In GU il nuovo Decreto sulla Tobin Tax

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2013, il D.M. 16 settembre 2013, volto a modificare la disciplina delle imposte sulle transazioni finanziarie.

In particolare, l'applicabilità della Tobin tax viene estesa ad operazioni di trasferimento della nuda proprietà di azioni o degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società con residenza in Italia. Come cambia l’ambito di applicazione. L'imposta non è dovuta nei casi in cui lo strumento finanziario derivato abbia come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni si escludono perciò dal suo campo di applicazione i credit default swap ed i dividend swap. Viceversa sono soggetti all'imposta gli strumenti finanziari derivati il cui valore sia collegato a misure o indici che a loro volta sono influenzati dalla variazione del prezzo di mercato delle azioni sottostanti a tali misure o indici. Resta dal canto suo immutata la tassazione delle transazioni ad alta frequenza art. 1, comma 495, L. n. 228/2012 , in vigore dal 1° marzo scorso per quanto attiene le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1° settembre per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari. Regole di calcolo più semplici. Le novità introdotte dal DM 16 settembre 2013, giunte anche dopo l’esaurimento della consultazione pubblica di agosto e dei relativi consigli emersi, sono rivolte rendere più immediati alcuni adempimenti. Su tutte, sono state semplificate - le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani componenti i panieri o gli indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati - le regole di determinazione della base imponibile per l'imposta sui derivati ed i titoli mobiliari. Per i titoli quotati non è più necessario effettuare il confronto tra prezzo di esercizio strike price e valore normale dell'azione sul mercato, in quanto si assume come base imponibile lo strike price stesso. Circa i titoli non quotati, il confronto va effettuato, ma deve essere effettuato con il parametro del prezzo di liquidazione. L’art. 2 del D.M. 16 settembre ricorda, infine, che le novità avranno decorrenza dal 1° gennaio 2014. fonte www.fiscopiu.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 16 settembre 2013 G.U. 20 settembre 2013, n. 221 Modifica del decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 stabilità 2013 - imposta sulle transazioni finanziarie. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013 Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 500, della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 al fine di completare l'attuazione dei predetti commi da 491 a 499 Decreta Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente 1-bis. L'imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà. b all'articolo 3, comma 3, dopo le parole strumenti finanziari partecipativi , ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti o titoli rappresentativi c all'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni 1 la lettera b e' sostituita dalla seguente b in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrattualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492. Qualora il contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso. Qualora le azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si assume, per prezzo di liquidazione, il valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del TUIR 2 dopo la lettera b e' inserita la seguente b-bis in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi d all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole del valore della transazione sono soppresse e all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni 1 al comma 2, primo periodo, le parole alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell'operazione su tali strumenti negli altri casi. sono sostituite dalle seguenti a alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sempreche' non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento b alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento c alla data di sottoscrizione o emissione, ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. 2 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente 3. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 492 a gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'imposta b le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b e b-bis , e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b del precedente comma 1. f all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni 1 al secondo periodo, le parole o della scadenza sono sostituite dalle parole , della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento ai soli fini dell'assoggettamento ad imposta non costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purche' il contratto sia già stato assoggettato ad imposta 2 al terzo periodo, le parole in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto sono sostituite dalle seguenti o in diminuzione, che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento 3 dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente In caso di modifica delle parti, l'imposta e' dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante. g all'articolo 9, comma 1, dopo il numero 4 , sono inseriti i seguenti 1 4-bis per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l'acquisto del diritto 2 11-bis per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita h all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni 1 al comma 1 a alla lettera b , dopo le parole titoli di debito sono aggiunte le seguenti , che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata b dopo la lettera b e' inserita la seguente b-bis le operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS c alla lettera d , dopo la parola conversione sono aggiunte le seguenti , dello scambio o del rimborso d dopo la lettera d , e' inserita la seguente d-bis l'assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale e alla lettera g , dopo le parole dalla stessa società sono aggiunte le seguenti , nonche' tra OICR master e OICR feeder di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 2 al comma 2, lettera b , e' aggiunto in fine il seguente periodo Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle entrate. i all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni 1 al comma 3, lettera a , sono aggiunte in fine le seguenti parole . CONSOB, sulla base delle informazioni ricevute, conferma il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facoltà della CONSOB di chiedere documentazione integrativa in tale caso, i termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione. Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di equivalenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell'esenzione per l'attività di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si considerano equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione che siano a autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB http //www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html oppure b autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO http //www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A , purche' siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR oppure c riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo http //www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html 2 al comma 3, lettera b , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente Per gli Stati ai quali non si applicano le citate direttive, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di sostegno alla liquidità e' ammesso a fruire dell'esenzione, purche' abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB il predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza e per la risposta al richiedente. Il soggetto e' tenuto a dimostrare di aver stipulato un contratto per lo svolgimento dell'attività direttamente con la società emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata Liquidity Enhancement Agreements approvata dalla CONSOB e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'ESMA http //www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity -Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares . L'attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che siano a autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione del sito internet della CONSOB http //www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html oppure b autorizzati e sottoposti a vigilanza da un'Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, cosi' come individuato nell'apposita sezione del sito internet della IOSCO http //www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A , purche' siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR oppure c riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo http //www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html . 3 al comma 5, ultimo periodo, la parola fondi e' sostituita dalla seguente soggetti . j nell'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni 1 al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso 2 al comma 3, in fine, e' aggiunto il seguente periodo In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale e' possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo. . Art. 2 1. Le modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e , numero 2 relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera g , numero 2 e lettera h , numero 1 , lettera a , hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.