Ruolo, sempre impugnabile

Il contribuente può impugnare il ruolo con ricorso dinanzi al Giudice tributario anche se ha solo dichiarato l’imposta senza versarla.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 14496/2016 depositata il 15 luglio dalla Suprema Corte da cui emerge che l’impugnazione della cartella esattoriale non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo contenga i dati dichiarati dal contribuente atteso che la dichiarazione dei redditi è sempre ritrattabile. Dichiarazione dei redditi. Circa la natura giuridica della dichiarazione dei redditi è orientamento consolidato in campo dottrinario e giurisprudenziale che la medesima si possa considerare una dichiarazione di scienza e di giudizio, modificabile in virtù dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati indicati, e rappresenta un momento dell' iter procedimentale diretto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. Infatti la dichiarazione tributaria prima ancora di essere manifestazione di scienza è manifestazione di giudizio. Pertanto la dichiarazione dei redditi è un documento ritrattabile e/o modificabile mediante l’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza a proprio favore e prospettati all’amministrazione finanziaria è ammessa l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente, anche se non direttamente quanto precede per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali artt. 53 capacità contributiva e 97 correttezza azione amministrativa . Le dichiarazioni, non hanno natura di manifestazione di volontà, fatta eccezione per casi particolari ad es., le dichiarazioni integrative del condono , potendo essere modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo. Nel caso in esame il contribuente, professione medico di base, ha impugnato la cartella esattoriale con cui l’ufficio finanziario ha recuperato il pagamento dell’IRAP, dichiarata dallo stesso ma non versata. In primo grado i giudici hanno respinto il ricorso, mentre la CTR ha dichiarato l’appello inammissibile. Il ricorrente ha eccepito che il fatto di aver dichiarato l’IRAP non esclude il diritto di impugnare l’atto che ne costituisce liquidazione. La Corte di Cassazione ha affermato preliminarmente che la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente inammissibile l’appello del contribuente il quale avendo dichiarato di dovere l’IRAP era tenuto a versarla. In particolare, non sarebbe impugnabile la liquidazione ruolo emesso dall’ufficio finanziario. Impugnazione cartella di pagamento. I Giudici di legittimità hanno ritenuto che in campo tributario, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600/1973, l’impugnazione della cartella esattoriale non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati indicati dal contribuente nella propria dichiarazione. Una tale conclusione, infatti, presupporrebbe l’irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente le quali, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza sono modificabili in ragione di novi elementi di conoscenza o di valutazione Cass. n. 2226/2011 n. 9872/2011 . La Corte ha accolto le motivazioni addotte dal contribuente, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria competente.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 11 maggio – 15 luglio 2016, n. 14496 Presidente Cappabianca – Relatore Cricenti Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate di Salerno, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di , medico di base, ha riscontrato il mancato versamento dell’lrap per l’anno 2002, dichiarata dal contribuente, ma non versata. L’Agenzia ha provveduto con cartella esattoriale a recuperare pertanto la somma non corrisposta. Il contribuente ha proposto ricorso adducendo di non avere un'organizzazione stabile tale da poter giustificare il pagamento dell’imposta. La Commissione provinciale, con sentenza del 24.4.2007, ha rigettato il ricorso nel merito, mentre quella regionale ha dichiarato l’appello inammissibile, con l’argomento della non impugnabilità della cartella esattoriale. Ricorre per Cassazione il contribuente, basandolo su due motivi. Non si è costituita l’Agenzia. Considerato in diritto La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’impugnazione, ritenendo che, poiché Io stesso contribuente aveva dichiarato di dovere l’Irap, non avendola versata, l’Agenzia aveva il potere di liquidare la somma, cosa che ha fatto con l’emissione della cartella esattoriale. Avverso tale liquidazione, secondo la sentenza impugnata, non sarebbe ammissibile l’impugnazione, in quanto il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta e poi agire per il rimborso. 1. - Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione dell’art. 19 D.lvo n. 546 del 1992 e dell’art. 36 bis DPR 600/1973. Il ricorrente ritiene che il fatto di avere dichiarato di dovere l’Irap non esclude il diritto di impugnare l’atto cartella esattoriale che ne costituisce liquidazione. Il motivo è fondato. In materia tributaria, l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dai contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione Sez. 5. n. 9872 del 2011 . 2. - Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli articoli 2 e 3 legge regionale Campania n. 3/2003. Secondo il ricorrente in base a tale legge, la competenza a riscuotere e pretendere l’Irap sarebbe stata dalla Regione e non dell’Agenzia delle Entrate. Il motivo è infondato. Infatti, ai sensi della L.R. Campania n. 3 del 2003, art. 2, comma 1 A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2003 sono di competenza della Regione, quale ente titolare deI tributo le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'I.R.A.P. la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, e la determinazione delle relative aliquote d'imposta , motivo questo per cui, nella specie, trattandosi dell'annualità 2002 oggetto della pronuncia della C.T.R., nel capo qui impugnato , la Regione era del tutto estranea al rapporto tributario e quindi priva di legittimazione passiva. Sez. 5, n. 8738 del 2013 . Il terzo motivo, accolto il primo, può considerarsi assorbito. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo. Cassa con rinvio alla Commissione Tributaria regionale Campania, sez. Salerno, in diversa composizione anche per le spese.