Immobile di lusso e agevolazione prima casa: rileva il momento dell’acquisto

Ai fini dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa rileva il momento dell’acquisto dell’immobile e non quello della sua costruzione la collocazione urbanistica dell’immobile, inoltre, costituisce di per sé un indice di particolare prestigio della costruzione.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 13312, del 28 giugno 2016, ha stabilito che non spetta alcuna agevolazione fiscale sulla prima casa al contribuente che acquista un immobile prima che intervenisse il piano regolatore del Comune che ha destinato la zona a ville con giardino per i Giudici di legittimità ai fini dell’agevolazione sulla prima casa rileva il momento dell’acquisto dell’immobile e non quello della sua costruzione. Il fatto. La controversia fiscale concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa in quanto l'abitazione di cui si tratta è collocata in area destinata a ville con giardino dal Piano Regolatore Generale la contribuente opponeva che la destinazione di PRG era successiva alla costruzione dell'immobile in questione e, quindi, irrilevante. I Giudici tributari di primo grado accoglievano il ricorso, affermando l'inapplicabilità retroattiva del regolamento urbanistico e la necessità di far riferimento al tempo della costruzione e non a quello dell'acquisto e alla singole caratteristiche di lusso previste nel D.M. 2 agosto 1969, se riscontrabili nel caso. L’amministrazione finanziaria, tuttavia era ricorsa ai Giudici della Commissione tributaria regionale che avevano accolto il ricorso la contribuente ha, di conseguenza, impugnato la sentenza sfavorevole in Cassazione. Le agevolazioni prima casa cenni. La norma sulla cd. prima casa” prevede importanti agevolazioni fiscali. Se in capo agli acquirenti, nel caso sia applicabile il regime imponibile IVA, ricorrono le condizioni per l'applicazione dei benefici collegati alla prima casa” trova applicazione il numero 21 , della Tabella A, Parte Seconda, allegata al d.P.R. numero 633/1972, che richiama la nota II bis , all'art. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. numero 131/1986, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento va rilevato che quando si acquista da un privato oppure da un soggetto passivo IVA, ma non dall’impresa costruttrice si applica l’imposta proporzionale di registro , attualmente pari al 2%. Si ricorda che, ai sensi della richiamata nota II bis , per l'applicabilità delle agevolazioni prima casa è necessario che l’abitazione trasferita deve essere una casa di abitazione non di lusso e quindi non presentare le caratteristiche di lusso indicate dal d.m. 02.08.1969, indipendentemente dall’anno di costruzione l'acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l'acquisto l'acquirente non sia titolare, nemmeno per quota in tutta la nazione, di altra abitazione acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa” l'immobile oggetto della cessione deve essere ubicato, alternativamente in uno dei seguenti luoghi 1 nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dalla stipula dell'atto 2 nel Comune in cui l'acquirente svolge la sua attività pur senza avervi la residenza 3 nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si è trasferito all'estero per lavoro. La predetta nota II bis , estende l'agevolazione anche all'acquisto delle pertinenze tra queste ultime sono ricomprese limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato . L’analisi della Cassazione. I Giudici di legittimità ritengono che i due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente essendo entrambi intesi ad una medesima censura, sia pur sotto differenti profili violazione di legge e vizio di motivazione per la contribuente avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere sufficiente, per determinare l'attribuibilità all'immobile di caratteristiche di lusso, che la previsione urbanista di area destinata a ville con giardino esistesse al tempo dell'acquisto, pur se la stessa non avesse preceduto il tempo della costruzione. Per la Corte di Cassazione il motivo non è fondato secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione si è avuto modo di affermare che In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ville con giardino deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell'art. 1, del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come villa , bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come di lusso cfr. Cass. numero 2755/2012 . La sentenza impugnata fa coerente applicazione del suddetto principio e supporta la propria decisione con adeguata motivazione facendo riferimento specifico alle pronunce della giurisprudenza di legittimità relative alla riconosciuta rilevanza del tempo dell'acquisto, e non di quello di costruzione, per la determinazione delle caratteristiche di lusso di un'abitazione. La sentenza della Cassazione intende, quindi, confermare quanto affermato dalla sentenza numero 5691/2014, dando continuità all'orientamento espresso dalla sentenza numero 13064 del 2006, il quale ha stabilito che l'art. 10 del citato d.m. 2 agosto 1969 , secondo cui alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961”, non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di abitazioni non di lusso , ma è volta a regolare, in via transitoria, l'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, o costruite successivamente, ma in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore , in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti . Nell'ipotesi che è oggetto specifico della controversia in esame è evidente il risultato sperequativo che si realizzerebbe ove a due unità immobiliari, entrambe collocate in area urbanistica destinata a ville con giardino secondo le previsioni di piano, si attribuissero le caratteristiche di lusso solo a quella che sia stata costruita dopo l'approvazione dello strumento urbanistico, e non anche a quella già costruita in precedenza ma insistente sulla stessa zona, pur godendo entrambe dei medesimi vantaggi di arricchimento per accrescimento di valore derivanti dalla collocazione delle stesse in zona di pregio . Tanto più che la sola collocazione di zona e non anche specifiche caratteristiche costruttive è secondo la norma la ragione dell'inclusione dell'abitazione tra quelle classificabili di lusso .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 8 – 28 giugno 2016, n. 13312 Presidente Chindemi – Relatore Botta Svolgimento del processo La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini IVA con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa in quanto l'abitazione di cui si tratta è collocata in area destinata a ville con giardino dal Piano Regolatore Generale la contribuente opponeva che la destinazione di PRG era successiva alla costruzione dell'immobile in questione e, quindi, irrilevante. La Commissione adita accoglieva il ricorso, affermando l'inapplicabilità retroattiva del regolamento urbanistico e la necessità di far riferimento al tempo della costruzione e non a quello dell'acquisto e alla singole caratteristiche di lusso previste nel d. m. 2 agosto 1969 se riscontrabili nel caso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che andava di contrario avviso a quello espresso dal giudice di prime cure. Avverso tale sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L'Ufficio resiste con controricorso. Motivazione 1. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente essendo entrambi intesi ad una medesima censura, sia pur sotto differenti profili violazione di legge e vizio di motivazione avrebbe errato la sen tenza impugnata nel ritenere sufficiente, per determinare l'attribuibilità all'immobile di caratteristiche di lusso, che la previsione urbanista di a rea destinata a ville con giardino esistesse al tempo dell'acquisto, pur se la stessa non avesse preceduto il tempo della costruzione. 2. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti considerazioni. 3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che In tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, l'immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ville con giardi no deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell'art. 1 del d.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le ca ratteristiche di lusso intrinseche all'edificio qualificato come villa , bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare pre stigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l'immobile come di lusso Cass. n. 2755 del 2012 . 4. La sentenza impugnata fa coerente applicazione del suddetto principio e supporta la propria decisione con adeguata motivazione facendo riferimento specifico alle pronunce di questa Corte relative alla riconosciuta rilevanza del tempo dell'acquisto, e non di quello di costruzione, per la determinazione delle caratteristiche di lusso di un'abitazione. Un indirizzo al quale il Collegio intende dare continuità, pur essendo consa pevole dell'esistenza di un precedente difforme, costituito dall'ordinanza della Sesta sezione civile n. 3080 del 2014, che in fattispecie analoga ha ritenuto doversi far riferimento al tempo della costruzione, costruendo tuttavia un'equazione tra collocazione urbanistica e caratteristiche tipo logiche della costruzione che sembra in verità estranea al sistema nor mativo quale esso emerge dalla ricordata pronuncia n. 2755 del 2012. 5. Il Collegio intende, quindi, confermare quanto affermato dalla sentenza n. 5691 del 2014, con la quale questa Corte, intendendo dare continuità all'orientamento espresso dalla sentenza n. 13064 del 2006, ha stabilito che l'art. 10 del citato D.M. 2 agosto 1969 , secondo cui alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data an teriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961 , non ha una funzione di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di abitazioni non di lusso , ma è volta a regolare, in via transitoria, l'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all'entrata in vigore del decreto, o costruite successiva mente, ma in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore , in quanto, solo tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quei momento vigenti . 5.1. Quindi la Corte, evidenziato che la ricordata disposizione ha esauri to la sua funzione, ha ribadito il principio secondo il quale, al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione de qua, occorre fare rife rimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione , principio che risponde ad evidenti criteri di ragionevolezza e di equità contributiva v. Cass. n. 10196 del 2016 . 6. Nell'ipotesi che è oggetto specifico della controversia in esame è evi dente il risultato sperequativo che si realizzerebbe ove a due unità im mobiliari - entrambe collocate in area urbanistica destinata a ville con giardino secondo le previsioni di piano - si attribuissero le caratteristi che di lusso solo a quella che sia stata costruita dopo l'approvazione del lo strumento urbanistica, e non anche a quella già costruita in preceden za ma insistente sulla stessa zona, pur godendo entrambe dei medesimi vantaggi di arricchimento per accrescimento di valore derivanti dalla collocazione delle stesse in zona di pregio . Tanto più che la sola collocazione di zona e non anche specifiche caratteristiche costruttive è secondo la norma la ragione dell'inclusione dell'abitazione tra quelle classificabili di lusso . 7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. La particolarità della vicenda e le alterne vicende che l'hanno caratterizzata giustificano la compensa zione delle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Compensa le spese.