Invio telematico della dichiarazione dei redditi e conseguenze dello scarto della fornitura

Il procedimento di invio telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell'invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso ipotesi che nella vicenda in esame è contraddetta dalla circostanza pacifica dello scarto del file inviato, tramesso mediante servizio Entratel, ricevuto ma non trattato dal sistema stesso.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14197 del 8 luglio 2015. La vicenda. Una società ha trasmesso una dichiarazione attraverso intermediario abilitato al servizio tale dichiarazione è stata scartata dall’Ufficio con la causale ‘data non conforme’ . Quest’ultimo elemento è stato ritenuto sufficiente, dal Fisco per parlare di dichiarazione omessa ,con consequenziale notifica di una cartella ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73. I giudici tributari di merito hanno sconfessato la tesi della dichiarazione omessa, avendo il contribuente dimostrato non solo che nella ricevuta telematica acquisita dall’Amministrazione non erano indicati ‘errori bloccanti’ ma, anche, di avere regolarmente versato quanto dovuto . Per i giudici, quindi, si è verificata una mancanza di chiarimento tra l’Amministrazione e il contribuente , anche perché prima dell’iscrizione a ruolo, l’Ufficio avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari . Trasmissione telematica della dichiarazione. Gli Ermellini , con la pronuncia citata, hanno condiviso le obiezioni mosse dal Fisco nel ricorso in Cassazione. L’iter logico giuridico adottato dai supremi Giudici ha puntualizzato che • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 322/1998 nel testo applicabile ratione temporis , si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i c.d. errori bloccanti” della trasmissione telematica, che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35/2002 del Ministero delle finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio. • Riferimento decisivo è il quadro normativo, ossia il ‘Regolamento per la presentazione delle dichiarazioni’, da cui si può dedurre che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa direttamente all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica . • Di conseguenza, si ritiene che il legislatore richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, la ‘ricevuta’ che non soltanto dimostra l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti . Pertanto, la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ‘ricevuta’, dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento del modello . • Evidente, quindi, che il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell’invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso , ipotesi che in questa vicenda è contraddetta dalla circostanza pacifica dello scarto del file inviato, trasmesso mediante servizio Entratel, ricevuto ma non trattato dal sistema stesso . • Hanno errato i componenti della CTR nel valorizzare il mero dato della ricevuta telematica non contenente errori bloccanti e nell’avere ritenuto che in siffatta ipotesi l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al contribuente . Riflessioni. Anche in presenza di versamenti regolarmente eseguiti, la dichiarazione deve considerarsi omessa senza la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate di ricezione del file. Non basta, dunque, il mero adempimento materiale dell'invio. Il procedimento di inoltro telematico non può considerarsi andato a buon fine solo con l’invio con ricevuta che attesta l’assenza di errori bloccanti ma occorre una definitiva acquisizione della dichiarazione del sistema. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’intermediario incaricato non prova la presentazione telematica della dichiarazione. Solo la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione finanziaria consente al contribuente di dimostrare il regolare invio della dichiarazione dei redditi Cass. n. 11236/15 . La sentenza n. 13318/14 della Suprema Corte ha affermato la nullità/inesistenza della dichiarazione dei redditi trasmessa da intermediario abilitato ma in assenza dell’incarico alla predisposizione e all’invio. L’art. 3 d.P.R. n. 322/98 considera incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, le figure professionali e i CAF elencati nel comma 3, lettere da a a e , obbligandoli alla trasmissione soltanto se incaricati della predisposizione del documento comma 3- bis . Non può farsi discendere l’obbligo di presentare la dichiarazione dal solo fatto che il contribuente abbia conferito al commercialista l’incarico di tenuta della contabilità, dovendo ritenersi che l’invio telematico della dichiarazione richieda uno specifico incarico, trattandosi di adempimento cui il contribuente può provvedere in via autonoma . L’invio telematico della dichiarazione non costituisce un adempimento naturalmente attribuito al proprio consulente fiscale sicché, in difetto di specifico incarico, tale adempimento non può farsi rientrare nel perimetro del rapporto professionale. In base alle disposizioni degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 322/98, è indispensabile che la dichiarazione dei redditi sia sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da chi ne abbia la rappresentanza legale o negoziale, oppure, in caso di dichiarazione in via telematica, da intermediario a ciò specificamente incaricato. L'invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 322/98, richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in caso di contestazione. Cass. n. 13138/2014 La procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano, diversamente dal sistema cartaceo, un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea. La modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza o professionisti abilitati comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.comma trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo egli onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 Cass. n. 27712/2013 . Il procedimento di inoltro della dichiarazione non è limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell’invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo invero una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione e dei suoi files nel sistema stesso Cass. n. 10599/15 . E’ insufficiente la sola prima fase telematica di invio della dichiarazione, nonostante il messaggio testuale a corredo della stessa avvenuta ricezione del file” , poiché l’insorgenza di errori bloccanti” ne determina lo scarto” dal sistema telematico centrale ancora diretto ai soggetti intermediari abilitati all’invio, che debbono provvedere alla rimozione degli errori e alla ritrasmissione entro termine fisso 5 giorni dal ricevimento della comunicazione che motiva lo scarto , neutralizzando l’altrimenti stabilizzata considerazione di intempestività ovvero in alternativa contestare nei 60 giorni l’anomalia rilevata fornendo spiegazioni circomma 35/E del 2002 Agenzia delle Entrate . La comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica prevista dall'art. 3, comma 10, d.P.R. n. 322/1998 è il documento in formato elettronico trasmesso dall'Agenzia delle Entrate al contribuente od all'intermediario all'uopo incaricato che prova che la dichiarazione è stata presentata e che essa è stata ricevuta dall'Amministrazione. La generazione di tale comunicazione è possibile se la presentazione non sia inibita dalla presenza di anomalie determinanti il blocco della trasmissione, cd. errori bloccanti. Essa contiene l'esito del primo controllo formale operato sulla stessa ed, in caso di esito negativo, vi è lo scarto della dichiarazione. Infine, laddove, a seguito della trasmissione emergano, nella fase di liquidazione della dichiarazione, errori od anomalie, vi sarà un preavviso telematico di irregolarità, onde poter adottare le iniziative del caso Cass. n. 7558/2015 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 marzo – 8 luglio 2015, numero 14197 Presidente Di Iasi – Relatore Crucitti Ritenuto in fatto Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della G. s.r.l. di una cartella ex art. 36 bis d.p.r. numero 600/1973, portante iva ed irap relative all’anno di imposta 2002, ed emessa a seguito di controllo della dichiarazione telematica che la contribuente aveva trasmesso attraverso intermediario abilitato al servizio, ma scartata dall’Ufficio con la causale data non conforme , la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente ed appellata dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, il Giudice di appello, ha ritenuto che, nella specie, non potesse parlarsi di dichiarazione omessa, avendo il contribuente dimostrato non solo che nella ricevuta telematica acquista dall'Amministrazione non erano indicati errori bloccanti ma, anche, di avere regolarmente versato quanto dovuto. Concludeva, pertanto, il Giudice di merito rilevando che, nella specie, si era verificata una mancanza di chiarimento tra l 'Amministrazione e il contribuente in violazione della legge 212/2000 - Statuto del contribuente - ed in particolare dell'art. 6, quinto comma, che prevede che prima dell’iscrizione a ruolo l'Ufficio avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo cui resiste la G. s.r.l. con controricorso. La contribuente ha, anche, depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo - rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 10 d.p.r. 322/98 e dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 6, co. 5 l. 212/2000 in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. - l’Agenzia delle Entrate - premesso che, in atti, era pacifico che la dichiarazione in esame era stata scartata perché conteneva una data di impegno alla trasmissione incompatibile con quella di effettiva trasmissione e che, ai sensi del d.p.r. numero 322/98, l’unica ricevuta attestante l'effettiva ricezione era quella inviata per mezzo di posta elettronica sulla casella Entratel - deduce l’errore commesso dalla Commissione Tributaria Regionale Lombarda nell’avere attribuito valore alla ricevuta telematica acquisita dall'Amministrazione ove non erano stati indicati errori bloccanti e nell'avere ritenuto, con violazione dei principi generali in materia di onere probatorio, l’Amministrazione obbligata a richiedere, in siffata ipotesi, chiarimenti al contribuente. 2. Sulla questione oggetto di controversia ed in fattispecie analoghe alla presente, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi cfr. Cass. numero 11156/2014 id. numero 675/2015 affermando il principio che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, numero 322 nel testo applicabile ratione temporis , si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica. che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare numero 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto scarto della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio . A tale condivisa soluzione si è pervenuti alla luce dell’art. 3, del d.p.r. 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive ed all'imposta sul valore aggiunto , ai sensi del quale la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa direttamente all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche ’ e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica . Si è, così, ritenuto che il legislatore, nel regime normativo applicabile al caso in esame, richiede, come prova della presentazione della dichiarazione. nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2 bis, dell’art. 3, la ricevuta che non soltanto dimostra ¡avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti e che, pertanto, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. numero 322 del 1998, art. 3, comma 10, la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello cfr. Cass. numero 675/2015 cit. . Può, peraltro, aggiungersi che la normativa di riferimento è necessariamente integrata con le disposizioni secondarie come espressamente previsto dall’art. 3, col 1 del d.p.r. 22.7.1998 numero 322 per il quale le modalità tecniche di trasmissioni delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale cui è conseguito il d.m. 31 luglio 1998 pubblicato in G.U. il 12.8.1998 . Tale D.M. precisa che le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a a f dell'art. 2 si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge art. 9 co. 1. . Ora, se da un canto l’Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione dei files di dichiarazione oltre che delle dichiarazioni stesse mediante apposite ricevute ex co. 3 e 4 dell’art. 9 D.M. cit. , dall’altro il comma 10 dello stesso art. 9 prevede che, in tre ipotesi, le ricevute non siano prodotte allorché il file sia scartato per alcuni difetti di congruenza e dall’altro il comma 11 sancisce espressamente che Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file. L 'utente è tenuto, in tate ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo avere rimosso la causa che ha provocato lo scarto . In sintesi, alla luce dei superiori condivisi principi e di tale ultima disposizione, può ribadirsi che il procedimento di inoltro telematico della dichiarazione non può ritenersi come effettivamente limitato, quanto alla sua valida conclusione, al mero adempimento materiale dell'invio, cui corrisponda una ricevuta generata dal sistema informatico interpellato, occorrendo una effettiva e definitiva acquisizione della dichiarazione nel sistema stesso ipotesi che nella vicenda in esame è contraddetta dalla circostanza pacifica dello scarto del file inviato, tramesso mediante servizio Entratel, ricevuto ma non trattato dal sistema stesso. La C.T.R. lombarda, nel valorizzare il mero dato della ricevuta telematica non contenente errori bloccanti e nell’avere ritenuto che in siffatta ipotesi l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al contribuente, ha falsamente applicato la normativa di riferimento cosi come interpretata da questa Corte. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia affinché proceda al riesame alla luce dei superiori principi ed al regolamento delle spese processuali di questo grado. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per il regolamento delle spese processuali.