L’accertamento con adesione elimina al contribuente la possibilità di aderire a eventuali esenzioni

L’accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina la irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9847 del 13 maggio 2016. Vicenda. Un contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione concordato di massa , con riferimento ad Irpeg ed Ilor relative agli anni di imposta dal 1989 al 1993. Dopo aver effettuato il versamento del primo acconto di lire 10 milioni, ha omesso il versamento delle ulteriori rate pari a lire 30 milioni. Pertanto, l’ufficio ha emesso cartella di pagamento per il recupero delle somme non versate. Il giudice di prima istanza ha respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella. Il contribuente ha proposto gravame alla Commissione Tributaria Regionale che lo ha accolto. In particolare, il giudice del gravame ha precisato che in data 25.11.1997 l’Ufficio delle imposte dirette aveva emesso provvedimento con il quale riconosceva alla società il diritto alla esenzione decennale dal pagamento dell’Irpeg e dell’Ilor dal 1.1.1989 al 31.12.1998, e pertanto per tali anni nessuna somma era dovuta la presentazione della domanda di condono era addebitabile al ritardo con il quale l’Ufficio impositore aveva emesso il provvedimento di esenzione fiscale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fisco per violazione degli artt. 2- bis e 3 del d.l. n. 564/1994. Accertamento con adesione collettivo”. Gli Ermellini con la pronuncia citata hanno accolto il ricorso del fisco sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Nel caso di specie era pacifico che il contribuente aveva aderito all’accertamento con adesione collettivo”, provvedendo al pagamento della prima rata. Era altrettanto pacifico che la definizione degli importi dovuti mediante l’accertamento con adesione produce effetti irrevocabili, come stabilito dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 177/95. Ne consegue che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina la irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato. Conclusioni. L'accertamento con adesione, in forza del quale può essere definita la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'IVA, si perfeziona, secondo quanto previsto dagli artt. 2- bis e 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 novembre 1994, n. 656, e dall'art. 8 del d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, con l'adesione del contribuente alla proposta di concordato dell'Ufficio ed il pagamento delle relative somme dovute, e non è successivamente revocabile, integrabile o modificabile da parte dello stesso Ufficio, non rilevando che quest'ultimo non fosse a conoscenza, in data anteriore alla proposta di accertamento con adesione rivolta al contribuente, di elementi, dati e notizie pur se relativi agli illeciti tributari, penali di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla l. 7 agosto 1982, n. 516 Cass. civ. Sez. V Sent., 21-05-2008, n. 12885 .La cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Dunque, i vizi afferenti all'avviso di accertamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella Cass. civ. Sez. V, 30-10-2013, n. 24435 . In tema di accertamento con adesione del contribuente, una volta sottoscritto l’atto di adesione esso diviene intangibile sia per il contribuente che per l’Amministrazione. Ciò vuol dire che, qualora il contribuente non adempia al versamento del dovuto, l’atto di adesione non potrà essere privato dei suoi effetti, ma semplicemente sarà possibile per l’Amministrazione riscuotere coattivamente il credito tributario, con i mezzi a ciò predisposti dall’ordinamento Cass. civ. Sez. V Sent., 30-04-2009, n. 10086 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 25 febbraio – 13 maggio 2016, numero 9847 Presidente Cappabianca – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto La società s.r.l. presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi degli artt. 2 bis e 3 del d.l. numero 564 del 1994, convertito nella legge numero 656 del 1994, concordato di massa , con riferimento ad Irpeg ed Ilor relative agli anni di imposta dal 1989 al 1993. Dopo aver effettuato il versamento del primo acconto di lire 10 milioni, ometteva il versamento delle ulteriori rate pari a lire 30 milioni. Pertanto veniva emessa cartella di pagamento per il recupero delle somme non versate. Contro la cartella la società proponeva ricorso alla Commissione tributarla provinciale di Foggia che lo rigettava con sentenza numero 283 del 2004. La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Bari Sez. distaccata di Foggia che con sentenza del 30.6.2009 lo accoglieva. Il giudice di primo grado osservava che in data 25.11.1997 l'Ufficio delle Imposte dirette aveva emesso provvedimento con II quale riconosceva alla società il diritto alla esenzione decennale dai pagamento dell'lrpeg e dell’ILOR dal 1.1.1989 al 31.12.1998, e pertanto per tali anni nessuna somma era dovuta la presentazione della domanda di condono era addebitabile al ritardo con il quale l'Ufficio impositore aveva emesso il provvedimento di esenzione fiscale. Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2 bis e 3 del del d.l. numero 564 del 1994, convertito nella legge numero 656 del 1994, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 cod. proc. civ. Controparte non ha depositato controricorso. Considerato in diritto II ricorso è fondato. Non è in contestazione che il contribuente abbia aderito all'accertamento con adesione collettivo previsto dagli artt. 2 bis e 3 del d.l. numero 564 del 1994, convertito nella legge numero 656 del 1994, provvedendo al pagamento della prima rata. E' altrettanto pacifico che la definizione degli importi dovuti mediante l'accertamento con adesione produce effetti irrevocabili, come stabilito dall'articolo 8 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 13.4.1995 numero 177. Ne consegue che l'accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina la irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato sulla irrevocabilità dell'accertamento con adesione previsto dalla legge numero 656 del 1994 Sez. 5, Sentenza numero 12885 del 21/05/2008, Rv. 603312 in senso analogo, con riguardo alla materia del condono, Sez. 5, Sentenza numero 18278 del 10/09/2004, Rv. 576986 . La sentenza deve pertanto essere cassata e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo. Si compensano le spese del giudizi di merito. Con riguardo al giudizio di legittimità la società deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito. P.Q.M. Accoglie II ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.800 oltre eventuali spese prenotate a debito.