Costi indeducibili in caso di una sola operazione economica

In tema di abuso del diritto, i giudici di legittimità ritengono che una società creata solo con la finalità di dedurre dei costi non possa, con una sola operazione commerciale, detrarsi i costi sostenuti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3746, del 25 febbraio 2015, adotta la linea dura nei confronti dell’abuso del diritto per le società create con la sola finalità di detrarsi dei costi per i giudici di legittimità in tema di reddito di impresa non sono , quindi, deducibili i costi sostenuti per la gestione di un immobile destinato esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione. Per la Corte di Cassazione le perdite di bilancio indicate e l’assenza di personale sono elementi che fanno scattare la presunzione dell’impresa creata al solo scopo di ottenere i benefici fiscali. Il contenzioso. L'Agenzia delle Entrate a seguito di processo verbale aveva constatato che le operazioni attive di una SRL negli anni di attività erano state esclusivamente destinate nella locazione di un immobile, senza che la società stesse avesse personale alle proprie dipendenze le Entrate, pertanto disconoscevano i costi, ritenuti illegittimamente dedotti, per materie prime, servizi, ammortamenti, oneri di gestione, ristrutturazione, acquisti di oggetti di arte e di antiquariato, tutti relativi al predetto immobile siccome non strumentali all'attività sociale ma destinati esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori. A seguito di tale disconoscimento emetteva degli avvisi di accertamento con i quali, venivano accertate, con rettifica delle relative dichiarazioni, maggiori imposte dirette, IRAP e relativamente ad un solo periodo di imposta, anche IVA. La società impugnava gli avvisi di accertamento sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia con decisione appellata dall'Agenzia delle Entrate, ma confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, accoglieva le motivazioni della società. In particolare, il giudice di secondo grado, nel rilevare che l'oggetto sociale, quale emergente dallo statuto, ricomprendeva tutte le attività svolte dalla società, quali acquisto di immobili, ricostruzione e riadattamento, affitto e gestione, ha ritenuto che la contribuente avesse svolto le attività, previste dal suo oggetto, senza infrangere alcuna disposizione normativa, in quanto l'attività sociale ben poteva limitarsi all'acquisto e gestione di un solo immobile, peraltro di notevole pregio, dato che nessuna norma impone che debbano attuarsi tutte o numerose delle attività previste dall'oggetto sociale e che nulla vieta che la locazione dell'immobile venga effettuata ai due soci con regolare contratto. Avverso la sentenza sfavorevole, l’Agenzia delle Entrate si è appellata in Cassazione. Reale attività svolta dalla società e inerenza di ciascuno dei costi portati in detrazione. Nel ricorso in Cassazione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la motivazione adottata dalla Commissione tributaria regionale in merito all’accoglimento del ricorso della società non è idonea a reggere la decisione a fronte dei numerosi elementi fattuali offerti dall'amministrazione finanziaria sia in ordine a alla reale attività di mero godimento svolta dalla società, costituita senza valide ragioni economiche b all'inerenza di ciascuno dei costi portati in detrazione. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, richiamando la normativa contenuta nel d.p.r. numero 917/86, evidenzia che la società era composta da 2 coniugi e che l'attività svolta negli 11 anni di vita sociale si era limitata all'acquisto dell'immobile, alla sua ristrutturazione ed alla locazione ai medesimi coniugi, rileva come, alla luce del principio generale di abuso del diritto, la giurisprudenza di legittimità avesse affermato che un'operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazioni di immobili, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, salvo che la società dimostri o che l'operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s'inserisca in un'attività immobiliare vera e propria, così che, in ambedue i casi, sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore. Per l’Agenzia delle Entrate, il giudice del merito di secondo grado ha errato quando ha affermato la piena deducibilità dei costi, negando la rilevanza del fatto che attraverso la costituzione di una società possano ricavarsi vantaggi fiscali senza verificare se, come denunciato dall'Ufficio, l'operazione fosse stata intrapresa per conseguire esclusivamente detti vantaggi. I giudici di legittimità evidenziano che il ricorso è fondato. La Cassazione rileva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale un'operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d'immobili di per sé sola non può valere a dare consistenza ad un'attività imprenditoriale capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva dell'attività svolta si è ormai consolidato . Per i giudici di legittimità la previsione statutaria relativa a tali attività riveste un valore meramente indiziario circa l'inerenza dei costi all'effettivo esercizio dell'impresa, salvo che la società dimostri o che l'operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale oppure che essa si inserisca in una attività immobiliare vera e propria, così che in entrambi i casi, sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore. E' necessario, in altri termini, che risulti comprovato, da parte del contribuente sul quale incombe il relativo onere, l'intento di finalizzare l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile nell'espletamento dell'attività economica realizzata. Conclusioni. La Cassazione evidenzia che nel caso in specie, a fronte dei numerosi elementi di prova offerti dall'Agenzia, peraltro non contestati dalla controparte, la sentenza impugnata, con la quale pur non escludendosi che attraverso la costituzione di società possano ricavarsi vantaggi fiscali, si è ritenuta legittima la deduzione dei costi, sulla base della previsione dell'attività svolta in quelle previste dallo Statuto sociale, è da cassare con rinvio anche in riferimento al regolamento delle spese processuali, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale. Dalla sentenza della Cassazione si evince, in sostanza, che è necessario che risulti comprovato, da parte del contribuente sul quale incombe il relativo onere, l’intento di finalizzare l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile all’espletamento dell’attività economica realizzata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 18 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, numero 3746 Presidente Virgilio – Relatore Crucitti Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Roma 1 a seguito di processo verbale con il quale veniva constatato che le operazioni attive della Q. s.r.l. negli undici anni di attività si erano estrinsecate unicamente nella locazione dell'immobile sito in Roma, via X senza che la Società avesse personale alle proprie dipendenze disconosceva i costi, ritenuti illegittimamente dedotti, per materie prime, servizi, ammortamenti, oneri di gestione, ristrutturazione, acquisti di oggetti di arte e di antiquariato, tutti relativi al predetto immobile siccome non strumentali all'attività sociale ma destinati esclusivamente al godimento personale dei soci e degli amministratori. Ne conseguiva l'emissione di avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 1997, 1998 e 2000, venivano accertate, con rettifica delle relative dichiarazioni, maggiori IRPEG, IRAP ed, esclusivamente per l'anno 1998, anche IVA. Gli avvisi venivano impugnati dalla Società ed i relativi ricorsi, previa riunione, accolti dall'adita Commissione Tributaria Provinciale, con decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate, ma confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. Il Giudice di appello, rilevato che l'oggetto sociale, quale emergente dallo statuto, ricomprendeva tutte le attività svolte dalla Società -quali acquisto di immobili, ricostruzione e riadattamento, affitto e gestione ha ritenuto che la contribuente avesse svolto le attività, previste dal suo oggetto, senza infrangere alcuna disposizione normativa, in quanto l'attività sociale ben poteva limitarsi all'acquisto e gestione di un solo immobile, peraltro di notevole pregio, dato che nessuna norma impone che debbano attuarsi tutte o numerose delle attività previste dall'oggetto sociale e che nulla vieta che la locazione dell'immobile venga effettuata ai due soci con regolare contratto. Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla C. s.r.l. con controricorso. Considerato in diritto Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi del numero 5, 1 comma, dell'art. 360 c.p.c., la sentenza impugnata di insufficiente motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso dato dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'inerenza, e, quindi, della deducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la motivazione adottata dalla Commissione tributaria regionale appariva del tutto inidonea a reggere la decisione a fronte dei numerosi elementi fattuali offerti dall'Ufficio sia in ordine alla reale attività di mero godimento svolta dalla Società, costituita senza valide ragioni economiche, sia in ordine all'inerenza di ciascuno dei costi portati in detrazione. Con il secondo motivo -rubricato violazione dell'art. 75, V comma del d.p.r. 22 dicembre 1986 numero 917, in combinato disposto con i principi generali in tema di abuso del diritto, desumibili dalle fonti e dalla giurisprudenza comunitaria, in relazione all'art. 360, I comma, numero 3 c.p.c. la ricorrente, premesso che in causa era pacifico che la Società era costituita dai coniugi venduto le loro quote a società interamente partecipata dagli stessi e che l'attività svolta negli undici anni di vita sociale si era limitata all'acquisto dell'immobile alla sua ristrutturazione ed alla locazione ai medesimi coniugi, rileva come, alla luce del principio generale di abuso del diritto, questa Corte sentenza numero 10532/2006 avesse affermato che un'operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazioni di immobili, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, salvo che la società dimostri o che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s'inserisca in un'attività immobiliare vera e propria, così che in ambedue i casi sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore. Ne conseguiva, secondo la prospettazione difensiva, l'errore in cui era incorso il Giudice di secondo grado affermando la piena liceità della deduzione dei costi e negando, apoditticamente, la rilevanza del fatto che attraverso la costituzione di una società possano ricavarsi vantaggi fiscali senza verificare se, come denunciato dall'Ufficio, l'operazione fosse stata intrapresa per conseguire esclusivamente detti vantaggi. Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del secondo motivo in quanto, contrariamente all'assunto della controricorrente, le norme assertivamente violate sono sufficientemente e specificamente indicate, il ricorso è fondato. In materia l'orientamento di questa Corte, invocato a sostegno del ricorso, secondo cui un'operazione economica isolata non diretta al mercato, compiuta da una società commerciale, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione d'immobili di per sé sola non può valere a dare consistenza ad un' attività imprenditoriale capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva dell'attività svolta , si è ormai consolidato cfr.in senso conforme a Cass. numero 10537/2006 posta a fondamento del ricorso, Cass. numero ri 7344/2011, 4157/2013, 1859/14 . In particolare, con dette ultime pronunce, si è specificato che, in tali casi, la previsione statutaria relativa a tali attività riveste un valore meramente indiziario circa l'inerenza dei costi all'effettivo esercizio dell'impresa, salvo che la Società dimostri o che l'operazione apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale oppure che essa si inserisca in una attività immobiliare vera e propria, così che in entrambi i casi , sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore. E' necessario, in altri termini, che risulti comprovato -da parte del contribuente sul quale incombe il relativo onere come da consolidato orientamento in materia di esistenza di fatti che danno luogo ad esenzione, deduzioni di costi o detrazione di imposta l'intento di finalizzare l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile all'espletamento dell'attività economica realizzata. Nel caso in specie, a fronte dei numerosi elementi fattuali offerti dall'Agenzia, peraltro non contestati dalla controparte quali la circostanza che in undici anni di vita sociale l'unica attività svolta dalla C. s.r.l. fosse stata l'acquisto di un unico immobile e la locazione dello stesso dapprima ad una società partecipata da altra società a sua volta interamente partecipata dai soci della prima e poi direttamente a quest'ultimi il fatto che negli anni oggetto di verifica la Società aveva conseguito un volume di affari pari a zero ed era stata costantemente in perdita mentre i costi portati in detrazione riguardavano unicamente i lavori di ristrutturazione eseguiti dalla C. s.r.l., società le cui quote erano possedute da società partecipate dai coniugi affittuari dell''immobili, e gli acquisti di quadri, oggetti di arte e d'antiquariato effettuati dagli stessi coniugi-soci-locatori / la sentenza impugnata con la quale -pur non escludendosi che attraverso la costituzione di società possano ricavarsi vantaggi fiscali si è ritenuta legittima la deduzione dei costi, sulla base della previsione dell'attività svolta in quelle previste dallo Statuto sociale, incorre in entrambi i vizi denunciati. La motivazione, invero -alla luce dei condivisi principi sopra enunciati, anche in tema di riparto dell'onere probatorio incombente sulla Società appare insufficiente laddove non ha tenuto conto degli elementi fattuali sopra rassegnati che, ove valutati, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio al Giudice di merito affinché, alla luce dei principi illustrati, provveda al riesame fornendo congrua motivazione oltre a regolare le spese processuali. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.