Tarsu: al contribuente la prova delle condizioni dell’esclusione o dell’esenzione

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui, l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione e il relativo onere della prova incombe al contribuente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8184, depositata il 22 aprile 2015. Il fatto. Il comune di Milano notificava ad una società un avviso di accertamento in materia di Tarsu, per denuncia infedele delle superfici di un immobile sito in Milano, riscontrate all’esito di una rilevazione della polizia municipale. Recuperava quindi la maggiore imposta e irrogava le prescritte sanzioni. Su gravame della società, la commissione tributaria regionale della Lombardia annullava l’avviso di accertamento, ritenendo che nell’avviso mancava l’indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto a quelle dichiarate. Ciò non aveva consentito alla contribuente di difendersi adeguatamente, così come non aveva consentito un effettivo sindacato giudiziale in ordine all’esattezza delle riprese e all’avvenuta effettiva esclusione di aree produttive di rifiuti speciali e/o di aree pertinenziali. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune di Milano adducendo quattro motivi, due dei quali ritenuti fondati e meritevoli di accoglimento da parte del Collegio. Tali motivi si rivolgono alla carente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto controverso relativo al contenuto ed alla motivazione dell’accertamento e all’onere della prova in materia di esclusione e di esenzione dell’imposta. Insufficienza della motivazione. Pacifico, ricorda il Collegio, è che la valutazione relativa all’adeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento è istituzionalmente riservata al giudice di merito, ma altrettanto indubbio è che la valutazione in proposito deve essere esplicitata in modo razionale e non arbitrario. Correttamente, dunque, il ricorso, denunciando il vizio di insufficienza della motivazione, sollecita il sindacato indiretto di legittimità, non pretendendo di censurare direttamente l’apprezzamento di merito di cui all’impugnata sentenza. A parere del Collegio, dunque, la motivazione della sentenza d’appello non si sottrae alla critica mossa dalla ricorrente, in quanto apodittica rispetto a quanto emerge dalla trascrizione del testo dell’avviso di accertamento operata nel ricorso del comune di Milano. Tale testo, infatti, sembra supportare il contrario rispetto a quanto la commissione tributaria ha affermato in ordine alla indicazione delle superfici riprese a tassazione, apparendo da esso immediatamente evincibili sia in luogo di ubicazione dell’immobile, sia la categoria delle singole aree, la superficie accertata, la tariffa e i periodi oggetto di disamina . Il riparto dell’onere della prova tra le parti. In queste condizioni, continua il Collegio, è arbitrario sostenere che ne sarebbe rimasta inficiata la possibilità di difesa. Ed errato appare anche dal punto di vista giuridico, in relazione alla regola di riparto dell’onere della prova tra le parti, è anche sostenere che ne sarebbe rimasta preclusa la possibilità di accertamento della effettiva esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali e di quelle pertinenziali. Esenzione dalla Tarsu. Infatti, ricorda il Collegio, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui, l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esecuzione e il relativo onere della prova incombe al contribuente . In questi termini la S.C. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 21 gennaio – 22 aprile 2015, n. 8184 Presidente Merone – Relatore Terrusi Svolgimento del processo Il comune di Milano notificò alla Mercedes-Benz Milano s.p.a. un avviso di accertamento in materia di Tarsu, per denuncia infedele delle superfici dell'immobile sito in omissis , riscontrate all'esito di una rilevazione della polizia municipale. Recuperò quindi la maggiore imposta e irrogò le prescritte sanzioni. Su gravame della società, l'avviso di accertamento è stato annullato dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in base alla considerazione che nell'avviso era mancata l'indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto a quelle dichiarate. Il che, da un lato, non aveva consentito alla contribuente di difendersi adeguatamente dall'altro, e comunque, non aveva consentito nel processo di stabilire l'esattezza delle riprese a fronte delle contestazioni mosse, non potendosi comprendere se fossero state effettivamente escluse dalla tassazione, come dall'ente impositore affermato, le aree produttive di rifiuti speciali e le aree pertinenziali, con la relativa estensione. Contro la sentenza d'appello, il comune di Milano ricorre adesso per cassazione con quattro motivi illustrati da successiva memoria. La società resiste con controricorso, a sua volta contenente un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione I. - Nel ricorso principale il comune di Milano, dopo aver riportato il testo dell'accertamento di cui si discute, denunzia nell'ordine i violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 co., e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, 342, 1 co., e 434 c.p.c., nonché contraddittoria pronuncia sull'insussistenza dei requisiti per una valida proposizione dell'appello , dolendosi che la commissione tributaria regionale abbia mancato di rilevare l'inammissibilità dell'appello della contribuente dopo aver riconosciuto che l'atto era consistito nella riproposizione mera delle argomentazioni esposte in primo grado, essendo invece mancate censure tali da incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia di primo grado ii violazione e falsa applicazione dell'art. 71, co. 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 e carente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto controverso relativo al contenuto e alla motivazione dell'accertamento, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d'appello, l’accertamento contenente gli elementi identificativi del contribuente, dei locali, delle aree e delle loro destinazioni, dei periodi d'imposta e dei maggiori imponibili accertati, oltre che della tariffa applicata e della relativa delibera, con riferimento al contenuto essenziale delle rilevazioni della polizia municipale - non poteva essere annullato per difetto di motivazione iii violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la commissione tributaria ritenuto l'accertamento non motivato in relazione a riduzioni o agevolazioni che la parte non aveva richiesto iv violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di esclusione e di esenzione dall'imposta, in quanto era semmai onere della contribuente fornire la prova in ordine alla produzione di rifiuti speciali o assimilati e alla identificazione delle superfici a ciò destinate, atteggiandosi la produzione di simili rifiuti a fattispecie di esenzione dalla Tarsu. II. - Nel controricorso la società, dopo aver difeso la statuizione della commissione tributaria, in particolare eccependo l'inammissibilità dell'avverso secondo motivo di ricorso in quanto diretto a censurare un apprezzamento riservato al giudice di merito in ordine all'adeguatezza della motivazione dell'accertamento, sottratto al sindacato di legittimità, ha prospettato un motivo di ricorso incidentale per violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 23 del regolamento locale in materia di Tarsu, in ordine alla mancata applicazione di una tariffa unica riferita alla cat. 5 del regolamento detto, nonché per omessa motivazione su fatto controverso decisivo. Sostiene la contribuente che in ogni caso la tassazione andava effettuata con riferimento, appunto, a una sola delle categorie individuate dal d.lgs. n. 507-93, vale a dire con riferimento alla categoria ritenuta prevalente, tenendo conto dei gruppi di attività o di utilizzazione previste nel citato d.lgs., senza ulteriori distinzioni e senza possibilità di applicare, quindi, distinte tariffe in relazione a eventuali diverse destinazioni interne. III. - Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell'atto di appello richiamato. È inoltre anche infondato nell'affermazione di principio che lo sorregge, dovendosi dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa corte secondo la quale, nel processo tributario, è legittima, e assolve l'onere di specificità imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado. Per quanto il principio sia stato affermato in situazione speculare, con riferimento cioè alla riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno della validità dell'atto impugnato dal contribuente, in quanto considerate dall'amministrazione idonee a sostenere la legittimità dell'atto stesso e a confutare le diverse conclusioni cui può esser pervenuto il giudice di primo grado v. in particolare Cass. n. 14031-06 e n. 4784-11 , è logico che il criterio di giudizio si impone anche nella situazione opposta, in cui l'appello sia stato - come nella specie - presentato dalla parte privata. La ratio dell'insegnamento rimane ancorata difatti, in un caso come nell'altro, al carattere devolutivo pieno dell'appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito in relazione ai punti della decisione sottoposti a censura. La riproposizione della tesi complessivamente disattesa dal giudice di primo grado semplicemente sta a significare che tutta la materia del contendere, sulla quale si è pronunciato quel giudice, viene devoluta al giudice superiore. IV. - Il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono invece fondati nei termini di seguito esposti, mentre va ritenuto assorbito il terzo motivo. La commissione tributaria ha annullato l'avviso di accertamento ritenendolo affetto da carenza di motivazione in relazione a quanto previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993. Tale norma, nel testo che rileva in causa prima cioè della abrogazione conseguente alla l. n. 296-06 , prevede che gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità . Ancora, more solito, prevede che gli atti devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati . Secondo la commissione tributaria, in particolare, l'atto notificato alla Mercedes-Benz difettava dell'indicazione in concreto e in dettaglio delle superfici riprese a tassazione rispetto a quelle dichiarate il che non aveva permesso un'adeguata difesa della contribuente, né un effettivo sindacato giudiziale in ordine all'esattezza delle riprese e all'avvenuta effettiva esclusione di aree produttive di rifiuti speciali e/o di aree pertinenziali. V. - È principio pacifico che la valutazione relativa all'adeguatezza della motivazione di un avviso di accertamento è istituzionalmente riservata al giudice di merito. Parimenti indubbio, però, è che la valutazione in proposito deve essere esplicitata in modo razionale e non arbitrario. Diversamente da quanto eccepito dalla società contribuente, il secondo motivo dell'odierno ricorso non pretende di censurare direttamente l'apprezzamento di merito di cui all'impugnata sentenza. Sollecita invece il sindacato indiretto della corte, mediante la denunzia del vizio di insufficienza oltre che di contraddittorietà della motivazione. Ebbene, la motivazione della sentenza d'appello non si sottrae alla critica del ricorrente, in quanto essa si presenta apodittica in relazione a quanto emergente, invece, dalla trascrizione del testo dell'avviso di accertamento operata nel ricorso del comune di Milano. Testo che sembra supportare l'esatto contrario di quanto dalla commissione tributaria affermato in punto di fatto, in ordine alla indicazione delle superfici riprese a tassazione, apparendo da esso immediatamente evincibili sia il luogo di ubicazione dell'immobile, sia la categoria delle singole aree, la superficie accertata, la tariffa e i periodi oggetto di disamina. Nelle condizioni date, è dunque arbitrario sostenere che ne sarebbe rimasta inficiata l'avversa possibilità di difesa. Nel contempo appare errato giuridicamente, in relazione alla regola di riparto dell'onere della prova inter partes , sostenere che ne sarebbe rimasta preclusa anche la possibilità di accertamento della effettiva esclusione dal computo delle superficie tassabili delle aree produttive di rifiuti speciali e di quelle pertinenziali. Difatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione e il relativo onere della prova incombe al contribuente cfr. Cass. n. 11351-12 e, prima ancora, Cass. n. 17703-04 da ultimo Cass. n. 16858-14 . Nei termini detti, il ricorso principale va accolto. L'impugnata sentenza dev'essere cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, affinché, tenendo conto del superiore principio, rinnovi l'esame di merito a essa devoluto. VI. - Il ricorso incidentale è inammissibile, giacché relativo a questione considerata assorbita dalla sentenza impugnata. Invero la contribuente risulta essere stata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito. VII. - Il giudice di rinvio provvederà infine sulle spese, ivi comprese quelle del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il quarto, dichiara assorbito il terzo dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Lombardia.