Dal 4 dicembre possibile in tutta Italia l’invio delle comunicazioni tramite PEC

Si allargano i confini della Posta elettronica certificata ora è utilizzabile nei processi tributari senza distinzione geografica. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che estende il campo di applicazione alle Ctp e Ctr operanti nelle regioni prima escluse dal novero.

Allargamento dei confini di applicazione. Si tratta del quarto decreto che introduce la PEC. Il primo, datato 26 aprile 2012, aveva aperto le porte del processo telematico al Friuli-Venezia-Giulia e all’Umbria. Il secondo, del 26 giugno 2012, aveva ampliato l’ambito di applicazione a Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto. Quindi è stato il turno con il D.M. 2 ottobre 2012 di altre sette Regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. Adesso è stata archiviata la fase di attivazione anche nei territori rimanenti Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nonché Trentino-Alto Adige. Fasi di attivazione conclusa. Il provvedimento, come si legge in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze comunicato stampa n. 174 del 3 dicembre 2012 , entra in vigore il 4 dicembre 2012, concludendo la fase di attivazione, nell'ambito del processo tributario, dell'invio delle comunicazioni degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie alle parti processuali mediante la Pec.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 29 novembre 2012 G.U. 3 dicembre 2012, n. 282 Estensione dell'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige. 12A12782 IL CAPO DIPARTIMENTO dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata PEC , per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , emanato in attuazione dell'articolo 39, comma 8, lettera a , punto 2 , del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Visto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano alle comunicazioni inviate da parte degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Friuli-Venezia Giulia e dell'Umbria Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2012, con il quale e' stabilito che con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali sono gradualmente attivate le disposizioni contenute nel suindicato decreto Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2012, recante l'estensione delle predette regole tecniche anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta Accertate le funzionalita' del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata PEC , in uso presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle predette regioni Decreta Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle seguenti regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nonche' alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado operanti sul territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 4 dicembre 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.