Mancata indicazione del rappresentante legale nel ricorso introduttivo

In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 d.lgs. n. 546/1992 la carenza nell’atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante anche organico del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 marzo 2016, n. 5413. Vicenda. Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 il ricorso introduttivo è stato accolto dal giudice di prima istanza .A seguito dell'appello del fisco il giudice di gravame ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione. Il ricorso di primo grado risulta privo dell'indicazione personale del legale rappresentante. Il mandato riportato in calce allo stesso risulta privo dell’indicazione della persona che lo ha conferito . Continua quindi la CTR che le società di capitale in assenza del soggetto fisico che le rappresenti, non possono costituirsi e stare in giudizio. Riscontrata l'indicata assenza del rappresentante legale nel primo atto del giudizio tributario rappresentato dal ricorso avverso l'avviso di accertamento e in assenza di integrazione nel corso dello stesso, l'atto di opposizione alla richiesta fiscale, rappresentata dal ricorso, deve ritenersi inammissibile e, quindi, la conseguente costituzione della società in giudizio, per mancanza dell'elemento essenziale rappresentativo della stessa, come indicato al comma 2, lett. b dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, deve ritenersi come mai avvenuta . Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione osservando che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione della procura chiaramente leggibile in calce al ricorso e dagli atti del processo nei quali è stato chiaramente indicato avviso di accertamento, p.v.c., atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e che l'inammissibilità si ha solo in presenza di incertezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4. Pronuncia. Gli Ermellini ,con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso in Cassazione del contribuente rinviando la causa ad altra sezione del giudice del gravame. Infatti, il giudice di merito, si è limitato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della mera carenza dell'indicazione personale del legale rappresentante , e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, senza indagare se tale carenza costituisse causa di incertezza assoluta ad esempio verificando se la firma del mandato fosse leggibile o se il legale rappresentante fosse identificabile per il tramite dei documenti di causa . Conclusioni. Nell'atto introduttivo del processo tributario la carenza delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante anche organico del ricorrente inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo, senza che tale vizio sia passibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. Cass. civ. Sez. V Sent., n. 6359/2008 . Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 1, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti Cass. civ. Sez. V, n. 57/2005 . L'omessa indicazione delle parti intimate nell'epigrafe del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso solo qualora ne derivi l'incertezza assoluta sull'identità delle parti medesime. Da ciò, conseguente l'esclusione di tale sanzione nel caso in cui dette parti siano individuate in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell'atto destinata a contenerle Cass. civ. Sez. V n. 4721/2003 . Inammissibilità del ricorso tributario. La Consulta sentenza n. 98/2004 ha sancito che l’inammissibilità deve essere limitata solo a quelle cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, che si deve mirare a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza, che i profili di forma devono essere valutati con criteri di equa razionalità, che si deve assicurare l’armonia sistematica del regime dell’istituto controverso con lo specifico sistema processuale cui esso appartiene il canone ermeneutico adottato dal giudice delle leggi, ad es., nelle sentenze Corte Cost., nn. 520/2002 e 98/2004 è quello secondo cui è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia istituzionalmente propria del processo, ma consenta altresì, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività d’irragionevoli sanzioni d’inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi. L’ordinamento processuale vigente, in ogni suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al principio, desumibile dall’art. 156 c.p.c., della conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo scopo cui risulta indirizzata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 18 gennaio – 18 marzo 2016, n. 5413 Presidente Bielli – Relatore Scoditti Svolgimento del processo La società srl impugnò avviso di accertamento relativo all'anno 2003 ed il ricorso venne accolto dalla CTP. A seguito dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarò inammissibile il ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione. Il ricorso di primo grado risulta privo dell'indicazione personale del legale rappresentante. Il mandato riportato in calce allo stesso risulta privo dell’indicazione della persona che lo ha conferito . Continua quindi la CTR che le società di capitale in assenza del soggetto fisico che le rappresenti, non possono costituirsi e stare in giudizio. Riscontrata l'indicata assenza del rappresentante legale nel primo atto del giudizio tributario rappresentato dal ricorso avverso l'avviso di accertamento e in assenza di integrazione nel corso dello stesso, l'atto di opposizione alla richiesta fiscale, rappresentata dal ricorso, deve ritenersi inammissibile e, quindi, la conseguente costituzione della società in giudizio, per mancanza dell'elemento essenziale rappresentativo della stessa, come indicato al comma 2, lett. b dell'art. 8 del d. Igs. 546/1992, deve ritenersi come mai avvenuta . Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 lett. b e comma 4, d. leg. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che il nome del legale rappresentante era facilmente ricavabile dalla sottoscrizione della procura chiaramente leggibile in calce al ricorso e dagli atti del processo nei quali è stato chiaramente indicato avviso di accertamento, p.v.c., atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e che l'inammissibilità si ha solo in presenza di incertezza assoluta ai sensi dell'art. 18, comma 4. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e/o omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR ha omesso di motivare sul perché la chiara leggibilità della sottoscrizione della procura e il fatto che il nome dell'amministratore unico risultasse da diversi documenti in atti non fossero sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 56 d. leg. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate in primo grado non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla ammissibilità del ricorso, né la questione è stata sollevata con l'atto di appello. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b e comma 2, nonché dell'art. 12, comma 3, d. leg. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Espone la ricorrente che a seguito della morte del difensore della contribuente, nel corso del giudizio di appello prima dell'udienza di discussione, la nomina del nuovo difensore era avvenuta con procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante nulla perché non rilasciata per atto pubblico o scrittura privata né apposta in calce o a margine della comparsa di costituzione, e addirittura priva di autentica del difensore che sì era limitato ad apporre un timbro senza firmare. Osserva che la CTR, verificata la nullità della procura, avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del processo. I primi due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 d. Igs. n. 546 del 1992 la carenza nell’atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante anche organico del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo Cass. n. 6359/2008, n. 6214/00, n. 7804/00 . Il giudice di merito, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado sulla base della mera carenza dell'indicazione personale del legale rappresentante , e della mancata indicazione nel mandato della persona che lo ha conferito, senza indagare se tale carenza costituisse causa di incertezza assoluta ad esempio verificando se la firma del mandato fosse leggibile o se il legale rappresentante fosse identificabile per il tramite dei documenti di causa, circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. , ha violato il suddetto principio di diritto. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento degli ulteriori motivi. Va infine rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze stante il difetto di legittimazione passiva. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.