Pagamento ICI: giudicato esterno per le imposte periodiche

In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10523/15 depositata il 21 maggio. Il caso. Tre attori ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che rigettava l’appello dei contribuenti confermando la debenza ICI. Lo spossessamento del bene non comporta la sua tassazione. Sussiste infatti un giudicato esterno, formatosi su sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, passate in giudicato, secondo la quale i ricorrenti sarebbero stati privati del possesso dei beni e quindi esclusi dalla tassazione a seguito della occupazione dei beni stessi disposta in vista dell’esproprio. Il Collegio ha osservato come in base alla più recente giurisprudenza di questa Corte sentenza n. 5626/2015 nel caso in cui, come quello di specie, in cui a seguito dell’immissione in possesso da parte della P.A., il proprietario del terreno ha perso la disponibilità dell’aerea, si verifica lo spossessamento del bene non solo sotto il profili materiale, ma anche sotto il profilo dell’ animus . Sotto tale profilo, in tema di conservazione del possesso o della detenzione solo animo, è necessario che il possessore o detentore abbia la possibilità di rispristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso o della detenzione, con la conseguenza della non debenza dell’ICI. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -T, ordinanza 6 maggio – 21 maggio 2015, n. 10523 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. I sig.ri D.M.L., A., G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 1804/12/14 del 19 febbraio 2014, che rigettava l'appello dei contribuenti confermando la debenza dell'imposta ICI da parte dei sig.ri D.M 2. Il Comune non si è costituito in giudizio. 3. Secondo il relatore il ricorso deve essere accolto. Sussiste infatti un giudicato esterno formatosi su sentenze della Commissione Tributaria Provinciale passate in giudicato, prodotte in corso di causa. Secondo tali giudicati cui i ricorrenti sarebbero stati privati del possesso dei beni e quindi esclusi dalla tassazione a seguito della occupazione dei beni stessi disposta in vista dell'esproprio, in effetti intervenuto. Tale giudicato riguarda altre annualità di imposta, ma coinvolge un profilo privazione del possesso del bene che si ripresenta nei medesimi termini in ogni annualità e dunque perde rilievo solo ove l'ente impositore deduca una qualche modifica della situazione di fatto o di diritto, giuridicamente rilevante. Il che nel caso di specie non è avvenuto. In termini è la giurisprudenza di questa Corte sentenza n. 2373 del 21 ottobre 2013 secondo cui quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto. E nel caso di specie la valutazione secondo cui i ricorrenti non avrebbero goduto del possesso dei beni nasce da una valutazione in fatto, certo connesso a valutazioni giuridiche come accade in qualsivoglia pronuncia giurisprudenziale , ma che non si esaurisce nella interpretazione della legge. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore ed ha osservato come in base alla più recente giurisprudenza di questa Corte sentenza n. 5626 del 20 marzo 2015 nel caso in cui, come quello di specie, in cui a seguito dell'immissione in possesso da parte della P.A., il proprietario del terreno ha perso la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, si verifica lo spossessamelo del bene a favore della P.A. cfr Cass., sez. 1, 27.3.2014,n. 7248 non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione solo animo , è necessario che il possessore o il detentore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso o della detenzione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005 . E ne consegue la non debenza dell'ICI. Né la valutazione proposta dal relatore si pone in contrasto con il principio di diritto affermato nella sentenza della sezione quinta n. 4832 dell'11 marzo 2015 e secondo cui in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie tendenzialmente permanenti in quanto suscettibili di variazione annuale. Ciò in quanto la categoria del giudicato su fatti che hanno per legge effetti permanenti comprende ad avviso del collegio quei giudicati che investano circostanze di rilievo giuridico che permangono nel tempo e possono essere elise solo da eventi sopravvenuti che è onere della controparte indicare e provare. Ha quindi effetti permanenti l'accertamento della edificabilità o inedificabilità di un suolo o l'avvenuto spossessamento del proprietario per effetto di una procedura di esproprio in atto salvo l'intervento di fatti che determino il venir meno della qualificazione contenuta nel giudicato. Del resto, anche il riconoscimento di un beneficio pluriennale, indicato dalla sentenza 4832 come tipico esempio di accertamento con effetti permanenti, può venir meno per circostanze sopravvenute e quindi sotto taluni profili può essere considerato ad effetti solo tendenzialmente permanenti. È possibile decidere la controversia nel merito. La recente formazione di una giurisprudenza sul punto giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese del presente grado, che liquida in Euro 2500 oltre accessori di legge e al rimborso in favore dei ricorrenti del contributo unificato.