Termine per il deposito del ricorso: 30 giorni dalla ricezione da parte del destinatario

In tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1900/2016, depositata l’1 febbraio. Vicenda. La fattispecie ha riguardato la dichiarazione di inammissibilità dell’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate. Secondo il giudice del gravame , il ricorso dell’Agenzia era inammissibile perché sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso per il deposito dell’atto di appello nella segretaria della Commissione Tributaria. Pronuncia. Con la citata pronuncia gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso in cassazione del fisco , hanno ribadito che è irrilevante la data di spedizione, poiché il termine va calcolato a partire dalla ricezione da parte del destinatario. E dunque, nel caso in esame, poiché il ricorso in appello risultava essere stato consegnato tempestivamente, la pronuncia dei giudici territoriali è stata cassata. Conclusioni. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente. È recessivo, quindi, l’orientamento, secondo cui il deposito, nella segreteria della Commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario . Un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario Corte cost. n. 477/2002 comporta che è ragionevole, una volta ammesso l’uso diretto del mezzo postale da parte del ricorrente, consentirgli di verificare il buon fine della notifica prima di iscrivere la causa a ruolo. Va accolto l’orientamento più recente secondo cui qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce, infatti, ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario . Inoltre, l’orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520/2002, sia ai principi sull’osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l’atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell’atto sanciti dalla Corte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 10 dicembre 2015 – 1 febbraio 2016, n. 1900 Presidente Iacobellis – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 108/01/2011 della CTP di Alessandria che aveva già accolto il ricorso della O. & amp C. srl , così rimanendo confermato l'avviso di accertamento per rettifica delle rendite di due immobili a destinazione di attività commerciale siti in Acqui Terme. La predetta CTR ha rilevato che il 9.3.2012 era stata depositata la copia di appello che il 16.4.2012 è stato depositato l'appello e - considerato che l'art. 22 del D.Lgs. 546/1992 prevede il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso per il deposito dell'atto di appello nella segreteria della Commissione Tributaria - ha dichiarato inammissibile l'appello medesimo perché il termine di deposito scadeva il 7.4.2012 . L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc. Ed invero, con il primo motivo di impugnazione improntato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, assorbente del motivo residuo la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante, ai fini di dichiarare inammissibile l'appello, abbia erroneamente preso in considerazione il giorno della spedizione della raccomandata per la notifica del ricorso di appello, anziché quello della ricezione della raccomandata medesima. Il motivo appare fondato e da accogliersi. E' ormai consolidato e da convalidarsi l'indirizzo giurisprudenziale più recentemente affermatosi secondo il quale In tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente . Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014 ed altre . Invero, poiché il ricorso di appello come ha diligentemente dettagliato la parte ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza risulta essere stato consegnato il 20 marzo 2012, non vi è dubbio che debba essere ritenuta erronea l'affermazione del giudicante secondo il quale il termine per il deposito sarebbe scaduto il 7.4.2012, nel mentre appare che il deposito dell'appello avvenuto il 16.4.2012 sia del tutto tempestivo. La pronuncia di secondo grado deve dunque essere cassata, con conseguente rinvio alla medesima CTR per il rinnovo dell'esame de gravame. Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del primo motivo, con assorbimento del secondo che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.