Nessun beneficio fiscale per l’immobile ubicato in una zona destinata a costruzione di ville

Non spetta alcun beneficio fiscale per l’immobile costruito in una zona destinata alla costruzione di ville indipendentemente dal presupposto che l’immobile non abbia i requisiti di abitazione di lusso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8344, del 27 aprile 2016, ha stabilito, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che il beneficio fiscale sulla prima casa deve essere revocato al contribuente che acquista un immobile in una zona destinata alla costruzione di ville non ha rilievo, per i Giudici di legittimità, il presupposto che il contribuente abbia acquistato un immobile che non ha le caratteristiche di lusso. Il caso. La Commissione Tributaria Regionale nel febbraio 2010 aveva respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso di due contribuenti avverso l'avviso di liquidazione con il quale veniva revocato il beneficio cosiddetto prima casa” previsto dall'articolo 1, Nota II bis , Parte I, Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'acquisto di una porzione di un villino familiare” , avendo l'Ufficio ai sensi dell'articolo 1, del d.m. 2 agosto 1969, considerato l'abitazione di lusso” in quanto compresa in una zona” destinata alla costruzione di ville”. La CTR spiegava il rigetto dell'appello argomentando nel senso che la definizione di destinazione della lottizzazione . intesa come realizzazione di ville, non corrispondeva assolutamente alla destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione della lottizzazione e dal vigente piano regolatore del Comune di , osservava difatti la CTR che il regolamento edilizio redatto in data antecedente alla emanazione del D.M. 2/8/69 e poi in base all'approvazione ed adozione del PRG Comunale non prevede tipologie di costruzioni a ville . Contro la sentenza della CTR, l' Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. Le agevolazioni prima casa. La norma sulla cd. prima casa” prevede importanti agevolazioni fiscali. Se in capo agli acquirenti, nel caso sia applicabile il regime imponibile IVA, ricorrono le condizioni per l'applicazione dei benefici collegati alla prima casa” trova applicazione il n. 21 della Tabella A, Parte Seconda, allegata al d.P.R. n. 633/1972, che richiama la nota II bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131/1986, che prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata. Si rammenta che, ai sensi della richiamata nota II bis , per l'applicabilità delle agevolazioni prima casa” è necessario che l’abitazione trasferita deve essere una casa di abitazione non di lusso” e quindi non presentare le caratteristiche di lusso” , indipendentemente dall’anno di costruzione l'acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l'acquisto l’acquirente non sia titolare, nemmeno per quota in tutta la nazione, di altra abitazione acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa” l'immobile oggetto della cessione deve essere ubicato, alternativamente in uno dei seguenti luoghi 1 nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dalla stipula dell'atto 2 nel Comune in cui l'acquirente svolge la sua attività pur senza avervi la residenza 3 nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si è trasferito all'estero per lavoro. La predetta nota II bis , estende l'agevolazione anche all'acquisto delle pertinenze tra queste ultime sono ricomprese limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato . L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Le sanzioni, in caso di decadenza dai benefici, consistono 1 nel recupero delle maggiori imposte non versate 2 nell’irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale 3 nell’applicazione degli interessi di mora previsti dall’articolo 55, comma 4, del d.P.R. n. 131/86. Il Fisco ha tre anni di tempo per revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. Il dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale di decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria varia a seconda delle ragioni che hanno determinato la perdita dei benefici fiscali se la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell’atto, allora è da questa data che decorrono i tre anni per la revoca delle agevolazioni se, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa. La sentenza della Cassazione. Nel ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR che erroneamente non aveva riconosciuto la destinazione a ville” della zona”, nonostante l'espressa previsione contenuta nel Piano Attuativo approvato prima del PRG, da quest'ultimo comunque richiamato e confermato” per l’Agenzia delle Entrate la CTR aveva violato le norme che stabilivano l'irrilevanza delle caratteristiche di villa” dell'abitazione, atteso che la perdita dell'agevolazione conseguiva alla semplice inserzione dell'abitazione in zona” destinata a ville”. La Corte di Cassazione ritiene che il motivo sia fondato. In effetti la CTR, che nella sostanza ha dato atto che in quella zona” il regolamento edilizio” prevedeva la costruzione di ville”, ha ritenuto che le stesse non fossero da considerarsi tali. E questo sia perché le costruzioni permesse dal PRG non presentavano le caratteristiche delle ville” e sia perché il citato regolamento edilizio” non poteva dare una definizione di ville” conforme a quella di cui all'articolo 1 del d.m. 2 agosto 1969 in quanto emanato in data antecedente”. Ma con ciò la CTR ha fondato la decisione sulla valutazione delle caratteristiche intrinseche” che le abitazioni debbono avere per essere considerate ville”, valutazione che è contraria a legge atteso che la perdita del beneficio in parola consegue invece alla semplice inserzione dell'abitazione in una zona” destinata alla costruzione di ville”. In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa l’impugnata sentenza compensando integralmente le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 22 marzo – 27 aprile 2016, n. 8344 Presidente Chindemi – Relatore Bruschetta Fatto Con l’impugnata sentenza n. 92/14/10 depositata il 23 febbraio 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 79/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo che aveva accolto il ricorso di L.N. e Z.G. avverso l’avviso di liquidazione n. art. omissis con il quale veniva revocato il beneficio cosiddetto prima casa previsto dall’art. 1, Nota II bis, Parte I, Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione all’acquisto di una porzione di un villino familiare in , avendo l’Ufficio ai sensi dell’art. 1 d.m. 2 agosto 1969 considerato l’abitazione di lusso in quanto compresa in una zona” destinata alla costruzione di ville . La CTR spiegava il rigetto dell’appello argomentando nel senso che la definizione di destinazione della lottizzazione omissis intesa come realizzazione di ville, non corrispondeva assolutamente alla destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione della lottizzazione e dal vigente piano regolatore del Comune di Sutri”, osservava difatti la CTR che il regolamento edilizio redatto in data antecedente alla emanazione del d.m. 2/8/69 e poi in base all’approvazione ed adozione del PRG Comunale non prevede tipologie di costruzioni a ville”. Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. I contribuenti resistevano con controricorso, eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione. Diritto 1. I contribuenti hanno eccepito la tardività del ricorso per cassazione, ma infondatamente atteso che il termine per la notifica scadeva sabato 9 aprile 2011, termine prorogato ex art. 155, comma 5, c.p.c. a lunedì 11 aprile 2011 Cass. sez. trib. n. 27048 del 2015 Cass. sez. lav. n. 6212 del 2010 , giorno di spedizione della notifica a mezzo posta Cass. sez. I n. 17748 del 2009 Cass. sez. lav. n. 11024 del 2007 . 2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in particolare, dell’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86 del 26.4.1986 TUR e successive modificazioni e del punto 1 D.M. 2/8/1969”, in sintesi lamentando che la CTR erroneamente non aveva riconosciuto la destinazione a ville della zona”, nonostante l’espressa previsione contenuta nel Piano Attuativo approvato prima del PRG, da quest’ultimo comunque richiamato e confermato e che quindi la CTR aveva violato le norme in esponente che stabilivano l’irrilevanza delle caratteristiche di villa dell’abitazione, atteso che la perdita dell’agevolazione conseguiva alla semplice inserzione dell’abitazione in zona destinata a ville . Il motivo è fondato. In effetti la CTR, che nella sostanza ha dato atto che in quella zona il regolamento edilizio prevedeva la costruzione di ville , ha ritenuto che le stesse non fossero da considerarsi tali. E questo sia perché le costruzioni permesse dal PRG non presentavano le caratteristiche delle ville e sia perché il ridetto regolamento edilizio non poteva dare una definizione di ville conforme a quella di cui all’art. 1 d.m. 2 agosto 1969 in quanto emanato in data antecedente . Ma con ciò la CTR ha fondato la decisione sulla valutazione delle caratteristiche intrinseche che le abitazioni debbono avere per essere considerate ville , valutazione che contraria a legge atteso che la perdita del beneficio in parola consegue invece alla semplice inserzione dell’abitazione in una zona destinata alla costruzione di ville Cass. sez. trib. n. 16025 del 2015 Cass. sez. VI n. 2755 del 2012 . 3. Assorbito il secondo motivo. 4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originariamente promosso dai contribuenti avverso l’impugnato avviso di liquidazione. 5. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso dei contribuenti compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.