Errore materiale in dichiarazione? Emendabile anche durante il contenzioso

Il contribuente, anche in sede contenziosa, può emendare errori materiali e di natura solo formale, evitando in tal modo la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla Legge.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione del 4 ottobre, n. 22692. Il caso. Una società sosteneva che il ravvedimento che la CTR aveva posto a base della sentenza emessa nei suoi confronti era precluso in quanto era già stata contestata la violazione. Inoltre, secondo la società, essa non era tenuta ad alcuna rettifica, potendo far valere in sede di accertamento la bontà della dichiarazione o del pagamento effettuato. Infine, la società sosteneva di aver dimostrato di aver diritto al credito di imposta ex art. 4 Legge n. 449/97, sicchè non vi era dubbio che nella specie si era verificato un mero errore materiale. Errore emendabile nel corso del contenzioso. I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato tale motivo di ricorso rilevando che l’utilizzazione nel Modello F24 di un codice al posto di un altro era stata dovuta ad un mero errore materiale del contribuente. Inoltre, il mero errore materiale era stato riconosciuto come tale in sede contenziosa sia dall’Agenzia sia dallo stesso contribuente. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato come il contribuente, anche in sede contenziosa, può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 14 marzo - 4 ottobre 2013, numero 22692 Presidente Virgilio – Relatore Cigna Svolgimento del processo 1. L'Ufficio IVA di Bergamo emetteva nei confronti di M.A. e della società F. s.r.l., in liquidazione, un avviso di rettifica per la ripresa a tassazione di IVA per l'anno 1997 sul presupposto che i pagamenti, a titolo di acconto, effettuati con pagherò cambiari dalla società contribuente in forza di contratti preliminari relativi a beni immobili, rimasti insoluti, erano stati indebitamente posti in detrazione dalla società. 2. La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Bergamo che rigettava il ricorso con sentenza impugnata dalla società contribuente innanzi alla CTR della Lombardia la quale, con sentenza depositata il 6 marzo 2007, accoglieva l'appello. Il giudice di appello, ritenuto inammissibile il ricorso proposto in proprio dal liquidatore, riteneva che alla stregua dell'art. 6, comma 4, d.p.r. numero 633/1972 l'operazione si considerava effettuata se, anteriormente alla stipulazione, era stata emessa fattura. E poiché detta disposizione, ai fini IVA, non richiedeva il trasferimento della proprietà doveva ritenersi esistente il diritto alla detrazione. Peraltro, il pagamento a mezzo cambiale integrava comunque il compimento dell'operazione ai sensi del ricordato art. 6, non rilevando il momento in cui il titolo veniva onorato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente non ha depositato difese. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controricorrente. Agli atti risulta che l'Agenzia ha eseguito la notifica del ricorso a mezzo posta in data 21.4.2008. Dall'esame della cartolina verde, agli atti, risulta che la consegna dell'atto è avvenuta a mani del portiere dello stabile ove ha sede la società contribuente. Ora, questa Corte ha già precisato che ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge numero 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. numero 248 del 2007, convertito in legge 28.2.2008 numero 31 - applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Ora, per costante giurisprudenza di questa -, Corte, in tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente la parte istante, dopo aver appreso l'esito negativo del procedimento notificatorio, ha l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze, - cfr., da ultimo, Cass.numero 9114 del 06/06/2012-. Orbene, nel caso di specie l'Agenzia, ancorché a conoscenza della nullità della notifica all'atto del ritiro della cartolina verde è rimasta inerte per il lunghissimo lasso di tempo intercorrente dall'aprile 2008, senza in alcun modo attivarsi per ovviare all'invalidità della notifica stessa. Tale contegno, a giudizio del Collegio, non può ritenersi rispettosi di quell'onere di diligenza al quale si è sopra fatto cenno ed appare idoneo a determinare un irragionevole ampliamento dei tempi di durata del processo, finendo col vulnerare il canone fondamentale tutelato dall'art. 6 CEDU e dall’art. 111 Cost Non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.