C’è sempre l’obbligo tributario al pagamento delle imposte per tutti i coeredi

Nella successione testamentaria o legittima c’è sempre un’obbligazione tributaria solidale a carico di tutti i coeredi avente ad oggetto l’intero importo del tributo successorio.

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - con la sentenza n. 24624, del 19 novembre 2014, ha affermato che nelle successioni testamentarie, come in quella legittime, tutti i soggetti eredi sono obbligati a versare l’imposta di successione all’amministrazione finanziaria. La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione vede coinvolti un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. La fattispecie. L'ufficio del registro aveva, infatti, notificato agli eredi un avviso di liquidazione dell'imposta di successione a seguito dell’accettazione dell’eredità per la morte del padre uno degli eredi aveva pagato la somma dovuta in ragione della propria quota ereditaria. Avendo le sorelle omesso di pagare a loro volta il dovuto, l'ufficio del registro aveva provveduto a iscrivere a ruolo l'importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, anche a carico del coerede , l’unico in sostanza che aveva pagato la sua quota, notificandogli la cartella di pagamento. Il contribuente si è opposto alla cartella, deducendone l'illegittimità per non essere le imposte a lui riferibili. La commissione tributaria provinciale ha accolto l'opposizione del contribuente i giudici del merito di secondo grado avevano , invece , accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e avevano ribaltato” la sentenza di primo grado. Il contribuente avverso la sentenza sfavorevole , della Commissione Tributaria Regionale, si è rivolto alla Cassazione. La successione testamentaria. Occorre preliminarmente ricordare che esistono due tipi di successione la successione legittima o intestata, cioè senza testamento e la successione testamentaria o testata, cioè con testamento . La successione legittima si avrà soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio. Quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria. Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti. Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo. La successione testamentaria ha titolo nel testamento, cioè in un atto col quale la persona dispone dei propri beni per il tempo della morte. Il testamento è un atto di autonomia privata che consente ad una persona fisica di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, e cioè il potere di scegliere i suoi successori. La causa della successione testamentaria deve rinvenirsi nella esigenza di dare assetto ai diritti della persona a seguito della sua morte e, insieme, la funzione di soddisfare l’esigenza di liberalità successoria del defunto. Caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale sotto tale aspetto, il testamento può contenere l’istituzione di uno o più eredi, cioè di soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale l’attribuzione di uno o più legati. Qualora questo sia l’unico contenuto del testamento, è la legge che designa gli eredi secondo la disciplina della successione legittima. Il testamento, inoltre, può comprendere anche disposizioni di natura non patrimoniale, che costituiscono il suo contenuto atipico, la cui efficacia non viene meno anche in assenza di disposizioni patrimoniali. A tal proposito si intendono la designazione di un tutore o protutore il riconoscimento del figlio naturale la riabilitazione dell’indegno la nomina dell’esecutore testamentario o di un curatore speciale. Va infine ricordato che il testamento può essere redatto in varie forme, le principali sono il testamento pubblico , il testamento olografo e il testamento segreto. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta. La Corte di Cassazione osserva che, in caso di successione e in base al d.lgs. n. 346/1990, nasce a carico di tutti i coeredi un’obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile. Il principio non è affatto derogato dalla circostanza che si sia trattato, come il ricorrente afferma, di una successione testamentaria, anziché legittima. I giudici di legittimità ricordano che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, nel limite del valore della propria quota ereditaria. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. L'art. 36, d.lgs. n. 346/1990, affermano i giudici di legittimità, non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'erario art. 1292 c.c. . In conclusione la Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna il coerede al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 22 ottobre – 19 novembre 2014, n. 24624 Presidente Merone – Relatore Terrusi Svolgimento del processo L'ufficio del registro di Caltagirone notificò ai germani L.M. e C.C. un avviso di liquidazione dell'imposta di successione in morte del padre G. L.C. pagò la somma dovuta in ragione della propria quota ereditaria. Avendo le sorelle omesso di pagare a loro volta il dovuto, l'ufficio provvide a iscrivere a ruolo l'importo residuo comprensivo di sanzioni e interessi, anche a carico del coerede L., notificandogli la cartella di pagamento. L.C. si oppose alla cartella, deducendone l'illegittimità per non essere le imposte a lui riferibili. Invero, essendosi trattato di successione testamentaria, ciascun erede dovevasi considerare obbligato al pagamento dell'imposta in relazione alla propria quota. Nel contraddittorio con l'ufficio, l'adita commissione tributaria provinciale accolse l'opposizione del contribuente, ma la sentenza venne riformata in appello dalla commissione tributaria regionale della Sicilia. La commissione tributaria regionale ritenne che dovesse operare il principio della solidarietà passiva tra coeredi, quanto all'imposta di successione, a prescindere dal fatto che si fosse trattato di successione testamentaria. Il C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. L'agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Non ha svolto attività difensiva il ministero dell'economia e finanze. Motivi della decisione I. - Il ricorrente deduce nell'ordine i la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 346-90 e 1292 c.c., sostenendo essere illegittima l'impugnata sentenza nella misura in cui ha applicato la regola della solidarietà passiva all'imposta conseguente a successione testamentaria ii la violazione dell'art. 16 della l. n. 289-02, in quanto una delle coeredi MC , impugnando l'avviso di liquidazione, aveva poi definito la lite ai sensi della norma citata e dunque, in caso di ritenuta solidarietà, quella definizione dovevasi ritenere munita di effetto anche nei confronti degli altri coeredi, destinatari del medesimo avviso di liquidazione iii l'omissione di pronuncia, non essendosi la commissione tributaria pronunciata sull'eccezione ulteriormente proposta da esso contribuente in ordine all'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di personalità di cui all'art. 2, 2° co., del d.lgs. n. 472-97. II. - Il ricorso, inammissibile a misura dell'essere stato proposto contro il ministero dell'economia e delle finanze, che non risulta esser stato parte del giudizio di merito v. per tutte sez. un. 3116-06 , è infondato. III. - In ordine al primo motivo, può osservarsi che, in caso di successione e in base alla l. n. 346 del 1990, nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile v. Cass. n. 18008-06 n. 10031- 03 . Il principio non è affatto derogato dalla circostanza che si sia trattato - come il ricorrente afferma - di una successione testamentaria, anziché legittima. L'art. 36 del d.lgs. cit. non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'erario art. 1292 c.c. . IV. - Il secondo motivo è inammissibile per novità della questione sottostante, che dalla sentenza non risulta essere stata prospettata nel corso del giudizio di merito. E in proposito il ricorso difetta di autosufficienza al fine di ritenere utilmente compresa la questione medesima nell'oggetto del giudizio. V. - Il terzo motivo è egualmente inammissibile, posto che né dalla sentenza, né in prospettiva di autosufficienza dal ricorso per cassazione, risulta essere stato dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio tributario, il profilo della asserita illegittimità della sanzione. VI. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, da liquidarsi in favore della sola agenzia delle entrate, costituita nel giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore dell'agenzia delle entrate, in euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.