Dichiarazione congiunta: la coniuge separata paga le sanzioni

Nel caso di dichiarazione congiunta la contribuente separata deve ugualmente provvedere al pagamento delle sanzioni anche se la cartella di pagamento è stata notificata all’ex coniuge.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 13733, del 6 luglio 2016, ha stabilito che c’è, in ogni caso, la responsabilità solidale della coniuge per le imposte e accessori sanzionati nei confronti dell’ ex coniuge, in caso di dichiarazione congiunta. Nel caso in esame sia alla moglie, sia all’ ex marito, era stata notificata una cartella di pagamento, relativa ad una dichiarazione dei redditi compilata congiuntamente per i Giudici di legittimità, tuttavia, poiché si tratta di una dichiarazione congiunta c’è responsabilità solidale e la moglie doveva provvedere al pagamento delle sanzioni. Il contenzioso. Una contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, con la quale era stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, relativo al 1996, anno per il quale era stata presentata la dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17, della l. numero 114/1977. Il Giudice d’appello ha ritenuto che la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge e che il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale non lede il diritto di difesa della moglie, la quale ha la possibilità di far valere, in sede di impugnazione della cartella, tutte le possibili ragioni di contrasto della pretesa tributaria. Il ricorso. La contribuente nel ricorso in Cassazione nel denunciare la violazione dell’art. 17, della l. numero 114/1977 e dell’art. 19, del d.lgs. numero 546/1992, sostiene la tesi secondo la quale nel caso di separazione dei coniugi l’accertamento deve essere notificato a pena di nullità ad entrambi i coniugi con la conseguenza che, se l’accertamento in rettifica è notificato a uno solo, la successiva cartella di pagamento è nulla nei confronti dell’altro coniuge, e quindi può essere validamente impugnata in relazione anche della mancata notifica diretta degli atti precedenti e, per questo solo vizio, l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato . La dichiarazione congiunta. La facoltà concessa dall’articolo 17, della l. numero 114/1977, ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di presentare una dichiarazione congiunta, a nome di entrambi e garantita da una responsabilità solidale tra gli stessi per il pagamento dell’imposta, interessi e sanzioni, è finalizzata alla liquidazione complessiva ed unitaria delle imposte dovute dal nucleo familiare. In tale ipotesi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi ma legittimamente notificati nei confronti di uno dei due coniugi. La disposizione di cui all’articolo 17, primo comma, della l. numero 114/1977, che prevedeva per i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, la possibilità di optare per la dichiarazione congiunta, avvalendosi di un solo modello per la dichiarazione dei propri redditi, conserva ancora una certa attualità, pur non essendo più in vigore dal 1998 comma abrogato dall’ articolo 9 del d.P.R. numero 322/1998 . In questa ipotesi, gli accertamenti in rettifica e le cartelle di pagamento, sebbene da intestarsi ad entrambi i coniugi, possono essere notificati al solo marito, come previsto, rispettivamente, dal quarto e terzo comma del citato articolo 17 ancora vigenti . All’attualità, la dichiarazione congiunta, che ha visto notevolmente ridursi il suo ambito di applicazione , non è più possibile, tranne per quanto previsto dall’ articolo 13, comma 4, del d.m. 31 maggio 1999, numero 164, in relazione al modello 730, ossia solo nell’ipotesi in cui uno dei due coniugi sia titolare di un reddito da lavoro dipendente e nessuno dei due sia titolare di redditi di lavoro autonomo o d’impresa. La scelta della dichiarazione congiunta consente ai coniugi di sommare le imposte calcolate separatamente sui redditi di ciascuno, e di sottrarre da tale importo l’ammontare complessivo delle ritenute e dei crediti di imposta singolarmente subiti. Così facendo, il calcolo, che determina l’imposta complessivamente dovuta e non l’imponibile, garantisce l’autonomia del singolo soggetto e consente di distinguere le posizioni contributive dei due coniugi, che, invece, restano del tutto autonome ed indipendenti l’uno dall’altro . La responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori. Per i Giudici di legittimità il ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare il principio in virtù del quale, ai sensi dell'art. 17, della l. numero 114/1977, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò è suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost., dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretta e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti . Notifica della cartella di pagamento. I Giudici di legittimità osservano che la ricorrente sostiene che tra i vizi denunziabili dalla moglie separata, in sede di impugnazione della cartella di pagamento a lei notificata, rientra anche quello concernente l’omessa notifica, nei suoi stessi confronti, dell’atto prodromico, e richiama la giurisprudenza che riconosce appunto al contribuente la facoltà di far valere, in via esclusiva, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto consequenziale, il vizio procedimentale consistente nella omessa notifica dell’atto presupposto. Per i Giudici di legittimità la tesi non può essere condivisa, in quanto confligge in pieno con il dettato del menzionato art. 17, il quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi facoltà ora abrogata , prevedeva proprio che l’amministrazione notificasse al solo marito l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento , ferma rimanendo la responsabilità solidale della moglie per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, a lei diretta, della cartella di pagamento o dell’avviso di mora . La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 febbraio – 6 luglio 2016, n. 13733 Presidente Di Amato – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. G.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a seguito di avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, relativo al 1996, anno per il quale era stata presentata dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17 della legge n. 114 del 1977. Il giudice d’appello ha ritenuto che la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge e che il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale non lede il diritto di difesa della moglie, la quale ha la possibilità di far valere, in sede di impugnazione della cartella, tutte le possibili ragioni di contrasto della pretesa tributaria. 2. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 17 della legge n. 114 del 1977 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostiene la tesi secondo la quale nel caso di separazione dei coniugi l’accertamento deve essere notificato a pena di nullità ad entrambi i coniugi con la conseguenza che, se l’accertamento in rettifica è notificato a uno solo, la successiva cartella di pagamento è nulla nei confronti dell’altro coniuge, e quindi può essere validamente impugnata in relazione anche della mancata notifica diretta degli atti precedenti e, per questo solo vizio, l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato . Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare il principio in virtù del quale, ai sensi dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a molo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall’ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost. cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998 , dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015 . Ciò posto, la ricorrente sostiene che tra i vizi denunziabili dalla moglie separata, in sede di impugnazione della cartella di pagamento a lei notificata, rientra anche quello concernente l’omessa notifica, nei suoi stessi confronti, dell’atto prodromico e richiama la giurisprudenza che riconosce appunto al contribuente la facoltà di far valere, in via esclusiva, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto consequenziale, il vizio procedimentale consistente nella omessa notifica dell’atto presupposto. La tesi non può essere condivisa, in quanto confligge in pieno costituendone una sorta di interpretatio abrogans con il dettato del menzionato art. 17, il quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi facoltà ora abrogata , prevedeva proprio che l’amministrazione notificasse al solo marito l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento , ferma rimanendo la responsabilità solidale della moglie per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, a lei diretta, della cartella di pagamento o dell’avviso di mora . 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.