Mancato trasferimento della residenza per motivi di salute e per l’effettuazione delle opere di consolidamento dell'edificio limitrofo non giovano al contribuente

Vanno recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo i contribuenti provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato coi benefici prima casa”. Le precarie condizioni di salute del marito e i documentati lavori di consolidamento dell’edificio limitrofo a quello acquistato dai contribuenti non costituivano un impedimento oggettivo al trasferimento della residenza.

Tale assunto è stato precisato dalla sentenza n. 22002 del 17 ottobre 2014 della Corte di Cassazione. Il caso. Il giudice di gravame ha ritenuto esigibile dall’obbligato un comportamento trasferimento della residenza senza considerare le cause impeditive inerenti alla sua persona, e cioè le gravissime patologie da cui era affetto ed i ricoveri ospedalieri subiti. Esso, inoltre, ha precisato che i ritardi determinati dalla imprevista necessità di procedere ad interventi radicali di rinforzo delle fondazioni del fabbricato che hanno consentito ai ricorrenti di entrare nell’immobile solo nel maggio del 2004 non possano esser considerati condizioni di assoluta impossibilità di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, ritenendo insussistente la causa di forza maggiore hanno rigettato per infondatezza il ricorso in Cassazione dei coniugi contribuenti. L’ iter logico giuridico adottato ha evidenziato i seguenti capisaldi - ai sensi del comma 2 bis , della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l'acquirente abbia la residenza o presti attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549/1995, art 3, comma 131, quale modificato dalla L n. 388/2000, art. 33, comma 12 - che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di 18 mesi. Il trasferimento di residenza è elemento essenziale per il conseguimento del beneficio prima casa. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato. Nella specie, la CTR non ha applicato un principio diverso da quello appena affermato, ma ha escluso la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le precarie condizioni generali di salute del F. che le opere di ristrutturazione dell’immobile. In particolare, dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno affermato che le prime non costituivano di per sé causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza nei termini di legge”, così ponendo in relazione l’impedimento temporale dato dalle prime in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa. In relazione alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le opere descritte nella prodotta relazione tecnica di cui i ricorrenti trascrivono piccoli punti avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l’immobile acquistato fruendo dei benefici. Decadenza dell’agevolazione, salvo ricorra un caso di forza maggiore. Con la R.M. n. 140/2008, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa” non comporti decadenza dall'agevolazione in trattazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. Trattasi di impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento R.M. 1° febbraio 2002, n. 35/E . La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituendo un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo che ricorra un caso di forza maggiore. Per tale deve intendersi un impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tale da non poter essere evitato che costituisca un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento Cass., n. 1616/1981 e n. 26764/2013 . Non si realizza la decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui l'acquirente dell'immobile, pur avendo tempestivamente richiesto il cambio di residenza al Comune, se lo veda rifiutare a causa del mancato rilascio del certificato di abitabilità, imputabile al costruttore-venditore. Il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile non determina la perdita dell’agevolazioni prima casa” se il contribuente ha presentato la domanda al Comune ampiamente nei termini deve considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-venditore . Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5 settembre 2014, n. 18770.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 2 luglio – 17 ottobre 2014, n. 22002 Presidente Merone – Relatore Sambito Svolgimento del processo Con sentenza n. 11/34/09 depositata il 12/2/09, la CTR del Piemonte, in riforma della decisione della CTP di Novara, rigettava il ricorso proposto dai coniugi T.F. ed AMG avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, non avendo i contribuenti provveduto a trasferire, entro il termine di legge, la propria residenza nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato coi benefici prima casa . I giudici d’appello hanno ritenuto che le precarie condizioni di salute del marito e i documentati lavori di consolidamento dell’edificio limitrofo a quello acquistato dai contribuenti non costituivano un impedimento oggettivo al trasferimento della residenza. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i contribuenti, con due motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso. All’udienza fissata per la discussione del ricorso, entrambe le parti hanno svolto le loro difese. Motivi della decisione 1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione degli artt. 1218 e 1256 cc, per avere i giudici d’appello ritenuto esigibile dall’obbligato un comportamento trasferimento della residenza senza considerare le cause impeditive inerenti alla sua persona, e cioè le gravissime patologie da cui era affetto ed i ricoveri ospedalieri subiti. 2. Col secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione, imputandosi alla CTR di non avere spiegato il perché le gravi condizioni di salute non avrebbero rappresentato un obiettivo impedimento al tempestivo trasloco da parte del marito, e perché i ritardi determinati dalla imprevista necessità di procedere ad interventi radicali di rinforzo delle fondazioni del fabbricato che hanno consentito ai ricorrenti di entrare nell’immobile solo nel maggio del 2004 non possano esser considerati condizioni di assoluta impossibilità di trasferire la residenza nel nuovo alloggio per causa di forza maggiore . 3. I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. 4. Occorre premettere che, ai sensi del comma 2 bis, della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l'acquirente abbia la residenza o presti attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art 3, co 131, quale modificato dalla L n. 388 del 2000, art. 33, co 12 - che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. 5. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato cfr. Cass. n. 2552 del 2003, che ha ritenuto irrilevante la ragione - necessità di definire i rapporti economici tra i compratori, coniugi poi separatisi - del mancato reinvestimento nell'acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali prima casa . 6. Nella specie, la CTR non ha applicato un principio diverso da quello appena affermato, ma ha escluso la ricorrenza della causa di forza maggiore, dopo aver preso in esame sia le precarie condizioni generali di salute del F. che le opere di ristrutturazione dell’immobile. In particolare, dopo aver elencato, con la relativa cadenza temporale, i ricoveri ospedalieri del marito, i giudici del merito hanno affermato che le prime non costituivano di per sé causa oggettivamente impeditiva del trasferimento di residenza nei termini di legge , così ponendo in relazione l’impedimento temporale dato dalle prime in riferimento al margine di tempo di diciotto mesi concesso dalla disposizione agevolativa. In relazione alle opere di consolidamento delle fondazioni, la CTR ha evidenziato che le opere descritte nella prodotta relazione tecnica di cui i ricorrenti trascrivono piccoli punti avevano riguardato un edificio adiacente colpito da un incendio e non era dimostrato che avessero coinvolto anche quello di cui era parte l’immobile acquistato fruendo dei benefici. 9. La ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore, il cui apprezzamento è demandato al giudice del merito, è in conclusione motivata in modo congruo e niente affatto contraddittorio. 10. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione dell’assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso, e compensa le spese.