Contabilità affidata a terzi: l’IVA va comunque pagata nei termini

L’affidamento a terzi della tenuta della contabilità comporta il fatto che si può fare riferimento ai fini del calcolo della differenza d’imposta IVA da versare a quella divenuta esigibile nel secondo mese precedente tuttavia un diverso calcolo dell’imposta da versare non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18368 del 18 settembre 2015, ha affermato che la normativa consente al contribuente che affida la tenuta della contabilità a terzi, nel caso in esame ad un commercialista, un diverso calcolo del tributo ma non autorizza uno slittamento del versamento dell’IVA. Il caso. Con sentenza del novembre 2008, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una SRL avverso la sentenza dei giudici di primo grado la Corte territoriale nell’evidenziare che a la società aveva impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate le aveva chiesto il pagamento di oltre 9mila euro da pagare a titolo di sanzioni ed interessi per tardivi versamenti dell’IVA mensile relativa al 1999, deducendo che, avendo affidato la contabilità a terzi, aveva provveduto ai versamenti periodici entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione, ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 b l’ufficio tributario aveva resistito opponendo che la norma invocata dalla contribuente consentiva il differimento non dei versamenti mensili, ma solo della trasmissione dei dati contabili c la sentenza dei giudici di prime cure, che aveva accolto il ricorso della contribuente con compensazione delle spese , era stata appellata dall’Agenzia delle Entrate deducendo il difetto di motivazione e l’erronea interpretazione dell’art. 1, del D.P.R. n. 100 del 1998. I giudici della Commissione tributaria regionale osservano, nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che la CTP aveva correttamente e sufficientemente motivato la ricorrenza dei presupposti per applicare il citato art. 1, D.P.R. n. 100/1998 inoltre , osservano i giudici tributari regionali, era corretta l’interpretazione data dal primo giudice a tale ultima disposizione e, quindi, doveva ritenersi tempestivi i versamenti mensili dell’IVA entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione. Avverso la sentenza sfavorevole , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. Liquidazione IVA per i soggetti che affidano la tenuto della contabilità a terzi le problematiche. A norma dell’art. 1, comma 1, d.p.r. n. 100/1998, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19, d.p.r. n. 633/1972. Come criterio generale, quindi, i contribuenti con liquidazione mensile determinano l’Iva a debito o a credito di ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile ed all’imposta annotata nei registri relativi a beni e servizi acquistati, nel mese cui si riferisce la liquidazione. Entro tale giorno effettuano il versamento dell’imposta dovuta. Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’Ufficio tributario competente nei modi previsti dalla norma può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente si veda l’ art. 1, comma 3, d.p.r. n. 100/1998 . La citata disposizione, tuttavia, a volte non è applicata in modo corretto dagli interessati nella convinzione che la stessa incida non sulle modalità di calcolo dell’imposta da versare, bensì sul termine per il versamento, consentendo al contribuente di ritardare i versamenti periodici dell’Iva di un mese. In tal senso, si sono espresse anche alcune sentenze delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione. I precedenti orientamenti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9558 del 19 aprile 2013, nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione finanziaria ha affermato che è illegittimo il ritardo nel versamento dell'Iva anche se l'impresa gode del regime di contabilità affidata a terzi. In particolare, ad avviso della Cassazione, in materia di imposta sul valore aggiunto Iva , la scelta del regime fiscale di cui all'art. 27, commi 1 e 2, d.p.r. n. 633/1972 contabilità presso terzi , non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta posto, infatti, che lo stesso art. 27, comma 2, citato prevede espressamente che la liquidazione Iva, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato entro il termine previsto dal coma 1, e quindi entro il giorno 16 di ciascun mese seguente, anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell'imposta da versare determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell'ambito della stessa azienda corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta stessa. Con la sentenza n. 15636/2015, la Cassazione ha affermato che la scelta di affidare la contabilità a un commercialista esterno all'azienda e che commette errori non fa slittare i termini previsti per i versamenti periodici dell'Iva. Nel caso in esame la Cassazione dà ragione al fisco contro la sentenza della CTR. Le Entrate decidono di ricorrere perché la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato illegittima una cartella di pagamento dopo una verifica sulle dichiarazioni di una società. In particolare, risultava che l'azienda avesse pagato tardi l'Iva, circostanza che la contribuente aveva giustificato per l'opzione prevista dall'articolo 27, del DPR n. 633/72, di cui si era avvalsa. La commissione di secondo grado, accogliendo le richieste della società, faceva notare che la contabilità era stata affidata ad uno studio di commercialisti esterno all'azienda e che erano stati commessi alcuni errori. La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha precisato che , a prescindere dall'affidamento della contabilità presso terzi, l'Iva va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello considerato La sentenza della Cassazione. Nel ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, d.p.r. n. 633/1972 e 1, commi 1 e d.p.r. n. 100/1998 per le Entrate la suddetta normativa nel testo applicabile ratione temporis , cioè nel 1999 va intesa nel senso che, di regola, i contribuenti calcolano e versano entro il 16 di ogni mese la differenza tra l’ammontare dell’Iva esigibile nel mese precedente risultante dalle registrazioni eseguite e da eseguire nello stesso mese e l’ammontare dell’Iva detratta nel mese precedente risultante dalle registrazioni eseguite . Solo nel caso di affidamento a terzi della contabilità la legge consente che il calcolo dell’imposta si effettui in base al secondo e non al primo mese precedente, fermo restando il termine per il versamento, che quindi contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente e dalla CTR non subisce alcuno slittamento. Per i giudici di legittimità il motivo è fondato la normativa di riferimento di cui all’art. 1, d.p.r. 100/1998, determina sostanzialmente che l'affidamento a terzi della contabilità comporta un diverso calcolo dell’imposta da versare , basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi, ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA, slittamento che, per la Cassazione è privo di qualsiasi giustificazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 4 novembre 2014 – 18 settembre 2015, n. 18368 Presidente Piccininni – Relatore Bielli Ritenuta in fatto 1. Con sentenza n. 37/11/08, depositata il 5 maggio 2008 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania hinc CTR , rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della s.r.l. E.V. avverso la sentenza n. 406/08/2006 della Commissione tributaria provinciale di Napoli hinc CTP , compensando tra le parti le spese del giudizio a causa delle incertezze interpretative . Il giudice di appello premetteva che a la società aveva impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate le aveva chiesto il pagamento di € 9.032,82 a titolo di sanzioni ed interessi per tardivi versamenti dell’IVA mensile relativa al 1999, deducendo che avendo affidato la contabilità a terzi, aveva provveduto ai versamenti periodici entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. n. 100 del 1998 b l’ufficio tributario aveva resistito opponendo che la norma invocata dalla contribuente consentiva il differimento non dei versamenti mensili, ma solo della trasmissione dei dati contabili c la sentenza della CTP - che aveva accolto il ricorso della contribuente con compensazione delle spese - era stata appellata dall’Agenzia delle entrate deducendo il difetto di motivazione e l’erronea interpretazione dell’articolo 1 del d.P.R. n. 100 del 1998. Su queste premesse in punto di fatto, la CTR, nel rigettare l’appello, osservava, in punto di diritto, che a la CTP aveva correttamente e sufficientemente motivato la ricorrenza dei presupposti per applicare il citato articolo 1 del d.P.R. n. 100 del 1998 b in particolare, era corretta l’interpretazione data dal primo giudice a tale ultima disposizione e, quindi, doveva ritenersi tempestivo i versamenti mensili dell’IVA entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione. 2. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione notificato il 13-18 giugno 2009 ed affidato ad un unico motivo. 3. L’intimata s.r.l. non svolge attività difensiva. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 100 del 1998, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Per la ricorrente, la suddetta normativa nel testo applicabile ratione temporis, cioè nel 1999 va ricostruita intesa nel senso che, di regola, i contribuenti calcolano e versano entro il 16 di ogni mese la differenza tra l’ammontare dell’IVA esigibile nel mese precedente risultante dalle registrazioni eseguite e da eseguire nello stesso mese e l’ammontare dell’IVA detratta nel mese precedente risultante dalle registrazioni eseguite . Solo nel caso di affidamento a terzi della contabilità la legge consente che il calcolo dell’imposta si effettui in base al secondo e non al primo mese precedente, fermo restando il termine per il versamento, che quindi contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente e dalla CTR non subisce alcuno slittamento la ricorrente cita Cass. n. 21192 del 2008 . 1.1. Il motivo è fondato. L’articolo 1 del d.P.R. n. 100 del 1998 nel testo applicabile nel 1999 stabilisce che il contribuente a entro il giorno 16 di ciascun mese [ ] determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente comma 1 b entro il termine stabilito nel comma 1 [ ] versa l’importo della differenza comma 4 c ove affidi a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio IVA competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta di effettuare tale affidamento, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente comma 3 . Da tale normativa discende che l’affidamento a terzi della contabilità comporta un diverso calcolo dell’imposta da versare basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi , ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA slittamento che sarebbe privo di qualsiasi giustificazione . In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte che va qui confermata Cass. n. 21,192 del 2008 n. 3025, n. 8814 e n. 28165 del 2013. L’accoglimento del ricorso, in applicazione del suddetto principio, e la conseguente cassazione della sentenza comportano non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la decisione nel merito della causa - ai sensi dell’articolo 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ, - nel senso del rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. 2. La questione è stata esaminata e risolta per la prima volta da questa Corte con la sentenza del 6 agosto 2008, n. 21192, successiva alla pronuncia di appello depositata il 5 maggio 2008 . Ciò costituisce giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle dei giudizi di merito.