Giudicato, libera la controparte

In tema di responsabilità solidale, il passaggio in giudicato della decisione inerente al giudizio di uno dei condebitori ha validità anche nei confronti dell’altro contribuente se quest’ultimo è estraneo al primo giudizio.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 14278/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’altra sentenza non era basata su ragioni personali e dirette esclusivamente allo stesso condebitore. Occorre premettere che l’art. 1306 c.c. prevede che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori gli altri debitori possono opporla al creditore, purché non sia fondata su ragioni personali al condebitore. Il caso. Nel caso di specie il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’ufficio aveva ritenuto decaduti i benefici di legge fiscali richiesti un trasferimento di terreno edificabile, non assoggettato a piano particolareggiato. Nei primi due gradi di merito le Commissioni tributarie hanno ritenuto legittima la pretesa fiscale. Nelle more del giudizio di appello il contribuente ha presentato una memoria in cui indicava la sussistenza di una sentenza favorevole, resa in favore dell’altro coobbligato solidale per l’imposta di registro relativa allo steso contratto di compravendita, non esaminata dal giudice di appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione del citato art. 1306 c.c. nonché l’omessa pronuncia passata poi in giudicato. Sentenza ed efficacia del giudicato. La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che quando la sentenza è stata allegata in appello, la stessa non era ancora passata in giudicato e, quindi, la parte non poteva ancora invocarne gli effetti favorevoli. La CTR , pertanto, non era tenuta a tenerne conto. Detta sentenza, nel corso del giudizio di legittimità, è divenuta definitiva in quanto non appellata dall’ufficio finanziaria per cui lo stesso provvedimento poteva valutarsi in tale sede. I Giudici di legittimità hanno evidenziato, altresì, che la sentenza divenuta definitiva riguardava un giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e il condebitore stesso a cui non aveva partecipato l’attuale ricorrente e che non era fondata su ragioni personali e riferibili allo stesso condebitore. Sul tema si segnala un recente pronunciamento secondo cui in caso di accertamento da redditometro, il giudicato favorevole al contribuente per un’annualità ha valore anche sulle altre annualità purché i presupposti siano gli stessi quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto analogo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con decisione passata in giudicato, il successivo accertamento fondato sullo stesso elemento notevole incremento patrimoniale deve ritenersi nullo Cass. n. 943/2016 . In precedenza la stessa Corte ha ritenuto che qualora una cartella di pagamento viene inviata a due soggetti, coobbligati in solido, e solo uno dei due la impugna, l’eventuale sentenza favorevole a quest’ultimo vale anche per l’altro soggetto Cass n. 3598/2014 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 10 giugno – 13 luglio 2016, n. 14278 Presidente Piccininni – Relatore Solaini Svolgimento del processo La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell'alienazione di un terreno edificabile, non assoggettato a piano particolareggiato, comunque denominato. La sentenza della CTR, confermando la sentenza di primo grado, respingeva le ragioni del contribuente, affermando che nel caso di specie, il terreno oggetto di controversia aveva secondo il certificato di destinazione urbanistica approvato, una destinazione di zona B5 - completamento edilizio -e non era soggetto a piani particolareggiati, mentre la sola soggezione al piano regolatore generale non poteva ritenersi sufficiente ad assolvere la condizione d'ammissibilità al beneficio richiesto. Avverso la predetta pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, mentre l'ufficio pur evocato in giudizio non si è costituito. Motivi della decisione Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia, da una parte, il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 168 del 1982, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, dall'altra, denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio attinente alle medesime questioni oggetto delle norme esserne mente violate, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici d'appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero ritenuto che il cd. piano di recupero, di cui alla L. n. 457 del 1978, art. 28, e nel quale era inserita l'area oggetto di tassazione, non fosse ricompreso nel perimetro normativo della normativa fiscale di favore invocata dal contribuente, nonostante che il predetto piano di recupero, fosse da considerare uno strumento attuativo della pianificazione generale del territorio, al pari del piano particolareggiato, equiparato per certi effetti, allo stesso piano particolareggiato, per come si evincerebbe dalla L. n. 457 del 1978, artt. 28 e 30, nonchè dalla L. n. 162 del 1982, art. 5, per quanto riguarda la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1306 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, attinente allo stesso profilo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto benchè nella memoria illustrativa prodotta in appello, innanzi alla commissione tributaria regionale, la parte contribuente avesse allegato e documentato la circostanza della sussistenza di una sentenza favorevole, resa in favore dell'altro coobbligato in solido, nel medesimo rapporto giuridico tributario, scaturente dall'atto di compravendita del terreno oggetto di tassazione, il giudice di secondo grado, non solo non l'avrebbe presa in considerazione, ma avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sul punto. Appare, dirimente, esaminare quest'ultimo motivo. Va precisato che alla data del 15.2.2011, quando la predetta sentenza è stata allegata alle memoria illustrativa in sede d'appello v. p. 2 del ricorso in cassazione , la stessa non era ancora passata in giudicato e, quindi, la parte non poteva ancora invocarne gli effetti favorevoli La CTR, pertanto, non era tenuta a tenerne conto, nell'esporre il percorso motivazionale a supporto del decisum di rigetto. Tale sentenza è la 443/62/10 emessa dalla ctp di Roma e depositata in data 19/10/2010 la stessa non è stata appellata dall'ufficio ed è passata in giudicato allo scadere del termine lungo, cioè, in data 5.12.2011 come risulta dall'attestazione della segretaria della commissione provinciale di Roma successivamente alla pronuncia e al deposito della sentenza oggi impugnata pertanto, la sua produzione in questa sede di legittimità risulta giustificata dalla data di formazione dell'atto. La stessa, è stata ritualmente depositata unitamente al ricorso in Cassazione. Infine, si rileva come la predetta sentenza è stata pronunciata tra l'Agenzia delle Entrate e il condebitore in solido, senza la partecipazione dell'attuale ricorrente e tale sentenza è fondata su ragioni niente affatto personali al medesimo condebitore. E', infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui In tema di solidarietà tributaria, l'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2, presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione Cass n 12766/2015 . La sentenza va, pertanto, cassata, con accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbiti gli altri e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, valuti la concreta portata del giudicato di cui si chiede, in questa sede l'estensione degli effetti, ex art. 1306 c.c P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.