e di componente di organi di amministrazione di enti di categoria, svolgendo sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale sono coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegato all'esercizio della professione nel suo complesso, spetta, con onere probatorio al riguardo posto in capo al Contribuente, solo allorquando sta possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame . 2. Nel controricorso si sottolinea che la contribuente svolgeva la propria attività professionale di dottore commercialista principalmente in forma associata presso il proprio studio in Torino associazione professionale Boidi & amp Partner's, che ha versato l'Irap quale soggetto autonomo d'imposta ed anche alcune attività in proprio sindaco di società, componente di organi di amministrazione e di controllo di società ed enti di categoria , senza l'ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore e con utilizzo di limitatissimi beni strumentali , come da copia libro cespiti ammortizzabili allegata in 1 grado pag. 2 controricorso . 3. Il motivo è manifestamente infondato. 4. Nella sentenza impugnata si dà atto che la contribuente aveva sottolineato come lo studio assodato di cui essa faceva parte svolgeva attività di consulenza in materia fiscale e societaria e i relativi proventi venivano regolarmente assoggettati ad IRAP , mentre la richiesta di rimborso atteneva unicamente all'attività svolta in forma individuale , quale componente di organi di controllo e di amministrazione , sicchè il caso in esame risulta perfettamente inquadrabile nello schema esonerativo delineato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, atteso che la contribuente non si avvale di dipendenti ed utilizza beni strumentali minimi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività . 4. La C.T.R. ha altresì respinto l'eccezione per cui i redditi in contestazione andrebbero attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo , poichè l'attività sindacale risultava svolta non nell'ambito dell'organizzazione ma separatamente ed individualmente , in assenza del presupposto impositivo ai fini Irap della autonoma organizzazione. 5. Un simile decisum non integra l'errar in indicando dedotto dall'Agenzia delle entrate, ma si pone in continuità con l'orientamento di questa Corte, che anche di recente Cass. ord. n. 4246/16 , ha richiamato i seguenti principi in subiecta materia a non ha diritto al rimborso dell'IRAP il commercialista che, nello svolgimento dell'attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per esercizio dell'attività professionale Cass. n. 15803/11 b il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all'IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa Cass. nn. 4959/09, 10594/07 conf. Cass. n. 3676/07 per l'attività di consulente c è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di serietà e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame , stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente Cass. n. 3434/2012 . 6. Quest'ultimo precedente è particolarmente significativo perchè reso in fattispecie analoga a quella in esame, in cui la C.T.R. aveva accertato che l'attività di amministratore, revisore e sindaco di società, veniva svolta senza avvalersi di particolari mezzi e collaboratore - quindi in assenza di un'autonoma organizzazione - e la ricorrente Agenzia delle Entrate non aveva addotto elementi probatori contrari rispetto all'assunto del contribuente, condiviso dai giudici di appello, limitandosi a dedurre che anche l'attività in contestazione era svolta dal professionista, dottore commercialista, presso uno studio professionale , ciò che tuttavia non è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della autonoma organizzazione , necessaria per l'assoggettamento ad Irap dei relativi compensi cfr. Cass. n. 4246/16 cit. . 7. Nel caso di specie il giudice d'appello, conformandosi ai principi richiamati, ha ritenuto, con congrua motivazione, che l'attività in discussione fosse svolta a singolarmente e separatamente da quella espletata all'interno dell'associazione professionale b senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa. 8. In ultima analisi, alla luce di quanto illustrato emerge anche che, sotto la veste della denunziata violazione di legge, l'amministrazione ricorrente finisce per contestare le valutazioni in fatto operate dal giudice a quo, in vista di una revisione del giudizio di merito che però non è consentita in questa sede ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15 , spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento Cass. nn. 962/15, 26860/14 principio, questo, di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di Irap, nel senso che l'accertamento del requisito della autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato Cass. s.u. 10 maggio 2016,11. 9451 . 9. In conclusione il ricorso va rigettato, senza che tuttavia sussistano i presupposti per la condanna alle spese, che vanno conseguentemente compensate tra le parti, essendo recenti gli approdi nomofilattici di cui sopra si è dato conto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.